Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26718 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. III, 23/10/2018, (ud. 25/05/2018, dep. 23/10/2018), n.26718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6838/2016 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE N 9, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CARRACINO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 736/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 19292/2008, il Tribunale di Roma si pronunciava con riferimento a tre giudizi, iscritti al Ruolo Generale con nn. 49515/1992, 25205/1993 e 15620/1994, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, intercorsi tra C.T. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui C.T. aveva chiesto dichiararsi l’inefficacia delle ingiunzioni fiscali con le quali l’amministrazione delle finanze aveva chiesto il pagamento delle somme per l’occupazione abusiva del bene demaniale, adibito a locale dopolavoro, dal 1976 al 1992. Il Tribunale, in accoglimento delle richieste del Ministero, condannava C.T. al rilascio in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze del compendio immobiliare denominato “ex dopolavoro e alloggio”, sito in (OMISSIS), nonchè alla demolizione delle opere abusivamente eseguite e al pagamento della somma di Euro 213.132,98, oltre interessi legali dal 15/1/1994 al saldo, e al pagamento delle spese di giudizio.

2. C.T. proponeva appello avverso la sentenza n. 19292/2008, innanzi alla Corte d’Appello di Roma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 736/2015, pubblicata in data 2/2/2015, la Corte d’Appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, accogliendo solo uno dei sei motivi dedotti dall’appellante, relativo all’erronea applicazione del decreto ministeriale 20/7/1990, successivamente dichiarato illegittimo. Rigettava, invece, i restanti motivi.

3. Con ricorso notificato in data 7/3/2016, C.T. propone impugnazione per cassazione della sentenza di secondo grado innanzi a questa Corte, relativamente ai cinque motivi d’appello non accolti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso notificato in data 20/4/2016, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e/o infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado e/o errores in procedendo per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 50 bis c.p.c. e art. 281 novies c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, laddove il Tribunale ha deciso la causa in composizione collegiale, anzichè in composizione monocratica, e la Corte d’Appello, condividendone la ratio, ha dichiarato infondata la doglianza. Il ricorrente deduce che la causa non rientrava nelle ipotesi tassative menzionate dagli articoli suddetti e, pertanto, doveva dichiararsi la nullità della sentenza.

1.1. Il motivo è inammissibile e infondato per quanto di ragione.

1.2. La Corte rileva che occorre solo correggere la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che, essendo tutti e tre i giudizi riuniti insorti ben prima dell’entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 51 del 1998 e dell’introduzione delle norme degli artt. 50-bis c.p.c. e segg., sono stati trattati correttamente dal tribunale in composizione collegiale, a norma del disposto dell’art. 135 della stessa legge, lett. b). Tale norma disponeva che: “1. I procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del presente decreto legislativo sono definiti: a) dal tribunale sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti, se si tratta di giudizi di appello ovvero se, alla predetta data, sono già state precisate le conclusioni o la causa è stata comunque ritenuta in decisione; b) dal tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto, in ogni altro caso; la composizione del tribunale resta tuttavia regolata dalle disposizioni anteriormente vigenti”.

1.3. Come si vede, la composizione del tribunale nei giudizi pendenti davanti al tribunale in primo grado restava pur sempre quella collegiale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934,2937,2944 e 2947 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in tema di interruzione e rinuncia alla prescrizione, laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che i pagamenti effettuati dall’appellante (qui ricorrente) erano da qualificarsi come interruttivi della prescrizione, applicando un principio costante (per tutte, Cass. Sez. 3^, 4324/2010) secondo cui “il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale (…) e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”. Il ricorrente deduce che detto pagamento non potrebbe qualificarsi come pagamento parziale, effettuato “in acconto”, in quanto tale idoneo ad interrompere la prescrizione, poichè esso si riferirebbe al contratto di locazione stipulato dal padre nel 1936.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Il motivo infatti non si correla alla motivazione della sentenza, la quale ha valorizzato il fatto che il pagamento era “in acconto”. In termini si consideri, già prima della decisione evocata dalla Corte territoriale, il precedente riscontrabile in Cass. n. 11808 del 1993, secondo cui: “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, quale non può, peraltro, identificarsi nel pagamento parziale che non sia accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione “in acconto””.

2.3. Il motivo è dunque inammissibile alla stregua del principio di diritto di cui a Cass., sez. un. n. 7074 del 2017, poichè la censura non si correla alla motivazione della sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1591 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la Corte d’Appello si è erroneamente pronunciata circa il rilascio del compendio immobiliare e la demolizione delle opere eseguite dello stesso.

3.1. Il motivo è inammissibile, poichè svolge un’argomentazione incomprensibile e, dunque, è inidoneo a svolgere la funzione di critica alla pronuncia.

3.2. Il Giudice dell’appello ha rilevato come il ricorrente abbia continuato ad occupare il compendio immobiliare, dopo che il defunto padre ne era stato detentore in virtù di un contratto venuto meno dopo il passaggio della proprietà allo Stato, nonostante nessuna regolamentazione dei rapporti sia successivamente intervenuta con riguardo alla sua posizione, ritenendo abusivamente occupato il compendio immobiliare, poichè non si è mai costituito alcun valido titolo che ne legittimasse la detenzione dopo che l’immobile è stato acquisito dallo Stato.

3.3. La citazione delle norme riferite al contratto di locazione, dunque, non ha alcuna relazione con la fattispecie in esame e, dunque, ogni considerazione svolta si rivela come un fuor d’opera.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1147,1150 e 1152 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la Corte d’Appello ha negato che l’appellante potesse essere considerato possessore del compendio immobiliare per essere la deduzione basata sul presupposto della sussistenza di un contratto di locazione, nonchè per aver negato il diritto a ricevere un’indennità per i miglioramenti eseguiti e sussistenti al tempo della restituzione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Esso è soprattutto contraddittorio: se si sostiene che il titolo del godimento era iure locationis non si comprende come possa rilevare la norma sul possesso, che riguarda le situazioni corrispondenti all’esercizio di un diritto reale.

4.3. L’assunto della Corte d’appello è, infatti, nel senso che, essendo stato dedotto un diritto di godimento che dà luogo alla detenzione, rivelatosi insussistente per carenza di titolo idoneo, non si versa comunque in una situazione ove possa vantarsi un animus possidendi (v. Cass. 5466/2009) e pertanto il richiamo al diritto all’indennizzo per i miglioramenti incorporati nel bene riguardano una situazione giuridica, in caso di accessione e interversione del possesso, che non può configurarsi in un contratto di locazione, nè tantomeno in sua situazione di occupazione sine titulo.

4.4. Il motivo è dunque inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4 in quanto, da un lato, non coglie la ratio decidendi e, dall’altro, cita riferimenti normativi che non si attagliano alla fattispecie in esame e si pongono in contrasto con quanto dedotto dallo stesso ricorrente.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o errores in procedendo per violazione della disposizione di cui all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, laddove la Corte d’Appello non ha rilevato la contraddittorietà delle richieste del Ministero relative all’acquisizione gratuita delle migliorie apportate dall’appellante e alla demolizione di quanto abusivamente costruito.

5.1. Il motivo è inammissibile

5.2. Innanzitutto, si rileva che il motivo manca di specificità in quanto non riporta gli atti processuali e le conclusioni da cui dover desumere tali elementi di contraddittorietà ex art. 366 c.p.c., n. 6, (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013v., Cass., Sez. 6, n. 4220 del 16/3/2012).

6. Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, come di seguito liquidate.

P.Q.M.

1. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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