Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2672 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. II, 05/02/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24224-2015 proposto da:

S.D., già titolare della cessata DITTA INDIVIDUALE

CASTELVETRO FUNGHI DI S.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI LOPEZ, rappresentata e difesa dall’avvocato FAUSTO SERGIO

PACIFICO;

– ricorrente –

contro

MULTIPLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso

lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLA DEHO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1919/2007, a definizione del giudizio di opposizione, svolta da Multipli s.r.l., al D.I. n. 83 del 1999 ottenuto dalla Ditta individuale Funghi di S.D. per il pagamento della somma di Euro 9.733,15, revocava il decreto opposto con condanna alle spese della parte opposta.

Tanto sulla scorta della ritenuta mancanza di prova dell’esistenza del credito per fornitura di merce.

Adita a seguito di impugnazione della suddetta Ditta, la Corte di Appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, rigettava l’appello con sentenza n. 334/2015, condannando l’appellante alle ulteriori spese di lite del grado.

Avverso la succitata sentenza ha proposto ricorso la medesima Ditta con atto fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso dalla società intimata.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Parte ricorrente, in sostanza, ripropone la questione – già esaminata nelle fasi del giudizio di merito – del disconoscimento della sottoscrizione in calce alla fattura, monitoriamente azionata, n. (OMISSIS).

Nella fattispecie – giova rammentare – il documento risultava disconosciuto con dizione “la sottoscrizione del predetto documento (fattura) non è mia”.

Orbene il documento in oggetto, innanzitutto, non è stato omesso – come pretenderebbe parte ricorrente – nelle valutazioni congruamente svolte dai Giudici del merito.

Ciò comporta l’infondatezza del motivo sotto il lamentato profilo dell’omesso esame.

Semmai, quest’ultimo, comunque – come detto – svolto con apprezzamento del Giudice del fatto, non ha comportato un esito nel senso auspicato dalla odierna parte ricorrente (ma tanto non giustifica il ricorso alla pretesa invocata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Peraltro parte ricorrente ben poteva – nella competente sede – proporre istanza di verificazione a seguito del disconoscimento comunque intervenuto.

Nè parte ricorrente può pretendere che da un aspetto del medesimo disconoscimento ovvero dalla questione della interlineatura del verbale contenente lo stesso poteva derivare un effetto preclusivo sospensivo della necessità di verificazione ed una conseguente impossibilità per i Giudici del merito di trarre conclusioni in ordine al raggiungimento o meno della prova per effetto di detta mancata istanza di verificazione.

Pertanto, anche sotto il profilo della violazione di legge, il motivo qui in esame si appalesa infondato in quanto nessuna, nella concreta ipotesi, norma è stata violata.

Per di più la ratio decidendi dell’impugnata sentenza non è fondata solo sulle conclusioni derivanti dall’anzidetta mancata proposizione di istanza di verificazione, ma su tutto un contesto (non colto dal ricorso) relativo alla ritenuta mancata prova, di cui era onerata la parte opposta, del contratto di compravendita e della effettiva fornitura di merce

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

2.- Il secondo motivo del ricorso è così rubricato “violazione di legge per nullità della sentenza es art. 360, nn. 3, 4 e 5 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 2702 e 2710 c.c. (ed) al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21”.

Il motivo sottopone all’esame del Collegio, in modo promiscuo e confuso, plurime ed eterogenee violazioni.

Il tutto viene svolto attraverso l’esposizione di doglianza – in fatto – non risultante come già svolta nelle fasi del giudizio di merito.

Tale doglianza oggi articolata – al fine strumentale di attestare la ricorrenza delle violazioni di legge lamentate – riguarda la pretesa sussistenza, di una serie “di rapporti commerciali continuativi” inter partes con relative modalità di consegna e fatturazione della merce (tartufi).

Anche al di là del carattere innovativo e strumentale della doglianza deve osservarsi quanto segue.

L’inidoneità di tali pretesi “rapporti commerciali continuativi” al fine di comprovare la sussistenza della fondatezza del credito monitoriamente azionato è stata affermata sulla base di un decisivo elemento del tutto elusi dal motivo: la contestazione, intervenuta con ben due missive, della richiesta di pagamento.

Il motivo, in ogni caso infondato, deve – pertanto e nel suo complesso – essere respinto.

3.- Con il terzo, così ritenuto, motivo (lett. C) pagina 10 del ricorso) parte ricorrente svolge una “ultima considerazione (che) riguarda il soggetto legittimato a disconoscere”.

Il motivo è del tutto inammissibile mancando ogni riferimento al parametro normativo violato.

Per di più, alla stregua di quanto innanzi già detto e rilevato (in particolare nel contesto della mancanza di prova del rapporto e della fornitura da parte dell’opposta) il motivo sarebbe in ogni caso privo del carattere di decisività.

4.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso prinicpale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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