Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26718 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11038-2010 proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE in persona del Rettore in

carica e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO LIBERATORE, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RAIMONDO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato RENDINA per delega

dell’Avvocato LIBERATORE che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Con sentenza n. 59/21/09, pronunciata il 27/1/2009 e depositata l’11/3/2009, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza n. 387/12/07, della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso dell’Università Cattolica del Sacro Cuore avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso, a seguito di sopralluogo, per il recupero della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), per i locali siti in (OMISSIS), per la parte adibita ad uso ospedale, Categoria 09, in relazione agli anni 2001 e 2002, oggetto di successivo annullamento parziale, in sede di autotutela, da parte dell’Ente locale.

I giudici di appello osservavano che la decisione di primo grado è corretta in merito alla rilevata tardività dell’accertamento, per entrambe le annualità, essendo stato il relativo avviso consegnato all’ufficio postale per la notificazione soltanto in data 4/1/2006, mentre il termine ultimo per la notifica scadeva il 31/12/2005, trattandosi di “accertamento parziale per infedele denuncia”, relativo al recupero del solo anno 2002, per il quale l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia, a pena di decadenza.

Avverso la sentenza il Comune di Roma propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste la contribuente con controricorso e memoria difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il Comune ricorrente deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, giacchè i Giudici di appello non hanno considerato che la cartolina di avviso di ricevimento prodotta in giudizio forniva la dimostrazione che la consegna all’Ufficio Postale del plico contenente l’atto di accertamento in contestazione era avvenuta prima del 31/12/2005. Evidenzia, altresì, che la cartolina di avviso di ricevimento costituisce atto pubblico e compendia tutti i fatti e gli eventi avvenuti in presenza dell’ufficiale postale, e che la data del 4/1/2006 recata dal timbro apposto “sulla ricevuta di presa in carico”, e cioè sulla distinta delle raccomandate consegnate dall’Amministrazione all’Ufficio Postale, corrispondeva verosimilmente al momento di materiale lavorazione della posta. Conclude il ricorrente con la formulazione del quesito di diritto con cui si chiede che la Corte dica: 1) “se in virtù del combinato disposto degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e della disciplina relativa alla notificazione a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1992, la cartolina di ricevimento con la sottoscrizione da parte del postino notificatore sia atto pubblico e, come tale, faccia piena prova fino a querela di falso, sia della sua provenienza, che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il postino attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’attestazione della data di consegna del plico da parte del mittente all’ufficio postale di spedizione; 2) se, in applicazione del principio di cui all’art. 2697 c.c., il Giudice tributario e/o altro Organo giudicante, al quale sia stata fornita la prova documentale per atto pubblico da una delle parti processuali, possa disattenderne il contenuto senza la necessità che debba, esso organo giudicante ovvero la parte processuale a danno della quale sia stato prodotto l’atto pubblico, introdurre l’azione di querela di falso ex art. 2700 c.c., ed attenderne l’esito”.

Il motivo di ricorso è infondato.

La questione posta dal ricorrente trova soluzione nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell’appello con le modalità fissate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, richiamato dal successivo art. 53, comma 2, la data (nella specie, 4/1/2006) di presentazione delle raccomandate all’Ufficio Postale, risultante dalla copia dell’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle Poste Italiane, che oltre al codice a barre identificativo reca il timbro postale, è certa e validamente attestata in quanto risulta proprio dalla formalità, direttamente compiuta dall’addetto all’Ufficio Postale cui viene consegnato il plico, che ne attesta l’accettazione, sicchè non ha pregio il riferimento alla diversa data (nella specie, 30/12/2005) di compilazione, vuoi della distinta per raccomandata singola o di quella analitica per più raccomandate, che è attività della parte che richiede il servizio postale e che resta fuori da quella fidefacente dell’ufficiale notificatore (Cass. n. 19526/2016; n. 24568/2014; n. 13942/2011; n. 7312/2006).

Le attestazioni aventi fede privilegiata, infatti, riguardano l’attività svolta dall’agente postale, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto (Cass. n. 2421/2014; 11452/2003).

Il ricorrente deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacchè i Giudici di appello non hanno esaminato il gravame con riferimento alla questione concernente la natura e portata del provvedimento di annullamento parziale in autotutela dell’avviso di accertamento, avuto riguardo alla pretesa tributaria fatta valere dal Comune di Roma, essendosi limitati a rilevare, nella sentenza impugnata, la condivisibilità delle ragioni per le quali la CTP aveva concluso che “anche il termine relativo al 2002 scadeva al 31/12/2005”.

Il motivo è inammissibile – la fattispecie soggiace ratione temporis al vigore dell’art. 360 – bis c.p.c., – per difetto del momento di sintesi.

Va previamente ricordato che, secondo lo stabile insegnamento della Corte “anche nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass. SS.UU 20603/2007) e che consenta l’immediata “rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente” (Cass. n. 7865/2015; 7847/15; 5858/2013).

Il ricorrente ne ha omesso la formulazione sicchè il motivo va necessariamente soggetto alla premessa declaratoria di inammissibilità.

I Giudici di secondo grado, peraltro, non hanno affatto omesso di esaminare un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado ma piuttosto hanno fatto rinvio, condividendole, alle argomentazioni svolte dalla CTP, circa il termine triennale di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento in rettifica rispetto all’imposta versata dalla contribuente, secondo il modello della motivazione per re/ationem che è ammissibile laddove non sia necessaria una specifica confutazione delle tesi di parte riproposte con il gravame ((Cass. n. 17640/2016; n. 14786/2016).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA