Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26713 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 21/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19993/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GREENSERVICE AMBIENTE SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 41, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE LUCIO PATTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MORGANTI per delega

dell’Avvocato PATTI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, l’Agenzia delle entrate ha iscritto a ruolo importi dovuti per omissioni di versamenti IRPEG, IRAP e IVA, nonchè ritenute IRPEF e addizionali in relazione all’anno d’imposta 2001. Di qui è scaturita la notificazione alla società Greenservice Ambiente srl di una cartella di pagamento.

La cartella, a seguito d’impugnazione della contribuente, è stata annullata dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio con sentenza 146/38/09, affermando la nullità della cartella derivante dall’omissione della preventiva comunicazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, in base ai principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con unico motivo accompagnato da quesito di diritto a cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il Collegio ha deliberato il modello di motivazione semplificata, va rilevata innanzitutto la sufficiente articolazione del quesito perchè consente di far comprendere dalla sola lettura quale sia l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Sez. 5, Sentenza n. 774 del 14/01/2011 Rv. 616347 che ritiene soddisfatto l’onere di specificità allorchè il quesito risponda a tali requisiti anche se non formulato in forma interrogativa).

Inoltre, il motivo risulta articolato nel rispetto della regola dell’autosufficienza perchè consente di cogliere il nucleo delle questioni prospettate e gli errori che il giudice di merito, secondo la tesi della parte ricorrente, avrebbe commesso.

1 bis. Fatta questa premessa – resasi necessaria a fronte delle eccezioni della controricorrente – con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio finanziario denunzia error in iudicando: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’errore dei giudici di merito consiste – ad avviso dell’Agenzia delle Entrate – nell’avere applicato la norma sulla obbligatorietà della comunicazione di irregolarità anche nel caso di omissione di versamenti di imposte dovute e regolarmente determinate e dichiarate. L’Agenzia delle Entrate rileva che nessuna incertezza si era mai palesata su aspetti rilevanti della dichiarazione e ricostruisce la normativa di riferimento evidenziando gli elementi necessari per la sussistenza dell’obbligo di comunicazione (incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione). Sottolinea che nel caso di specie le imposte dovute non erano affatto in discussione e richiama i principi dello Statuto del Contribuente ed in particolare quelli di correttezza e buona fede evidenziando le gravi conseguenze derivanti dall’annullamento dell’intera cartella in casi non previsti dalla legge.

La censura è fondata.

La L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone affatto l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015 Rv. 635672; v. altresì Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010, diffusamente Cass. 25 maggio 2012, n. 8342; Cass. 22 aprile 2015, n. 8154 e ancora Cass. 19861/2016, non massimata): se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe di certo posto la condizione di cui al citato inciso.

Nessuna comunicazione d’irregolarità era dunque dovuta nel caso in esame, in cui si discute di imposte non versate e derivanti da liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, non emergendo neanche dalle difese della contribuente la sussistenza di margini di tipo interpretativo o comunque di errori o di altre irregolarità formali.

Va pertanto riaffermato il seguente principio di diritto: in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, in generale occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in particolare, al cospetto della omissione del versamento di quanto dovuto, va esclusa la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione d’inviare comunicazione d’irregolarità al contribuente.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Il giudizio va rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio che si atterrà ai richiamati principi e provvederà anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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