Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26715 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep.22/12/2016), n. 26715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7105/2010 proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO PASQUALI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
B.D.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 40/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 10/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PASQUALI che ha chiesto
l’accoglimento e deposita n. 1 cartolina di ricevimento A/R;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione, da parte della contribuente, degli avvisi d’accertamento e liquidazione per il pagamento dell’ICI per gli anni dal 1999 al 2002; la ricorrente ha dedotto l’intervenuta prescrizione di tali avvisi, in quanto non si trattava di omessa dichiarazione, ma solo della mancata corresponsione del valore presunto stabilito dal comune; le doglianze riguardavano, anche, la carente motivazione degli atti impugnati.
La CTP rigettava il ricorso introduttivo, mentre la CTR accoglieva in parte le ragioni della contribuente.
Avverso quest’ultima sentenza, l’ente locale ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di due motivi, mentre la contribuente non ha spiegato difese scritte.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello non avrebbero tenuto conto dell’eccezione sollevata in secondo grado dal Comune di Roma, secondo la quale con gli avvisi d’accertamento si era contestato che l’ammontare dei versamenti effettuati dalla società contribuente fosse inferiore al dovuto e non che il pagamento dell’ICI fosse stato completamente omesso, e, pertanto, si era tenuto già conto, almeno in parte, dei versamenti effettuati dalla società contribuente, pertanto, l’annullamento degli avvisi relativamente al periodo 2000-2002 era privo di ogni motivazione al riguardo.
Con il secondo motivo di censura, il comune ricorrente denuncia il vizio di difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta, incoerenza e travisamento dei fatti, perchè i giudici d’appello avrebbero ritenuto provati i pagamenti dell’imposta, senza che il contribuente avesse prodotto, se non parzialmente (v. pp. 26 e 27 del ricorso) prova dell’avvenuto pagamento.
La complessiva articolata censura è fondata, con particolare riguardo al fatto che i giudici d’appello non hanno motivato e giustificato la correttezza e puntualità dei versamenti per il periodo dal 1999 al 2002 da parte della contribuente, laddove la produzione documentale richiamata dal Comune smentisce, per tabulas, che vi sia stato il pagamento dell’imposta dovuta, che risulta completamente omessa per il 2001 e non corrispondente per le restanti annualità.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame del merito della controversia, in particolare, sull’effettività dei pagamenti corrisposti da parte del contribuente.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016