Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26715 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 21/10/2019), n.26715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27797-2(117 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLELIA GAROFOLINI, 77, presso

lo studio dell’avvocato RAPISARDA SANDRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SESTA ANTONIO;

– ricorrente –

contro

V.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRACASSINI 18, presso lo studio dell’avvocato BAILO FEDERICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRAROTA VITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1440/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

Che:

V.M.C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bari Aurora Assicurazioni s.p.a. (in seguito UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) chiedendo, sulla base della garanzia accessoria “infortuni del conducente”, la condanna al pagamento dell’indennità per il danno occorsole a seguito dell’incidente stradale avvenuto il 25 agosto 2003. Il Tribunale adito rigettò la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Avverso detta sentenza propose appello la V.. Con sentenza di data 2 ottobre 2017 la Corte d’appello di Bari accolse l’appello, condannando la società assicuratrice a corrispondere la somma di Euro 18.388,38, di cui Euro 3.900,00 per indennizzo per invalidità permanente, Euro 13.500,00 per indennizzo per invalidità temporanea ed Euro 988,38 per rimborso spese mediche, oltre interessi.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che aveva efficacia interruttiva della prescrizione l’avviso di sinistro dell’8 luglio 2004, idoneo a svolgere la funzione di costituzione in mora non potendosi da esso escludere la volontà di esercitare il diritto derivante dalla polizza ed anzi dovendosi interpretare la dettagliata descrizione del sinistro quale manifestazione di volontà contrarla all’acquiescenza, e che, “a prescindere dalla suddetta argomentazione”, dirimente era la circostanza che solo dalla visita medica del 17 maggio 2005, data l’evoluzione peggiorativa delle lesioni, poteva decorrere il termine annuale di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c., poi interrotto con la richiesta risarcitoria di data 30 giugno 2005 (ma invero, osservò la corte territoriale, la prescrizione poteva decorrere solo dal 19 settembre 2005, con la definizione della perizia del medico legale della società assicuratrice).

Ha proposto ricorso per cassazione UnipolSai Assicurazioni s.p.a. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2952 c.c.. Osserva la ricorrente che con la nota del 8 luglio 2004 la V. aveva solo chiarito alla compagnia la dinamica dell’incidente, ma non aveva formalizzato alcuna richiesta di risarcimento dei danni, escludendo anzi con la nota la richiesta di indennizzo per avere rivolto le proprie pretese alla società assicuratrice dell’altro veicolo (la nota concludeva nel senso: “vi comunico infine che le Generali Assicurazioni non hanno provveduto al risarcimento dei danni da me subiti e dalla mia autovettura”). Aggiunge che la patologia si è stabilizzata alla data del 3 febbraio 2004, con la visita medica della Commissione ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile.

Il motivo è inammissibile. La censura, benchè rechi in rubrica la denuncia di violazione di norma di diritto, è chiaramente imperniata sulla censura del giudizio di fatto e mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto valutate dal giudice di merito. In tali termini trattasi di censura non scrutinabile nella presente sede di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c.. Osserva la ricorrente che la polizza non contemplava la garanzia per l’invalidità temporanea e che l’indennizzo per quest’ultima non era mai stato richiesto dall’assicurata.

Il motivo è inammissibile. La censura contiene due sub-motivi.

Anche il primo sub-motivo mira ad una rivalutazione del giudizio di fatto, non consentita nella presente sede di legittimità. Ove si ritenga che, al di là della rubrica formulata come denuncia di violazione di norma di diritto, la ricorrente abbia proposto una denuncia di vizio motivazionale, trattasi di denuncia non rituale, in quanto non risulta assolto l’onere processuale di indicazione, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, e del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (vedi Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

Quanto al secondo sub-motivo va rammentato che in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta: ne consegue che, laddove nell’atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal “petitum” le voci non menzionate (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22514; 31 agosto 2011, n. 17879). La ricorrente, anche stavolta non osservando il precetto processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ha omesso di specificare il contenuto dell’atto di citazione in modo da poterne evincere l’esclusione della voce di danno menzionata nel motivo di censura. In mancanza dell’assolvimento del detto onere processuale, non è consentito al Collegio accedere agli atti processuali, come pure sarebbe consentito dalla natura processuale della violazione denunciata.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c.. Osserva la ricorrente che la corte territoriale ha riconosciuto l’esistenza di garanzia per l’invalidità temporanea, nonostante non fosse prevista dal contratto, senza motivare in modo adeguato e congruo.

Il motivo è inammissibile. Al di là della rubrica formulata come denuncia di violazione di norma di diritto, la ricorrente denuncia l’esistenza di vizio di motivazione nei termini della disposizione non più vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo prevista dalla nuova disposizione, come è noto, la denuncia dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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