Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26713 del 28/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26713 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Puddinu Francesco

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Cagliari n.
44/11/1

depositata il 25/2/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia attiene la definizione automatica, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 40/2010, della
controversia promossa dal Puddinu avverso l’avviso di rettifica IVA n 806301. Il relatore ha
depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 24/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 9227/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 28/11/2013

Motivi della decisione
Assume l’Agenzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 bis del d.l.
25/3/2010, n. 40, conv. in L. 22/5/2010 n. 73, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e dell’art.
62 del d.lgs. 546/92, laddove la CTC ha ritenuto che la controversia fosse definibile automaticamente, nonostante che l’Amministrazione non fosse rimaste totalmente soccombente

La censura è infondata. In tema di condono fiscale, l’art. 3, comma 2-bis, del d.l. 25 marzo
2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, prevede la
automatica definizione delle controversie

per le quali risulti soccombente l’Ammini-

strazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.
Dagli atti risulta che la sentenza della Commissione tributaria di I grado n. 443/1998 accolse il ricorso del contribuente per quanto riguarda l’accertamento di cui al punto 1

dell’avviso di rettifica; e che la Commissione di II grado di Sassari , con sentenza n.
6887/1991, rigettò l’appello dell’Ufficio. Orbene la circostanza che la sentenza della Commissione di II grado di Sassari avesse esaminato e ritenuto infondate le ragioni
dell’Amministrazione per motivi già presi in considerazione dalla sentenza di I grado, comporta che sul punto, oggetto della controversia pendente davanti alla CTC,
l’Amministrazione sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio.
A riguardo va ulteriormente osservato che l’art. 29 comma 16-decies del d.l. 29/12/2011,
n.216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, per i giudizi pendenti
dinanzi alla Commissione tributaria Centrale, con riferimento all’art. 3, comma 2-bis, lettera a), dispone: “la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento

alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni
previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisio-

in entrambi i gradi.

ne di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione “.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 24/10/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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