Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26719 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4529/2019 proposto da:

Ministero Dell’interno, – Utg Prefettura Padova, elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello

Stato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.X.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PADOVA, depositata il

26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 26/7/2018 il Giudice di Pace di Padova ha accolto l’opposizione proposta da C.X., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 8, dal Prefetto di Padova in data 19/9/2017.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con atto notificato a mezzo posta con un motivo. Il richiedente asilo non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente Ministero dell’Interno denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 4, 5, 13,29 e D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1,4 e 16 perchè il Giudice di Pace ha annullato il decreto di espulsione ritenendo non attualmente pericoloso lo straniero sebbene colpevole di omicidio risalente commesso nel (OMISSIS) con pena interamente scontata. Al contrario i precedenti penali dell’espulso deponevano a favore della sua pericolosità sociale ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 in quanto il cittadino straniero aveva colpito a morte con numerose coltellate un suo collega di lavoro all’interno del ristorante (OMISSIS) (OMISSIS) e per tale fatto di sangue era stato condannato a 16 anni di reclusioni poi ridotti a dodici, tutti interamente scontati.

Il ricorso è fondato.

Il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), deve avere ad oggetto il riscontro dell’esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo quanto previsto dall’art. 116 di tale decreto), riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011). Nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, inoltre, il giudice di pace ha poteri di accertamento pieni – sia pure circoscritti all’ambito fattuale dedotto dalle parti – e non limitati da una insussistente discrezionalità dell’amministrazione (cfr. Cass.11466/2013).

Il Giudice di pace di Padova, invero, nel prendere atto di una condanna penale ormai scontata ha omesso del tutto di verificare la fondatezza della valutazione di pericolosità sociale formulata dal Prefetto, sebbene nella fattispecie il fatto delittuoso appare di grave allarme sociale e giustifica l’espulsione per l’applicazione dell’art. 4, comma 3 TUID.Lgs. n. 286 del 1998 il quale prevede la non ammissione in Italia dello straniero condannato per i reati di cui all’art. 380 c.p.p..

Quanto poi al profilo della riconducibilità dei fatti accertati ad una delle ipotesi di pericolosità sociale definite dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 quest’ultimo fa riferimento a: “1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica).

Nel caso in esame sotto il profilo dei criteri, sopra richiamati, della attualità della pericolosità e della valutazione globale della personalità dell’interessato occorre senz’altro un maggiore approfondimento in ordine al giudizio prognostico di pericolosità in considerazione della estrema gravità del reato commesso di omicidio per futili motivi.

In ogni caso poi non risulta dagli atti documentato, nè emerge la fonte della affermazione del Giudice di Pace di Padova secondo il quale in caso di ritorno in patria lo straniero, che ha già subito il processo e scontato la pena, sarebbe nuovamente sottoposto a trattamento sanzionatorio con applicazione della pena di morte.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto accolto, senza alcuna statuizione sulle spese attesa là mancata costituzione dello straniero espulso, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo per una nuova valutazione della pericolosità alla stregua dei criteri indicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Padova in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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