Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26713 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA LA QUERCIA

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante p.t. Sig. C.

M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo

studio dell’avvocato D’AGOSTINO GREGORIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato INTASANO MARIO con procura speciale del dott. FILOMENA

GRECO, Notaio in Enna del 20/10/2011, rep. 23442, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA REGIONALE ENNA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato VACCARO Giuseppe,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZA SALVATORE giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 250/2008 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 15/12/2008; R.G.N. 94/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MARIO INTILISANO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE VACCARO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Caltanisetta, con sentenza del 5 dicembre 2008 ha rigettato l’appello proposto dalla Cooperativa La quercia nella veste di conduttrice, confermando la sentenza del tribunale di Enna del 4 gennaio 2007, che a sua volta aveva rigettato le domande della cooperativa nei confronti della Provincia regionale di Enna.

Per quanto qui ancora interessa la Corte riteneva ammissibile il mutamento della domanda di adempimento proposto dalla conduttrice in domanda di risoluzione per inadempimento, ma escludeva tale circostanza ritenendo che il mutamento della destinazione da casa cantoniera a destinazione turistica, implicasse oneri e adempimenti amministrativi a carico della parte direttamente interessata e che tale onere si evinceva dagli accordi contrattuali. La Corte riteneva inoltre improponibile la richiesta di migliorie, rilevando che la stessa andava proposta solo dopo la consegna del bene, e condannava la appellante alla rifusione delle spese di lite. Contro la decisione ricorre la Cooperativa con quattro motivi di ricorso illustrati da memoria, resiste la controparte con controricorso e memoria.

In limine la Provincia deduce la tardività del ricorso, notificato a mezzo posta il 9 novembre e non il giorno 7 novembre 2009 che cade di sabato a cura del difensore del ricorrente, non trovando applicazione la nuova disciplina dello art. 155 c.p.c., comma 5.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Preliminarmente deve ritenersi infondata la eccezione in rito sul rilievo che la proroga espressamente prevista dallo art. 155 c.p.c., comma 5 nel testo applicabile ratione temporis al caso in esame, coordinata ai principi del giusto processo di cui allo art. 111 Cost.

novellato, esprime una regula iuris estensiva, che agevola il contraddittorio tra le parti, rimuovendo uno ostacolo processuale.

Tale principio giova anche al difensore del ricorrente che abbia effettuato la notifica a mezzo posta e rende valido e tempestivo il ricorso.

3. Passando allo esame del ricorso, lo stesso non merita accoglimento, anche il relazione al regime dei quesiti applicabili ratione temporis.

Per chiarezza espositiva precede una sintesi dei motivi, cui segue la confutazione in punto di diritto.

Nel Primo motivo si deduce error in iudicando in ordine alla interpretazione della comune volontà delle parti. Il quesito, in termini a ff. 17 del ricorso, chiede alla Corte una ulteriore valutazione interpretativa, anche in relazione agli oneri di cui allo art. 1578 c.c..

Nel secondo motivo, che viene poi contenuto nel medesimo quesito, si deduce la utilizzazione, ai fini della interpretazione della comune volontà delle parti, delle sole clausole contenute nel contratto di locazione del 12 dicembre 1992 e non anche delle attività precontrattuali e postcontrattuali.

Nel terzo motivo si deduce error in iudicando in ordine al principio della interpretazione secondo buona fede del contratto e in ordine al principio di cui allo art. 1578 per i vizi della cosa locata non conosciuti nè facilmente conoscibili. Quesito in termini a ff. 20 del ricorso. Nel quarto motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo della controversia, rinviandosi alla documentazione prodotta a ff. 20 a 24 di cui si chiede il riesame ai fini di evidenziare la insufficienza della motivazione.

4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. I primi due motivi del ricorso che formulano un quesito congiunto, sono manifestamente infondati in relazione alla chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello che ha interpretato il contratto e le sue clausole da cui emergeva chiaramente che il mutamento della destinazione di uso esigeva adempimenti amministrativi a carico del conduttore, eventualmente con la cooperazione della controparte. La esclusione dello inadempimento dell’amministrazione locatrice, attiene ad un prudente apprezzamento della condotta negoziale, secondo la natura dello affare e la valutazione della condotta contrattuale secondo buona fede, ed è incensurabile in questa sede.

Inammissibile appare il terzo motivo in ordine ai due errores in iudicando segnalati: quanto al primo, si osserva che la buona fede attiene sia alla volontà negoziale che alla corretta esecuzione degli obblighi in relazione al mutamento della destinazione e sul punto vi è adeguata motivazione onde la regula iuris proposta non appare idonea a sostituire la diversa valutazione delle condotte.

Quanto al secondo errore si osserva che esso introduce una deduzione nuova e non pertinente alla situazione contrattuale ed ai suoi vincoli tra le parti, onde la inammissibilità concerne proprio la formulazione inappropriata del motivo che manca della sintesi descrittiva da cui desumere la regula iuris che si propone.

Inammissibile il quinto motivo, che richiede alla Corte l’intero riesame dei fatti di causa, dimenticando di enunciare il fatto controverso in ordine al quale la censura di vizio della motivazione per errore di logica motivazionale viene proposto.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, in favore della Provincia resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Cooperativa la Quercia a rifondere alla Provincia regionale di Enna le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA