Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26719 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. III, 01/10/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 01/10/2021), n.26719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.A.A., (codice fiscale (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Massimo Rizzato, del Foro di Vicenza, presso il cui

studio è elettivamente domiciliato in Vicenza, Via Napoli n. 4;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi

n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4787/2019,

pubblicata il 5/11/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021

dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che il signor D., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che lo ha rigettato;

Che la Corte di appello di Venezia ne ha rigettato a sua volta l’impugnazione con sentenza del 5 novembre 2019;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento della richiesta protezione, il ricorrente, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese perché minacciato da uno zio per ragioni inerenti la casa paterna dopo la morte del padre, e di essersi invano rivolto al capo del villaggio per ottenere l’autorizzazione alla vendita dell’immobile, stante l’impossibilità di rivolgersi alle autorità del proprio Paese per difendersi dalla faida familiare in atto a causa della corruzione delle locali forze dell’ordine;

– che (il Tribunale prima, e poi) la Corte di appello hanno ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente;

– che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di un unico motivo di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Col primo ed unico motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) in merito al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo è manifestamente infondato.

A fronte delle generiche e confuse doglianze mosse dalla difesa del ricorrente circa il mancato riconoscimento, nel Paese di origine del richiedente asilo, di una situazione di conflitto armato – doglianze costituite dal riferimento a specifici e sporadici episodi di violenza, corredate dalla (ininfluente, ai fini che occupano oggi il collegio) citazione di due pronunce di merito – va osservato come, in adempimento del proprio obbligo di cooperazione, la Corte lagunare abbia esaminato il contenuto di numerose COI, attendibili e aggiornate, per dedurne, del tutto correttamente e conformemente ai parametri normativi e giurisprudenziali anche sovranazionali rilevanti in parte qua, l’inesistenza di una situazione di violenza o di conflitto armato generalizzato tale da mettere in pericolo la vita dei cittadini.

PQM

La Corte rigetta inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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