Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2672 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 05/02/2010), n.2672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8921-2006 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 351/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/03/2005 r.g.n. 117/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI MASSIMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14 marzo 2005, la Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale della medesima città in data 23 gennaio 2001, aveva respinto le domande svolte da C. V. nei confronti della società Poste Italiane p.a., di declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 2 luglio al 31 agosto 1999, con le condanne conseguenti.

La Corte territoriale, rilevando, in particolare che il ricorso introduttivo, così come la sentenza di primo grado, avevano erroneamente indicato la causale della clausola appositiva del termine nelle “esigenze connesse alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso…”, di cui all’art. 8 del C.C.N.L. 24 novembre 1994, come integrato dall’accordo del 1997, anzichè “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza dì assenze per ferie… “, aveva accertato la legittimità del termine alla luce dell’art. 8, punto 2, primo alinea del C.C.N.L. citato.

Avverso la sentenza propone ora ricorso per cassazione C. V. con sette motivi.

Resiste alle domande la s.p.a. Poste Italiane con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115, 112 e 437 c.p.c. e il vizio di motivazione della sentenza.

In proposito, ribadendo una affermazione già ritenuta infondata dai giudici dell’appello, la ricorrente, facendo riferimento a un non meglio contestualizzato telex a firma del dirigente del Polo Logistico Campania, sostiene che il contratto di lavoro dedotto in giudizio conteneva due causali, una legata ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione aziendale e l’altra connessa alla necessità di sostituzione di personale in ferie.

Col secondo motivo deduce, in via subordinata, l’ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale aveva ritenuto domanda nuova la difesa svolta dalla ricorrente in appello e centrata sulla illegittimità anche del termine per la causale sostitutiva indicata.

Col terzo motivo, la C. deduce la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, laddove la Corte non avrebbe ritenuto illegittima l’indicazione di due causali giustificative dell’apposizione del termine al contratto di lavoro.

Col quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè la violazione dell’art. 1367 c.c. e il vizio di motivazione, per non avere la Corte rilevato la sopraggiunta inefficacia della causale del termine in parola, in quanto apposta successivamente al 30 aprile 1998.

Col quinto motivo, viene denunciata la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, in quanto l’indicazione di esigenze eccezionali per giustificare l’apposizione del termine costituirebbe un pretesto per aggirare tale norma e inoltre la società non avrebbe assolto l’onere probatorio su di essa gravante.

Col sesto motivo, la C. deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata indicazione del nominativo del personale in ferie sostituito, la mancata prova sia al riguardo che con riferimento alla necessità della sostituzione.

Infine con un nuovo motivo classificato col n. 3), la ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto superato il limite del 10% di assunzioni a termine su base nazionale, anche per difetto di prova al riguardo da parte della società.

Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che ferraginoso, confuso e poco concludente nelle 32 pagine di cui si compone.

La Corte d’appello di Napoli ha accertato che il contratto del 1 luglio 1999 impugnato conteneva come unica causale quella relativa alle “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie…”.

Poichè la ricorrente aveva impugnato tale contratto (e il giudice di primo grado aveva accolto la relativa domanda), in quanto appositivo di un termine con la causale concernente “esigenze connesse alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso… “, la Corte territoriale ha respinto la domanda, ritenendo inammissibile la correzione di tiro operata dalla lavoratrice per la prima volta in sede di costituzione in appello.

La decisione resiste alla confusa deduzione (come tale inammissibile) per cui nel contratto vi sarebbe stata anche la causale delle esigenze connesse alla ristrutturazione e si sottrae comunque alle censure di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere la Corte territoriale correttamente qualificato come inammissibili in quanto nuove le deduzioni difensive sviluppate per la prima volta in appello dalla appellata in ordine alla nullità del termine anche in ragione della causale sostitutiva.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex ceteris, da ultimo, Cass. 27 luglio 2009 n. 17457) costituisce infatti domanda nuova, come tale inammissibile in appello ex art. 437 c.p.c., quella relativa ad una pretesa che introduce nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e relative ad un fatto costitutivo diverso da quello dedotto in precedenza, di modo che venga posto al giudice un nuovo tema di indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte, alterando il regolare svolgimento del processo.

Alla stregua di tale principio appare corretta la valutazione di novità (e quindi di inammissibilità della relativa deduzione) operata dalla Corte territoriale con riguardo alla diversa causa petendi su cui in appello la lavoratrice ha sviluppato le proprie difese, in quanto comportante la cognizione di una clausola contrattuale introduttiva di un tema di indagine, anche in fatto diverso da quello originario.

Al conseguente rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso consegue la irrilevanza degli altri, relativi ad una causale della clausola appositiva in realtà inesistente oppure inerente a quella la cui considerazione per la prima volta in appello è stata ritenuta correttamente inammissibile.

In base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 14,00 per spese ed Euro 1.500,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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