Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26713 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 21/10/2019), n.26713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27068-2017 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, in persona del Procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IDREG MOUSE SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio

dell’avvocato LINGUITI ALBERTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15155/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

Che:

secondo quanto si espone nel ricorso, Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. propose ricorso per cassazione nei confronti di Idreg Molise s.p.a. avverso la sentenza n. 717 del 2013 della Corte d’appello de L’Aquila con cui era stato disposto il rigetto dell’appello proposto dalla medesima GSE. Con sentenza n. 15155 del 20 giugno 2017 di questa Corte il ricorso venne rigettato.

Ha proposto ricorso per revocazione Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il ricorso si denuncia che la Corte ha deciso presupponendo le seguenti circostanze di fatto in realtà inesistenti: la società produttrice di energia era stata Idreg fino al 1995, mentre invece, come risultava dagli atti del procedimento, l’impianto era stato concesso in affitto al Consorzio Centrale elettrica Carpino; il malfunzionamento aveva riguardato entrambe le centrali, laddove invece aveva riguardato la sola centrale Molise 1, per fatto imputabile all’appaltatore il quale aveva inoltre risarcito Idreg del danno subito.

Il ricorso è inammissibile. La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2, anche la sommaria esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (fra le tante, da ultimo, Cass. 1 giugno 2018, n. 14126; 6 luglio 2015, n. 13863). Il ricorso è del tutto carente del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa vertendo esclusivamente sulle ragioni per le quali la sentenza di legittimità sarebbe da revocare.

Va rammentato che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, con l’indicazione delle decisioni di merito e delle relative ragioni di fatto e di diritto, nonchè dei motivi di appello proposti. Tali elementi, da indicare in modo sommario, come prevede la norma, sono del tutto mancanti nel ricorso in esame. In esso risultano indicati solo i motivi dell’originario ricorso per cassazione.

Sulla base del ricorso non si ha piena contezza dell’originaria domanda proposta, di quali fossero le posizioni assunte dalle parti nel giudizio, di quale sia stata la motivazione delle decisioni di merito. Quest’ultimo aspetto riveste particolare importanza ai fini dello scrutinio dei motivi di revocazione perchè l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (fra le tante, da ultimo, Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643). In mancanza dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisioni di merito, e dell’illustrazione dei motivi di appello, non è possibile accertare se il lamentato errore di fatto riguardi le decisioni di merito o quella di legittimità e dunque non può essere scrutinata l’istanza di revocazione della sentenza di legittimità.

Si tratta, come afferma Cass. 17 novembre 2015 n. 23528, seguendo Cass. Sez. U. 20 novembre 2003 n. 17631, dei “fatti rilevanti al fine della decisione sull’errore revocatorio, e cioè tutti i fatti necessari a mettere il giudice in condizione di esaminare le ragioni revocatorie”. Contrariamente a quanto evidenziato nella memoria di parte ricorrente, tale giurisprudenza conferma la rilevanza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, da intendere come quelli rilevanti ai fini della decisione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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