Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26714 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 19832 del ruolo generale dell’anno

2010 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.a.s. Enos Pagliaccia Moretti di P.F., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Cesare

Cardoni, presso lo studio del quale in Roma, alla via dei Gracchi,

n. 209, elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione 14^, depositata in data 10 giugno 2009,

n. 191/14/09;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 22 novembre 2016

dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;

sentito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Alessandro

Maddalo;

udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Mariella De Masellis,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La società contribuente ha impugnato nei confronti dell’Agenzia e dell’agente per la riscossione una cartella di pagamento, scaturente dalla liquidazione automatizzata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, eccependone la tardività di notificazione.

La Commissione tributaria regionale ha accolto il ricorso e quella regionale ha rigettato l’appello dell’ufficio, escludendo che l’Agenzia possa sostituirsi all’agente della riscossione per sostenere la tempestività della notificazione della cartella.

Avverso questa sentenza, propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, affidandolo a due motivi, cui la società replica con controricorso.

Diritto

1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2.- Fondata è l’eccezione d’inesistenza della notificazione del ricorso, in quanto tale insuscettibile di sanatoria, proposta dalla società.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10 giugno 2009, di modo che, in mancanza di notificazione, il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile all’epoca dei fatti, è andato a scadere in data 26 luglio 2010.

Entro tale data l’Agenzia ha tentato la notificazione del ricorso, indirizzandola però a luoghi (Viterbo, via della Pace, n. 63 e via della Torre, n. 5) diversi dal domicilio del procuratore costituito in appello (ossia Roma via dei Gracchi n. 209, domicilio dell’avv. Cesare Cardoni), ed i tentativi non hanno avuto buon fine per irreperibilità del destinatario.

2.- Pertanto, questa notificazione va qualificata come inesistente, anche giusta i principi da ultimo dettati dalle sezioni di questa Corte (Cass., sez. un., n. 14916 e 14917/16), secondo cui nei casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente la notificazione si deve reputare meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

3.- Ne consegue che nessuna sanatoria è predicabile.

4.- Di qui la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, essendo intervenuta la relativa notificazione quando, ormai, la sentenza impugnata era divenuta cosa giudicata.

4.1.- Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia a pagare le spese, liquidate in Euro 1800,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA