Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26716 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26716 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 4055-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro

2013
2044

FARUOLO BRUNO GERARDO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CARLO FELICE 77 SC. A INT. 17, presso lo
studio dell’avvocato BECCIA ANDREA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FAGGELLA ENZO giusta delega a
margine;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- resistente con comparsa di costituzione

avverso la sentenza n. 83/2005 della COMM.TRIB.REG. di
POTENZA, depositata il 09/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FAGGELLA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Faruolo Gerardo, esercente attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura, proponeva
ricorso dinanzi alla CTP di Potenza awerso l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate di Melfi
aveva accertato -per l’anno di imposta 1998- un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, con
conseguente maggior IRPEF ed IRAP, oltre relative sanzioni.

induttivamente il reddito e che l’impugnato avviso era carente di motivazione
L’adita CTP accoglieva il ricorso.
Con sentenza depositata il 9-12-2005 la CTR Basilicata rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare
la CTR ribadiva la illegittimità dell’accertamento in questione, in quanto “non adeguatamente
motivato”; siffatto accertamento, invero, di natura induttiva, in presenza di contabilità
regolarmente tenuta ed immune da rilievi, si fondava solo sulle circostanze che “il reddito
dichiarato risultava di gran lunga inferiore alla media del settore economico” e giungeva ad
attribuire al ricorrente il reddito “risultante dalle percentuali di ricarico esposte nell’awiso”; a
conferma dell’illegittima dell’accertamento, la CTR inoltre evidenziava che, nel caso di specie, il
contribuente aveva dichiarato un “reddito non irrisorio” e che nell’accertamento erano state
utilizzate “percentuali di ricarico non adeguatamente ponderate alla varietà degli articoli in
questione”.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a due motivi; si
costituiva il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 39, comma 1,
lett. d) dpr 600/73 e falsa applicazione del comma 2° dello stesso articolo, nonché violazione degli
artt. 2697 e 2727 cc rilevava che erroneamente la CTR aveva ritenuto che nel caso in questione
fosse stato applicato l’art. 39, comma 2, del dor 600/73, quando invece l’accertamento impugnato
era analitico-induttivo; lo stesso, invero, risultava in larga parte fondato su dati oggettivi,
direttamente rilevati dalla contabilità (costi, fatture, prezzi); dati dalla cui elaborazione, in base a
presunzioni gravi, precise e concordanti, era poi risultato uno scostamento tra il ricarico dichiarato
e quello risultante da costi di acquisto e prezzi di vendita; soggiungeva che nessuna no

A sostegno del ricorso il contribuente deduceva che illegittimamente l’ufficio aveva accertato

imponeva, nel metodo elaborativo del ricarico, l’uso di medie ponderate anziché semplici,
essendo peraltro anche quesfultime frutto di “metodologia razionale e rigorosa”, e quindi idonee
a fondare presunzioni legittime; sosteneva, infine, che, a fronte di tali presunzioni, nulla aveva
provato il contribuente, sicchè la CTR aveva anche violato i principi generali sull’onere della prova.
Il motivo è infondato.

contribuente, l’Ufficio, a secondo della ricorrenza o meno di alcuni determinati presupposti, può
rettificare in aumento l’imponibile esposto nella dichiarazione con tre metodi: quello c.d. analiticocontabile (art. 39, comma 1 DPR 600/73), fondato sulla divergenza tra i dati e gli elementi raccolti
in sede di controllo e quelli dichiarati dal contribuente o derivanti dalle scritture contabili, e
caratterizzato dalla connessione diretta tra il dato rilevato e la rettifica del reddito e dall’assenza di
qualsiasi elemento presuntivo; quello c.d. analitico-induttivo o misto (art. 39, comma 1 DPR
600/73, lett. d)), in cui la rettifica del reddito viene effettuata sempre nell’ambito delle risultanze
della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi, attivi o passivi, dei quali,
anche sulla base di presunzioni semplici (purché queste siano gravi, precise e concordanti) risulti
provata l’inesattezza o la mancanza; quello c.d. extracontabile o induttivo puro, fondato sulla base
dei dati e delle notizie comunque raccolte, nel quale l’Ufficio può prescindere dalle risultanze del
bilancio e dalle scritture contabili e determinare il reddito avvalendosi di presunzioni anche prive
dei su menzionati requisiti di gravità, precisione e concordanza (c.d. presunzioni supersemplici).
Orbene, non vi è dubbio che la CTR, come sostenuto dall’Agenzia, abbia ritenuto l’impugnato
accertamento di natura analitico-induttiva (art. 39, comma 1 lett.d), tanto desumendosi
inequivocabilmente sia dall’esplicito riferimento a “scritture contabili formalmente corrette” (pur
complessivamente inattendibili in quanto configgenti con regole fondamentali di ragionevolezza)
sia dalla menzionata possibilità per l’Ufficio di far ricorso a “presunzioni semplici, assistite, però,
dalla connotazione della gravità, precisione e concordanza”; presupposti quesfultimi, entrambi,
come sopra evidenziato, dell’accertamento di tipo analitico-induttivo di cui all’art. 39, comma 1
lett.d) del dpr 600/73.
Ciò posto, va rilevato che questa Corte ha già chiarito che in tema di accertamento delle imposte
sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità
dell’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39, primo comma,
lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora la contabilità stessa possa considera

Va, invero, innanzitutto precisato, in termini generali, che, a fronte della dichiarazione del

complessivamente inattendibile in quanto confligente con i criteri della ragionevolezza; in tali casi,
pertanto, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere,
sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori
costi.
La CTR appare avere fatto esatto uso di tali principi, in quanto, a fronte di contabilità formalmente
corretta ma sostanzialmente inattendibile perché configgente con regole fondamentali di

induttivo in questione, ed ha ritenuto lo stesso illegittimo in quanto fondato su presunzioni non
connotate dai richiesti requisiti di gravità, precisione e concordanza; nello specifico, come può
desumersi dal tenore complessivo della gravata sentenza, la CTR ha ritenuto, con accertamento in
fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità se non per vizio motivazionale, che le
percentuali di ricarico applicate nell’accertamento non erano “adeguatamente ponderate alla
varietà degli articoli in questione” (in quanto applicate su categorie di merce omogenee solo dal
punto di vista merceologico e non dal punto di vista commerciale), e, come tali, non potevano da
sole costituire presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a supportare la legittimità
dell’accertamento.
Con il secondo motivo l’Agenzia, deducendo -ex art 360 n. 4 e 5 cpc- violazione dell’art. 112 cpc
per omessa pronuncia nonché omessa e comunque del tutto insufficiente motivazione, sosteneva
che la CTR non aveva spiegato: il motivo per il quale la “rilevazione dei prezzi di vendita e dei
relativi costi di acquisto dei beni commerciati all’atto dell’accesso” e la “notifica di richiesta delle
fatture di acquisto” non consentivano di ritenere legittimo l’accertamento; il motivo per il quale
aveva ritenuto la contabilità “immune da rilievi”, basandosi solo sul dato esistente al momento
dell’accesso senza invece considerare ciò che era poi emerso da un’analisi più approfondita; il
motivo per il quale aveva ritenuto rilevante la circostanza che i ricavi dichiarati “non erano
irrisori”, quando, a prescindere dal valore assoluto dei ricavi, da elementi oggettivi (prezzi esposti,
fatture esibite) il ricarico dichiarato risultava essere poco più della metà di quello effettivo; il
motivo per il quale aveva ritenuto che le percentuali di ricarico utilizzate dall’Ufficio non fossero
“adeguatamente ponderate alla varietà degli articoli posti in vendita”.
Anche siffatto motivo è infondato.
Le denunciate carenze appaiono, invero irrilevanti ed ininfluenti rispetto al su decritto perco
argomentativo utilizzato dalla CTR nell’impugnata sentenza; in particolare va rilevato c

ragionevolezza (per “l’abnormità dell’espressione finale”), ha esaminato l’accertamento analitico-

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contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la CTR ha illustrato la ragione per la quale aveva
ritenuto che le percentuali di ricarico utilizzate dall’Ufficio non fossero “adeguatamente ponderate
alla varietà degli articoli posti in vendita”, specificando infatti che le percentuali erano state
applicate su categorie (ad es. frutta fresca) omogeneee dal punto di vista merceologico ma non
altrettanto dal punto di vista commerciale, poiché era massima di comune esperienza che “la frutta
fresca di più largo consumo e di maggiore produzione ha ricarichi inferiori rispetto alla frutta fresca di

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite
relativi al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2500,00, di cui euro
200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma in data 12-6-2013 nella camera di Consiglio della quinta sez. civile.

maggior pregio e di minore vendita”).

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