Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26712 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10310-2016 proposto da:

C.A., Z.M., LA LOGGIA SAS DI

C.A. & C, C.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIAN,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

DO. SRL, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA BENVEGNU’, in

virtù di procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 689/2014 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie della controricorrente.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Do. S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza la Loggia s.a.s. di C.A. & C. nonchè C.A., Z.M. e C.R. per sentir condannare i convenuti al ripristino dello status quo ante, in relazione alle opere realizzate giusta concessione del Comune di Preganziol n. 418 del 2/9/2005, con condanna altresì al risarcimento dei danni.

Deduceva che era proprietaria di un fabbricato nel Comune di Preganziol meglio indicato in citazione, che aveva acquistato da B.O., che a sua volta lo aveva edificato usufruendo del muro del vicino C.A.lb., giusta apposita convenzione.

Il fondo confinante, inizialmente appartenente a C.A., era poi pervenuto alla la Loggia S.a.s. e, per due immobili ivi ubicati, a C.R. e Z.M..

Tuttavia, la società convenuta aveva, in attuazione del predetto titolo concessorio, realizzato una sopraelevazione di un piano, con rifacimento della copertura ed aumento di volumetria, in violazione delle distanze dettate dallo strumento urbanistico vigente, aprendo altresì delle vedute a distanza non regolamentare, realizzando alcuni pilastri in cemento destinati a fungere da supporto per una tettoia, a loro volta collocati a distanza inferiore a quella di legge.

Nella resistenza dei convenuti, che insistevano per il rigetto della domanda, il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 689 del 21 marzo 2014 ha condannato la Loggia S.a.s., C.R. e Z.M. ad arretrare a mezzo demolizione la sopraelevazione, come meglio specificato nella CTU espletata sino a raggiungere la distanza di cinque metri dal confine, nonchè ad eliminare le vedute illegittime, con gli accorgimenti meglio riportati in dispositivo, nonchè ad arretrare sino alla distanza di metri 1,50 dal confine i pilastri in cemento armato, rigettando però la domanda di risarcimento del danno e quella avanzata nei confronti di C.A.. Infine, poneva le spese di lite a carico della la Loggia S.a.s. di C.R. e Z.M., compensando invece le spese nei rapporti tra l’attrice e C.A.. La sentenza riteneva che la costruzione in soprelevazione realizzata dalla società convenuta aveva dato vita ad una nuova costruzione che doveva rispettare le distanze legali vigenti al momento della sopraelevazione stessa, non potendosi invocare a tal fine la prevenzione, che riguardava il fabbricato sottostante.

Ne scaturiva che occorreva arretrare il fabbricato sopraelevato sino alla distanza di metri cinque dal confine come prescritto dal regolamento locale, non potendo invocarsi la possibilità di costruire sul confine, atteso che le norme regolamentari locali condizionavano tale facoltà al consenso del vicino, consenso che nel caso di specie mancava.

Nè tale previsione poteva essere reputata illegittima, ben potendo l’ente locale, previa ponderazione dell’interesse pubblico, subordinare le deroghe alla disciplina in tema di distanze dal confine, ad un’intesa tra le parti.

Quindi una volta condivisa l’individuazione delle porzioni da demolire alla luce del supplemento di CTU disposto in corso di causa, riteneva che i destinatari della condanna fossero sia la società, che aveva materialmente eseguito l’edificazione divenendone proprietaria, sia C.R. e Z.M. che erano comproprietari di alcune delle parti comuni del fabbricato parimenti interessate dalla demolizione.

Viceversa doveva escludersi la condanna di C.A., legale rappresentante della società, non potendosi estendere al medesimo la responsabilità posto che la solidarietà tra socio e società non opera per le obbligazioni di natura non pecuniaria.

Quindi, esaminava anche la violazione delle distanze in relazione alle vedute, ritenendole sussistenti e stabilendo quali accorgimenti dovessero essere adottati per porvi rimedio.

Del pari fondate erano le doglianze dell’attrice in merito ai pilastri che ben potevano essere considerati come costruzione essendo stabilmente infissi al suolo e serventi per una copertura semovibile, che sebbene di carattere stagionale, determinava un volume autonomo.

Tuttavia, trattavasi di pertinenze per le quali operava la previsione di cui all’art. 25 del regolamento edilizio che impone per tale tipologia di manufatti una distanza di metri 1,5 dal confine, distanza non rispettata in concreto e che andava imposta previo arretramento.

Il Tribunale rigettava però la domanda di risarcimento del danno, aderendo alla tesi secondo cui, anche in caso di violazione delle distanze fra fabbricati, il danno può essere liquidato solo se si dimostri il danno conseguenza, danno che nel caso in esame non era stato documentato.

Infine, condannava i convenuti destinatari degli ordini di demolizione al rimborso delle spese di lite, ritenendo però di compensare le spese nei rapporti con C.A., tenuto conto della complessità della lite.

Avverso tale sentenza proponevano appello La Loggia S.a.s. e C.A., cui resisteva la Do. S.r.l.

La Corte d’Appello di Venezia con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. del 5 maggio 2015 dichiarava il gravame inammissibile in quanto privo di ragionevole probabilità di accoglimento, condannando gli appellanti anche al rimborso delle spese del grado.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale propongono ricorso La Loggia S.a.s., C.A., C.R. e Z.M. sulla base di cinque motivi.

La Do. S.r.l. resiste con apposito controricorso, illustrato da memorie.

Il ricorso è inammissibile per tardività.

Infatti, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello.

In tal senso questa Corte ha precisato che (Cass. n. 20852/2018) la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (conf. Cass. n. 12988/2019).

I ricorrenti, a fronte dell’impugnazione della sentenza del Tribunale con ricorso notificato in data 18/4/2016, ancorchè l’ordinanza di inammissibilità della Corte d’Appello risalga al 5/5/2015 (e quindi ben oltre il termine breve dettato dalla norma), si sono semplicemente limitati a riferire della assenza di notificazione dell’ordinanza medesima, senza nulla riferire quanto alla diversa ipotesi della comunicazione, parimenti idonea a far decorrere il termine breve.

Peraltro, come comprovato da attestazione della Cancelleria della Corte d’Appello di Venezia rilasciata in data 24/7/2020 su richiesta della Cancelleria di questa Corte, risulta che in data 15 maggio 2015 è stata comunicata a cura della cancelleria l’ordinanza della Corte d’Appello al difensore anche in appello degli odierni ricorrenti, avv. Maurizio Cian, e che a fronte di tale comunicazione il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale è stato proposto soltanto il 18 aprile 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dalla data della comunicazione dell’ordinanza.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 15 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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