Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26714 del 28/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26714 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Angelini Vito, elett.te dom.to in Roma alla via Cosseria 2 presso lo studio dell’avv. Placidi
Alfredo, rapp.to e difeso dall’avv. Enrico De Metrio Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
9/11/3 depositata il 4/4/03;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Angelini Vito

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defi-

nita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 12835/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 28/11/2013

contro la sentenza della CTP di Bari n. 99/7/2008 che aveva accolto il ricorso avverso
l’avviso di accertamento n. 884010100395 per irpef 2002.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 24/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 7 della L. 448/2001 laddove la CTR ha ritenuto
che la perizia di cui agli artt. 5 e 7 1.cit. potesse essere asseverata anche successivamente
alla cessione del terreno.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte
(Sez. 5, Sentenza n. 30729 del 30/12/2011), secondo cui, In tema di imposte sui redditi e
con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 81, comma primo, lettere
a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002,
determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di
quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore dell’Angelini, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 4.100,00, di
cui E 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Angelini,
delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 4.100,00, di cui E 100,00 per spese,
oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 24/10/2013

n FUTIZiettIli0 Giudizi&

Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

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