Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26715 del 29/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26715 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
Data pubblicazione: 29/11/2013
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Investimenti
Bresciani
srl
E
Pietro
Tassi
elettivamente domiciliati in Roma, Viale Beethoven
52 presso
lo studio
rappresentati
e
dell’Avv.to Rita Imbrioscia
difesi
dall’Avv.to
Angelo
Milano
Ciavarella del foro di
come
da
procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti –
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro
tempore rappresentate e difese dall’Avvocatura
Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12
– Contro ricorrente e
ricorrente incidentale avverso la sentenza n.85/44/06 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
27/7/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/12/2012 dal Consigliere
Dott.ssa Marina Meloni; udito l’Avv.to dello Stato
Cinzia Melillo presente in aula; udite le
conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
Contro
Procuratore Generale Basile Tommaso che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale ed
accoglimento del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo
Con sentenza nr.85/44/2006 depositata in data
27/7/2006 la Commissione tributaria regionale della
2
2v1
Lombardia
il
accoglieva
ricorso
in
appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in
riferimento al periodo d’imposta 1999 avverso la
sentenza nr.169/40/2005 emessa dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano che, su ricorso
avvisi di accertamento dell’imposta IVA e IRAP
emessi dall’Ufficio in riferimento agli anni 1999,
2000, 2001 e 2002. I giudici di primo grado avevano
ritenuto che gli avvisi di accertamento, con i
quali era stata liquidata una maggiore imposta ed
irrogata la relativa sanzione, erano basati su un
presupposto inesistente, ossia il rifiuto del
contribuente di esibire le scritture contabili.
La CTR ha invece ritenuto legittimo l’accertamento
dell’Ufficio in relazione all’annualità 1999 in
considerazione dell’indagine svolta
e dichiarato
l’improponibilità degli appelli riuniti in
relazione alle annualità 2000,2001 e 2002 ai sensi
dell’art. 52 comma 2 D.L.gs 546/1992, stante la
mancanza di previa autorizzazione dell’Ufficio a
proporre appello per le annualità suddette.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso
Investimenti Bresciani srl e Pietro Tassi per
cassazione
con due motivi ciascuno e l’Agenzia
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della contribuente aveva dichiarato illegittimi gli
delle
Entrate
resistito
ha
con
controricorso e ricorso incidentale con quattro
motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società
contribuente lamenta violazione di legge degli
artt.2909 cc e 324 cpc in relazione all’art. 360
c.1 nr. 3 cpc perché, avendo la CTR
ritenuto
inammissibile l’appello per gli anni 2000,2001 e
2002 per mancanza di autorizzazione all’appello
della Direzione Regionale della Lombardia, avrebbe
dovuto rilevare il passaggio in giudicato della
sentenza anche per l’annualità 1999 in quanto non
riesaminabile l’identica controversia relativa
all’annualità 1999, sebbene dichiarato valido
l’appello
proposto.
Il motivo è superato dall’accoglimento del ricorso
incidentale
dell’Agenzia
e
dal
conseguente
annullamento della pronuncia di inammissibilità
dell’appello proposto dall’Agenzia in riferimento
all’annualità del 1999.
2. Con il secondo motivo di ricorso ambedue
ricorrenti lamentano violazione dell’art.39 e 40
DPR 600/73 e 55 DPR 633/1972, in relazione
all’art. 360 c.1 nr. 3 cpc e quindi delle norme
sull’accertamento induttivo che consentono di fare
4
•
ricorso a dati e notizie raccolti o venuti a
conoscenza e di utilizzare presunzioni per
ricostruire la reale consistenza del reddito non
mancavano i presupposti per l’accertamento induttivo
in quanto non vi era stato alcun rifiuto della
società a presentare la documentazione e mancava un
verbale d’ispezione a carico della società ex art. 55
comma 2 DPR 633/72.
3. Il solo ricorrente Pietro Tassi lamenta invece,
con il primo motivo di ricorso, la violazione e
falsa applicazione dell’art.42 DPR 600/73 e 54 DPR
633/727
e
62
D.L.gs
546/1992,
in relazione
all’art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc in quanto
essendo stato amministratore della società fino a
dicembre 2002 non poteva essere destinatario
dell’avviso di accertamento per mancanza di
legittimazione passiva: Infatti unico contribuente
era la società e non il suo ex amministratore.
4. I motivi di ricorso possono essere trattati
congiuntamente in quanto connessi tra loro ed
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dichiarato all’erario. Infatti, secondo i ricorrenti,
attinenti
alle
medesime questioni e
devono essere respinti ad eccezione del primo
motivo proposto da Pietro Tassi. Sostanzialmente i
ricorrenti lamentano la mancanza di presupposti
per procedere all’accertamento induttivo.
5. Secondo il consolidato orientamento della Corte,
dichiarazioni IVA, IRPEG ed ILOR a carico
della società e dell’IRPEF, SSN e CSE a carico
dei soci, rispettivamente l’art. 55 del d.P.R.
n. 633 del 1972 e l’art 39, comma 2, lett. c)
del d.P.R. n. 600 del 1973, permettono il
ricorso al metodo induttivo sulla base dei dati
e delle notizie comunque raccolti o venuti a
conoscenza dell’Ufficio con facoltà di prescindere
in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio
e dalle scritture contabili e di avvalersi secondo
gli artt. 39 e 40 DPR 600/73 anche di presunzioni
prive dei requisite di gravità, precisione,
concordanza con facoltà di procedere alla
rettifica delle dichiarazioni presentate dai
soggetti all’imposta IRPEG ( Cass. V sezione,
nr.9201 del 21/4/2011).
6. Secondo l’art. 55, 2 ° comma nr. 1 DPR 633/1972 in
tema di avviso di accertamento in rettifica delle
dichiarazioni IVA, IRPEG ed ILOR a carico della
società e dell’IRPEF, SSN e CSE a carico dei soci,
è permesso il ricorso al metodo induttivo allorchè
6
in materia di accertamento induttivo delle
il contribuente non
abbia
consentito
l’ispezione di una o più scritture contabili
obbligatorie, com’è, ai sensi dell’art. 2214 cod.
civ., il libro degli inventari; nè è rilevante che
la indisponibilità di esso sia incolpevole,
poiché, comunque, la circostanza in sè integra il
requisito normativo della incompletezza della
contabilità, con conseguente inattendibilità delle
sue risultanze (Sez. 5, Sentenza n. 9201 del
21/04/2011).
7. In ordine alla possibilità per il contribuente di
sottrarsi all’accertamento induttivo è stato
ritenuto che a fronte della possibilità per gli
Uffici finanziari di servirsi di qualunque
elemento probatorio ai fini dell’accertamento del
reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo
induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla
regola generale, presunzioni semplici prive dei
requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 incombe sul
contribuente, l’onere di dedurre e provare i fatti
•
impeditivi, modificativi o estintivi della
predetta pretesa e dimostrare anche in presenza di
scritture contabili formalmente corrette
l’infondatezza della pretesa fiscale. In
fattispecie analoga è stato ritenuto per esempio
che “in tema di accertamento delle imposte sui
redditi, la presenza di scritture contabili
formalmente corrette non esclude la legittimità
7
pel
dell’accertamento
induttivo
del
analitico
reddito
d’impresa,
ai
sensi
dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, qualora la contabilità
stessa possa considerarsi complessivamente
inattendibile in quanto in conflitto con i criteri
antieconomicità del comportamento del
contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito
all’ufficio dubitare della veridicità delle
operazioni dichiarate e desumere, sulla base di
presunzioni semplici – purché gravi, precise e
concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, ad
esempio determinando il reddito del contribuente
utilizzando le percentuali di ricarico, con
conseguente spostamento dell’onere della prova a
carico del contribuente. Sez. 5, Sentenza n. 7871
del 18/05/2012.
8. Nella fattispecie, non può non rilevarsi il
mancato assolvimento da parte del contribuente
dell’onere probatorio posto a suo carico di
dimostrare,
dopo
anche
della ragionevolezza, anche sotto il profilo della
l’accertamento,
l’attendibilità delle scritture contabili posto
che l’Ufficio aveva, sulla scorta di obiettive
circostanze, chiesto di esaminare le scritture
contabili senza ottenere risposta.
9. A tale proposito occorre evidenziare che al dovere
che incombe sul contribuente di dichiarare un
determinato domicilio o sede fiscale ed un
•
8
m
determinato
rappresentante
legale, non corrisponde l’obbligo dell’Ufficio di
verificare e controllare l’attualità e l’esattezza
del domicilio fiscale, e pertanto del tutto
corretta deve essere considerata la richiesta
dell’Ufficio di esibire la documentazione
Molinari Annarosa in data 16/9/2003, non potendosi
ritenere sussistente a carico dell’Ufficio l’onere
di contattare eventuali sostituti o incaricati
dell’amministratore presso i quali risulta
depositata la documentazione contabile.
10.
Deve invece essere accolto il primo motivo
di ricorso di Pietro Tassi in quanto il predetto,
in qualità di amministratore della società fino al
dicembre 2002 non era destinatario dell’avviso di
accertamento.
11.
Con ricorso incidentale l’Agenzia delle
Entrate spiega quattro motivi tutti relativi alla
dichiarazione di inammissibilità dell’appello per
mancata autorizzazione all’appello da parte della
direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.
Con il primo e secondo motivo di ricorso
incidentale l’Agenzia delle Entrate si riferisce
alla violazione e falsa applicazione degli artt.52
comma 2 d.lgs 546/1992 e 57 e 62 d.lgs 300/1999 in
9
contabile avanzata al legale rappresentante
ritenuto
quanto la CTR ha
mancante
l’autorizzazione all’appello da parte della
direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate
mentre dal 1/1/2001 non sarebbe più applicabile
secondo l’Agenzia, controricorrente incidentale,
l’autorizzazione ad impugnare la sentenza per
l’anno 1999 doveva intendersi rivolta alla
sentenza in generale e quindi a tutti gli avvisi
di accertamento ( 2000,2001 e 2002).
12.
Coi motivi tre e quattro l’Agenzia afferma un
difetto di motivazione da parte della CTR in
ordine alla omessa interpretazione in senso
estensivo dell’autorizzazione e per non aver
considerato che l’impugnazione per l’anno 1999
potesse spiegare un effetto espansivo interno
anche sugli altri capi della sentenza relativi
agli anni di imposta 2000,2001,2002. Il ricorso
incidentale deve essere accolto.
13.
Infatti a partire dal 1/1/2001 sono entrate
in funzione le Agenzia fiscali e pertanto da
quella data
non trova più applicazione la
disposizione dell’art. 52 comma 2 d.lgs 546/1992
che
prescriveva
l’autorizzazione
per
la
proposizione dell’appello con riferimento agli
10
l’art. 52 comma 2 lgs 546/1992. In ogni caso,
Al SU-i.c;
N. 131
– N.5
MAIIRIA TRIBUTARIA
uffici
del Ministero delle
periferici
Finanze.L’accoglimento del ricorso incidentale
comporta il rinvio ad altra sezione della CTR, per
decidere sull’appello proposto nel 2006 sulle
annualità 2000, 2001 e 2002 e dichiarato
essere compensate le spese di giudizio tra Pietro
Tassi ed Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale proposto. Condanna la
ricorrente Investimenti Bresciani srl al pagamento
delle spese di giudizio che si liquidano in euro
5.500,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate oltre
spese prenotate a debito.
Accoglie il ricorso proposto da Pietro Tassi e condanna
l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di
giudizio che si liquidano in e 5.500,00 complessive.
Accoglie il ricorso incidentale e rinvia ad altra
sezione della CTR in ordine alle annualità 2000, 2001 e
D77;0ii;:AgLERIA
2002, anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V/
sezione civile il 11/12/2012
Il consigliere estensore
Il Presidente
MSC>NA
inammissibile nonché sulle spese, mentre possono