Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26714 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. III, 01/10/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 01/10/2021), n.26714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.J.S., (codice fiscale (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Marco LANZILAO, del Foro di Roma, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi

n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6042/2019,

pubblicata il 10/10/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021

dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che il signor D.J., nato in (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che lo ha rigettato con ordinanza resa in data 20.12.2018;

Che la Corte di appello di Roma ne ha respinto l’impugnazione con sentenza del 10 ottobre 2019;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dalla (OMISSIS) a causa di una grave patologia, che non gli permetteva di deambulare – oltre che per la situazione critica del Paese – e di essere stato torturato durante la sua permanenza in Libia;

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che la Corte di appello ha rigettato le domande di riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della genericità ed inammissibilità della censura di mancata attivazione istruttoria da parte del giudice di primo grado; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, che il tribunale aveva fondato su argomentazioni diverse dalla inattendibilità del richiedente asilo, pur rilevata in via incidentale, attesa la irrilevanza della sua storia personale; 3) dell’assenza di una situazione di un conflitto armato e di violenza generalizzata nell'(OMISSIS) (regione di provenienza del ricorrente) 4) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità del richiedente asilo idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria;

– che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di 4 motivi;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata per omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni documentali portate in giudizio per la valutazione delle condizioni personali del ricorrente (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il motivo non può essere accolto per difetto assoluto di specificità.

1.1. Pur impugnando correttamente, sul piano formale, le palesi omissioni e le evidenti apoditticità della motivazione rilevante in parte qua – limitandosi il giudice di appello, nelle 4 righe che costituiscono l’incipit del folio 5 della sentenza, ad affermare che “pur valutata unitamente alla patologia dermatologica accertata dal primo giudice, non configura un profilo di fragilità rilevante ai fini che ci occupano la relazione” (il riferimento è alla relazione psicosociale datata (OMISSIS), a firma della dottoressa S.L.) “che non documenta la sussistenza di una patologia ma semplicemente rappresenta, nel richiedente, una situazione di deprivazione culturale legata al vissuto in (OMISSIS) (concezioni arcaiche e tradizionali)” – la difesa del ricorrente non ne trae, poi le conseguenti conclusioni di apparenza motivazionale, che sarebbero dovute essere fondate sull’allegazione, nel presente giudizio (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso), del contenuto della documentazione ritenuta rilevante al duplice fine di dimostrare la gravità della patologia, delle condizioni psico-sociali emergenti dalla citata relazione medica, delle circostanze relative alle torture subite in Libia (attesa la sicura rilevanza ex lege delle vicende occorse, eventualmente, anche nel paese di transito).

1.2. Limitandosi il ricorrente ad evocare, da un canto, ma su di un piano soltanto generale ed astratto, le regole processuali dettate in tema di disconoscimento di un documento (f. 4 del ricorso); dall’altro, ed ancora in astratto, la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa (peraltro rilevante ad altri fini, come meglio si dirà infra) in relazione al sistema medico-assistenziale della (OMISSIS), il motivo non può che essere dichiarato inammissibile.

2. Col secondo motivo, si lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, per erronea applicazione delle fonti informative, per contraddittorietà tra le fonti citate, il loro contenuto e le conclusioni raggiunte degli artt. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il motivo è fondato.

2.1. Lamenta parte ricorrente la sostanziale omissione dell’obbligo di cooperazione gravante sul giudice di appello, che, nella motivazione della sentenza impugnata, si limita ad affermare, testualmente:

1) che, alle elezioni relativamente pacifiche del 2015 ha fatto seguito un clima di ottimismo, anche se molte delle gravi sfide dei diritti umani che il Presidente B. ha promesso di affrontare restano, in gran parte, irrisolte;

2) che, in un’indagine specifica sulla violenza in (OMISSIS), (OMISSIS) è risultato l’ottavo degli stati del (OMISSIS), il che significa che numerose altre aree di questa regione si trovano in una situazione in una situazione peggiore rispetto all'(OMISSIS) (viene citata una non meglio specificata fonte (OMISSIS) 2019, reperita su sito Web);

3) che, alla luce degli aggiornamenti forniti dall’UNHCR…le condizioni generali di sicurezza oggi esistenti in (OMISSIS) non configurano minaccia grave (si cita un rapporto annuale Amnesty dell’anno 2016);

4) che il sito Viaggiare sicuri del Ministero degli esteri, aggiornato, evidenzia che gli attacchi terroristici in (OMISSIS) sono concentrati nel Nord est del paese, come confermato anche dal report di Amnesty International.

2.1.1. A tale impianto motivazionale, parte ricorrente contrappone efficacemente una complessa censura, con la quale, da un canto, contesta la mancata indicazione del contenuto specifico dei Report utilizzati dalla Corte di appello (tale non potendo certo ritenersi quello indicato sub 2), con riferimento all’anno 2019, il cui assai singolare contenuto di tipo “percentualistico/non peggiorativo” appare del tutto irrilevante ai fini di una compiuta analisi della specifica situazione dello Stato di provenienza del ricorrente); dall’altro, lamenta la non attualità delle fonti (che non oltrepassano l’anno 2016, salvo quanto detto in relazione al punto 2); dall’altro ancora fa riferimento ad un più aggiornato Report di Amnesty International, riportandone lungamente e testualmente i contenuti (ff. 10-13 del ricorso).

2.2. Vanno, pertanto, affermati, in proposito, i seguenti principi di diritto, in continuità con la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12368/2021):

a. il dovere di cooperazione istruttoria rappresenta una peculiarità processuale del giudizio di protezione internazionale, cui il giudice di merito deve adempiere d’ufficio, fondando la propria decisione su fonti informative attendibili (e cioè riconducibili a quanto predicato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3), idonee allo scopo informativo rispetto alla vicenda narrata sul piano del contenuto (che deve espressamente risultare nel corpo della motivazione) ed aggiornate alla data della decisione, in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni sociopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo;

b. non può essere ritenuta idoneo a tal fine (e tantomeno sufficiente) il riferimento a dati desunti da una fonte, come il sito web “(OMISSIS)”, riguardante categorie di soggetti, come i turisti, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale (Cass. n. 16202 del 2012). Tale fonte, invero, pur essendo espressione dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assolve compiti (assistere gli italiani e tutelarne gli interessi in situazioni di crisi all’estero) affatto diversi da quelli indicati dalla norma anzidetta, e pertanto, come questa Corte ha avuto modo di osservare (Cass. n. 8819 del 2020), essa non è ricollegabile al dovere di cooperazione istruttoria che vige in materia, volto ad acquisire COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò specificamente preposti (Cass. 12368/2021);

c. qualora il giudice di merito non si attenga a tale principio, avuto riguardo all’idoneità anche contenutistica, alla attendibilità ovvero all’aggiornamento attuale delle fonti utilizzate, è sufficiente che la censura prospettata in sede di legittimità evidenzi tale vizio in procedendo – in quanto tali elementi costituiscono un elemento oggettivo che non necessita di ulteriori specificazioni critiche, pur essendo necessario che venga allegata una condizione attuale del paese di origine diversa e più grave di quella rappresentata dalle informazioni (erroneamente) utilizzate, preservandosi in tal modo l’interesse all’impugnazione;

d. qualora l’accertamento istruttorio manchi del tutto (ovvero quando le sue inemendabili carenze equivalgano alla sua sostanziale omissione) il ricorrente non ha alcun onere di indicare specificamente, riportandone il contenuto, fonti alternative a quelle utilizzate, non essendo tenuto a supplire ad una carenza istruttoria che costituisce oggetto di uno specifico obbligo ex lege del giudice di merito;

e. qualora la controversia sia stata instaurata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017, e sussista ancora il doppio grado di giudizio, è necessario che la Corte territoriale che intenda confermare l’ordinanza impugnata sulla base delle medesime fonti informative utilizzate in primo grado ne verifichi l’attualità e dia conto dell’insussistenza di aggiornamenti dai quali possano desumersi notizie diverse ed idonee a ridondare su una differente soluzione della controversia, anche alla luce delle allegazioni offerte dal ricorrente in sede di giudizio di rinvio, dovendo la situazione del Paese di respingimento essere valutata “al momento della decisione”, e non ponendo la norma alcun limite temporale, né alcuna preclusione processuale, all’adempimento di tale obbligo.

3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6, e 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 – difetto di motivazione e travisamento dei fatti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della mancata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost. per rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonché del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero degli artt. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

4.1 Il terzo motivo è assorbito dall’esame del quarto, che, a sua volta, risulterebbe formalmente assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso poc’anzi esaminato.

4.1.1. Esso risulta, peraltro, pienamente fondato nella sostanza, così che al suo accoglimento consegue – ove la Corte di rinvio dovesse procedere all’esame della domanda subordinata di protezione umanitaria – la necessaria applicazione dei principi che seguono.

4.2. In sintesi, lamenta il ricorrente:

– La mancata cooperazione istruttoria dell’organo giudicante, che avrebbe altresì trascurato il valore delle circostanze di fatto all’uopo richiamate specificamente in ricorso;

– La violazione dell’obbligo di comparazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra la situazione del Paese di origine, con specifico riguardo alla mancata tutela dei diritti umani fondamentali, ed il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente asilo.

4.2.1. La censura, a fronte di una sostanziale inesistenza di motivazione in relazione alla domanda di protezione umanitaria (motivazione che viene concepita nei termini che seguono: “la storia personale del richiedente e la situazione generale del paese non configurano i presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno umanitario”) merita accoglimento.

4.3. Correttamente il ricorrente lamenta, oltre che l’omesso esame di fatti decisivi (costituiti dalla situazione del Paese così come rappresentati dalla stessa Corte lagunare in sede di esame della domanda di protezione sussidiaria), anche l’illegittima omissione di qualsivoglia giudizio comparativo tra la situazione del richiedente asilo in Italia e la situazione oggettiva del Paese di origine, in spregio ai principi più volte affermati da questa Corte regolatrice in tema di protezione umanitaria, a mente dei quali, se, per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b) deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell’esistenza di un rischio, onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, alla luce di una violazione individualizzata – e cioè riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito, diversa, invece, è la prospettiva dell’organo giurisdizionale in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente (anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto, peraltro, nella specie, nemmeno espressamente negata) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità – accertamento che prende le mosse, e non può prescindere, dal dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre, significativamente, di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (norma che, come è noto, fu oggetto di un intenso dibattito in Assemblea costituente, ed il cui contenuto immediatamente precettivo, nonostante il contrario avviso di una retriva e risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, fu immediatamente rilevato dalla dottrina maggioritaria e definitivamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle sezioni unite del 26 maggio 1997, n. 4674): di qui, il riconoscimento della natura di diritto costituzionalmente garantito della situazione giuridica dei richiedenti asilo e quindi di “concreta e materiale esigibilità in via giurisdizionale” del relativo diritto soggettivo – un diritto perfetto, pertanto, in quanto il suo fondamento necessario e sufficiente, nonché la sua causa di giustificazione risiedono entrambi nella sola Costituzione.

4.3.1. Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, pertanto, deve ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell’esistenza e della comparazione degli indicati presupposti (per tutte, Cass. 8819/2020; Cass. 19337/2021), che non sono condizionati dalla eventuale valutazione negativa di credibilità del ricorrente – o, comunque, dal contenuto della sua narrazione, ove pur ritenuta credibile ma non rilevante ai fini della concessione della misura di protezione invocata.

4.4. Il riconoscimento della protezione umanitaria postula – una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – l’obbligo per il giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, estensivamente interpretato, di cooperare nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l’esercizio di poteri/doveri officiosi d’indagine, ed eventualmente di acquisizione documentale (Cass. n. 28435/2017; Cass. 18535/2017; Cass. 25534/2016), in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; e al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale è altresì tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019), ma senza incorrere nell’errore di utilizzare le fonti informative che escludano (a torto o a ragione) l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale (rilevanti al solo fine di valutare la domanda di protezione internazione sub specie del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c)) – al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l’aspetto della mancata tutela dei diritti umani e del loro nucleo incomprimibile – di cui pure il provvedimento impugnato sembra indirettamente dare atto quando esplicitamente riconosce che “molte delle gravi sfide dei diritti umani…. restano in gran parte irrisolte” (f. 4, primo capoverso della sentenza).

4.5. Va pertanto riaffermato il principio di diritto – cui il giudice di rinvio si atterrà, ove impegnato all’eventuale riesame della domanda di protezione umanitaria – alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del suo riconoscimento, occorre operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva, oltre che eventualmente soggettiva, del richiedente asilo con riferimento al Paese di origine sub specie della libera esplicazione dei diritti fondamentali della persona, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza – alla luce dell’inserimento sociale, personale e lavorativo evidenziato, nella specie, dalla difesa del richiedente asilo (f. 23 del ricorso).

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il quarto motivo (in esso assorbito il terzo), cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Venezia, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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