Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26712 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26712 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 27062-2011 proposto da:
COMUNE DI ACIREALE 81000970871 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. SENFETT AGATA,
giusta determina sindacale n. 44 del 15.3.2011 e giusta procura speciale
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
IPAB COLLEGIO SANTONOCETO E CONSERVATORI
RIUNITI in persona del Commissario Straordinario e suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI GRACCHI 128, prua° lo Studio dell’avvocato ANDREA
MANNINO, rappresentato e difeso dall’avvocato RANDAZZO
FRANCO, giusta procura speciale alle liti a margine del controricorso;

13

Data pubblicazione: 28/11/2013

- controricortente avverso la sentenza n. 277/18/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
3.6.2010, depositata il 23/09/2010;

23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 27062 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Palermo ha accolto l’appello dello “IPAB Collegio Santonoceto” -appello
proposto contro la sentenza n.381/09/2007 della CTP di Catania che aveva respinto il
ricorso della predetta contribuente- ed ha perciò annullato la cartella di pagamento
per ICI relativa ai periodi di imposta 2000 e 2001.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l’Amministrazione
procedente aveva provveduto alla notifica del provvedimento ai sensi dell’art.140
senza il compimento delle formalità previste dalla legge: ed infatti il mess
notificatore aveva provveduto al deposito presso la casa comunale ma non aveva poi
provveduto a darne notizia con invio della necessaria raccomandata, ciò che era
risultato dall’esame della cartolina che appariva compilata ma non spedita, “in quanto
mancante del timbro postale comprovante la spedizione”.
L’Amministrazione comunale ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico
motivo.
La parte contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (informato alla violazione della legge
890/1982 e dell’art.140 cpc) la parte ricorrente si duole che la Commissione
d’appello non abbia correttamente valutato le circostanze documentate in giudizio
concernenti la procedura dell’avvenuta notifica del provvedimento impositivo,

3

letti gli atti depositati

documentazione che comprovava il perfezionamento dell’anzidetta notifica, nel
rispetto delle forme previste dall’art.140 cpc.
Il motivo di impugnazione appare inammissibile e se ne propone il rigetto, per
erronea identificazione dell’archetipo del vizio valorizzato.
Ne è sintomo la circostanza che la parte ricorrente —dopo avere genericamente

sostanzialmente, a dolersi del fatto che il giudicante —avvalendosi della sue
prerogative di apprezzamento decisorio- abbia sottovalutato o pretermesso
circostanze di fatto rilevanti ai fini di ritenere violata la disposizione di legge
medesima (queste ultime neppure illustrate in maniera adeguatamente autosufficiente,
e perciò con ulteriore carenza in punto di ammissibilità dell’impugnazione).
Si tratta —per evidenza- di circostanze di fatto e di valutazioni di puro merito che
concernono il potere di ricostruzione della fattispecie concreta —dalla legge di rito
assegnato in via esclusiva al giudice del merito- il cui apprezzamento non può

identificato la disposizione di legge che il giudicante avrebbe violato- si limita poi,

costituire oggetto di erronea interpretazione o applicazione della norma, almeno non k
nell’ottica prospettata dalla parte ricorrente.
Ed invero è principio tante volte enunciato da questa Corte che:” In tema di ricorso
per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea
ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata
da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine
tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta
– è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata

4

dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
16698 del 16/07/2010).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 3.700,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

Roma, 30 marzo 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA