Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26714 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avv. D’AGOSTINO NICOLA in 70124 BARI, Via M. Amoruso 96,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A.T.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE, 102, presso lo studio

dell’avvocato NANNA VITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

SPAGNOLO ATTILIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 383/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/06/2009 R.G.N. 1119/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ATTILIO SPAGNOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 20 maggio 1998 P.A.T. M., premesso di essere proprietaria di un immobile in (OMISSIS), adibito ad uso abitativo e condotto in locazione da C.G.S., il quale con raccomandata del 31 marzo 1998 le aveva comunicato di voler rilasciare l’immobile, esponeva che, dopo il rilascio, tramite perizia tecnica, erano stati accertati notevoli danni nell’immobile. Ciò premesso, conveniva in giudizio il C., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva il convenuto contestando la domanda attrice. Con autonomo ricorso ex art. 447 bis c.p.c., il C. adiva il medesimo ufficio giudiziario per sentire accertare la misura dell’equo canone dovuto per la locazione dell’appartamento e per sentir condannare la P. alla restituzione delle somme dovute in eccesso In esito ai giudizi riuniti, il Tribunale rigettava la domanda proposta dalla P., accoglieva parzialmente la domanda proposta dal C. e compensava le spese. Avverso tale decisione proponeva appello la P. ed in esito al giudizio, la Corte di Appello di Bari con sentenza depositata in data 25 giugno 2009 dichiarava la nullità della sentenza impugnata come era stata successivamente corretta, accoglieva l’impugnazione per quanto di ragione e condannava il C. a pagare alla P. la somma di Euro 2.369,02 oltre interessi al tasso legale dalla domanda, condannava la P. a pagare al C. la somma di Euro 289,22 oltre interessi, compensava le spese suddette sino a concorrenza, condannava il C. a rimborsare la somma di Euro 685,00 in favore della P..

Avverso la detta sentenza il C. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso la P., la quale ha altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 c.p.c.. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di inquadrare più agevolmente il complesso delle doglianze formulate dal ricorrente, può tornare utile premettere che egli ha lamentato rispettivamente i seguenti vizi della sentenza impugnata:

A.1) violazione e falsa applicazione delle regole interpretative di cui all’art. 1363 c.c. – contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 5.

A.2) violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 5.

B.1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1588, 1590, 1609 e 1575 c.c. e contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3 e 5.

B.2) difetto di motivazione e violazione degli artt. 2697 e 1609 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn3 e 5 anche sul quantum debeatur.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, i motivi del ricorso per cassazione, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), 4), devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità – giusta la previsione dell’art. 375 c.p.c., n. 5 dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07).

Qualora invece il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come insegna questa Corte, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Ciò posto, mette conto di sottolineare che nessuno dei motivi di impugnazione risulta accompagnato nel caso di specie da alcun quesito di diritto o da momento di sintesi benchè la sentenza impugnata sia stata depositata il 25.6.2009. Ora, poichè, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile. (Cass. n. 7119/2010). Ne deriva che il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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