Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26712 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R. (OMISSIS), in proprio e quale erede di

M.F. e quale tutrice del Sig. M.M., M.

S. (OMISSIS), in proprio e quale erede del Sig. M.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92,

presso lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PATTAY GIOVANNI giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

e contro

P.M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1071/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/10/2008; R.G.N. 170/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7 agosto 2003 M.F., conduttore di un immobile in (OMISSIS), adibito ad uso abitativo, in forza di un contratto di locazione stipulato il 3 dicembre 1984 con P.M.L., adiva il Tribunale di Genova per ottenere la riduzione del corrispettivo della locazione perchè la fonte di acqua destinata all’approvvigionamento idrico dell’immobile non era risultata potabile, per ottenere inoltre la condanna della locatrice al risarcimento dei danni, alla restituzione dei canoni versati in eccedenza rispetto al c.d. equo canone, al ripristino del muro posto a confine del giardino di casa. In esito al giudizio, in cui si costituiva la P. deducendo l’infondatezza delle domande attrici e proponendo a sua volta varie domande riconvenzionali, il Tribunale di Genova rigettava tutte le domande del ricorrente ed accoglieva solo due delle riconvenzionali, condannando il ricorrente ad eliminare la recinzione installata nel giardino ed a rilasciare il magazzino ubicato nel medesimo giardino. Avverso tale decisione proponevano appello principale, il M., ed appello incidentale, la P.. Con sentenza non definitiva n. 1077/07, la Corte di Appello di Genova respingeva il motivo dell’appello principale concernente il dedotto inquinamento idrico, respingeva il motivo del gravame incidentale relativo al ristoro del pregiudizio per il crollo del muro del giardino, disponendo con separata ordinanza per l’ulteriore corso del giudizio. Il M. all’udienza del 20.2.08 formulava riserva di impugnazione. Con successiva decisione depositata in data 4 ottobre 2008, la Corte d’Appello in parziale accoglimento delle impugnazioni, condannava la P. al pagamento della somma di Euro 13.709,86 oltre interessi dalla domanda, condannava il M. al pagamento della somma di Euro 18.101,25 oltre interessi dalla domanda, compensava le spese.

Avverso la detta sentenza M.S., quale erede di M. F., e R.G., quale erede di M.F. e quale tutrice di M.M., hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo la violazione degli artt. 1578 e 1581 c.c., parte ricorrente ha censurato la sentenza non definitiva n. 1077/07 nella parte in cui la Corte di Appello ha affermato l’estraneità rispetto al caso in esame della fattispecie di cui all’art. 1578 c.c., concludendo il motivo di impugnazione con il seguente quesito di diritto: “viola gli artt. 1578 e 1581 c.c. la sentenza che esclude la mancanza di qualità dell’acqua considerata di per sè dal novero dei vizi che diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito della cosa locata”.

Con la seconda doglianza, articolata per violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata n. 1071/08 nella parte in cui la Corte territoriale, a fronte di un periodo di 20 anni senza contestazioni, ha ritenuto che spetterebbe al conduttore la prova della ragione legittimante l’occupazione gratuita, concludendo il motivo di impugnazione con il seguente quesito di diritto: “viola l’art. 2691 c.c. la sentenza che addossa l’onere della prova della gratuità della concessione di un’area ad un soggetto che occupi detta area in una situazione in cui vi è una tolleranza ventennale da parte del titolare dell’area nei confronti dell’occupazione”.

Con la terza doglianza per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, parte ricorrente ha infine lamentato il vizio motivazionale della sentenza non definitiva n. 1077/07, senza accompagnare la doglianza con alcun momento di sintesi.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In primo luogo, deve rilevarsi che i quesiti di diritto formulati con riferimento alle dedotte violazioni di legge non soddisfano i requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., in quanto non risultano redatti in maniera compiuta ed autosufficiente. Ed invero, il quesito di diritto “deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi accompagnati da quesiti di diritto che si limitino a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008). 4856/09.

In secondo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità della doglianza, attinente al vizio motivazionale, non accompagnata nella specie dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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