Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26718 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3319/2019 proposto da:

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di AREZZO, depositata il

22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 22/10/2018 il Giudice di Pace di Arezzo ha accolto l’opposizione proposta da C.A., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 8, dal Prefetto di Arezzo.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con atto notificato il 16/1/2019 con un motivo.

Il richiedente asilo, proveniente dallo Stato del Gambia non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, perchè il Giudice di Pace ha annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Arezzo per difetto di delega in capo al Viceprefetto, soggetto firmatario, mentre al contrario il decreto di espulsione era perfettamente legittimo in quanto tra i funzionari della Prefettura delegati a sottoscrivere i decreti espulsivi si annovera anche il Viceprefetto autorizzato a firmare anche in mancanza della specifica attestazione dell’assenza o indisponibilità del Prefetto.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Giudice di Pace ritiene che il Viceprefetto è autorizzato a firmare i decreti espulsivi solo in caso di assenza o impedimento del Prefetto, limitando la potestà decisionale a casi ben specifici e ristretti.

Al contrario deve considerarsi legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso da Viceprefetto aggiunto a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia, ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass., 30/03/2009, n. 7698; Cass., 14/12/2010, n. 25271). Inoltre non rileva – in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso – la circostanza che nell’atto non sia stata indicata la delega conferita al Viceprefetto che ha adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’emissione del provvedimento di espulsione (Cass., 20/07/2015, n. 15190). Più recentemente secondo questa Corte Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7873 del 29/03/2018 “Non è invalido il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’adozione del provvedimento.”.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, accolto. Ne consegue che il provvedimento del Giudice di Pace impugnato va cassato, e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con conferma del provvedimento di espulsione, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dello straniero espulso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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