Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26711 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. III, 23/10/2018, (ud. 16/04/2018, dep. 23/10/2018), n.26711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27025/2016 proposto da:

CARROZZERIA D. SNC, in persona dell’amministratore e legale

rappresentante sig. D.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F BARTOLONI 40, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO

GUIDA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA GAIARDO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE INCANNO’, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PASQUALINO STAMPANATO giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2016 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il

20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso di CARROZZERIA D.

S.N.C. con conseguente conferma della gravata sentenza del Tribunale

di Udine.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2013, la Carrozzeria D. S.n.c. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Gemona del Friuli, la Axa Assicurazioni S.p.a. chiedendone la condanna al pagamento del residuo credito risarcitorio cedutole da R.A., corrispondente ai danni subiti dalla cedente in un incidente stradale. Espose che la compagnia assicuratrice non aveva corrisposto le spese per il ripristino della vettura danneggiata, pari ad oltre Euro 6.600, ritenendo la riparazione antieconomica e versando invece la minore somma di 5.200, pari al valore ante sinistro del veicolo. Restavano dunque da versare, oltre ad 1.497,05, quale residuo costo delle riparazioni, Euro 411,40 quale danno da fermo tecnico, nonchè 735,28 a titolo di onorari stragiudiziali.

Si costituì la Axa Assicurazioni, contestando il quantum debeatur della pretesa avversaria. In particolare, con riferimento ai costi per il ripristino della vettura danneggiata, la compagnia eccepì che l’importo preteso non corrispondeva ai danni patiti da controparte, dal momento che la spesa sostenuta per le riparazioni era superiore al valore commerciale del mezzo; affermò poi di non dover corrispondere nulla quale ristoro del danno da fermo tecnico, in quanto non provato, nè a titolo di rifusione delle spese per l’assistenza stragiudiziale, non trovando le stesse giustificazione nel sinistro.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, con la sentenza n. 31/2014, in accoglimento solo parziale della domanda attorea, condannò la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di Euro 411,40 a titolo di fermo amministrativo, oltre interessi e rivalutazione. Ritenne invece antieconomiche le spese per la riparazione dell’auto e negò il risarcimento delle spese stragiudiziali sopportate dalla carrozzeria, reputando l’insussistenza nel predetto soggetto di uno stato di soggezione o inferiorità rispetto all’assicurazione tale da rendere giustificata l’assistenza tecnica. Quanto alle spese di lite, il Giudice di Pace, ritenuta la soccombenza dell’attrice nella percentuale dell’85%, le pose a carico di quest’ultima nella medesima percentuale.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’appello, con la sentenza n. 511/2016 depositata il 20 aprile 2016.

Il Tribunale, come già il giudice di primo grado, ha ritenuto che il valore dell’auto ante sinistro – unico elemento da considerare per determinare il danno risarcibile per equivalente, non essendo possibile nel caso di specie individuare alcun costo relativo alla demolizione, all’acquisto di una nuova autovettura o a bollo/assicurazione non goduti – fosse notevolmente inferiore alle spese di riparazione dell’autovettura danneggiata. Di conseguenza, secondo il Tribunale, tali spese sarebbero state antieconomiche ed eccessivamente onerose per il debitore.

Quanto alle spese per l’assistenza stragiudiziale, il Tribunale ha condiviso la decisione del Giudice di Pace, ritenendo tale spese non necessarie e quindi non risarcibili.

Al riguardo, il Tribunale ha osservato che la Carrozzeria ha usufruito dei servizi dell’agenzia infortunistica in una fase in cui essi non erano più necessari, e che comunque la stessa Carrozzeria non si trovava in una condizione di inferiorità o soggezione tale da richiedere un ausilio: infatti, vista la scelta di acquistare un credito, si poteva presumere che la cessionaria avesse una struttura organizzativa idonea ad attivare le procedure relative; in ogni caso, riguardo agli aspetti tecnici relativi ai costi di riparazione, la carrozzeria disponeva di tutte le competenze necessarie per attivarsi in proprio.

Infine, il Tribunale ha ritenuto corretta pure la ripartizione delle spese di lite del primo grado, osservando che la condanna della Carrozzeria D. per una percentuale dell’85% delle medesime spese era fondata sulla soccombenza nella gran parte delle domande da essa proposte, ovvero sulla notevole divergenza tra quanto chiesto (oltre 2.600) e quanto riconosciuto (poco più di Euro 400).

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Carrozzeria D. S.n.c., sulla base di tre motivi.

3.1. Resiste con controricorso Axa Assicurazioni S.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la “violazione o falsa applicazione dell’art. 2058 c.c., nonchè degli artt. 1223,1225 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè contraddittoria motivazione sul punto”, non avendo il Tribunale di Udine fatto corretta applicazione dei principi che regolano i poteri del giudice di disporre risarcimento del danno in forma specifica quando la prestazione non risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Anche a voler ritenere corretta la stima effettuata dal perito della compagnia assicurativa – mai vagliata attraverso una c.t.u., pure più volte richiesta – al valore commerciale del veicolo dovrebbero essere aggiunte le spese di radiazione e le spese di immatricolazione di nuovo veicolo di pari categoria, con la conseguenza che, come riconosciuto anche dal Giudice dell’appello, il maggior costo delle riparazioni sarebbe pressochè identico al valore ante sinistro del veicolo.

Il Tribunale avrebbe errato nell’escludere tali costi sulla base del fatto storico della successiva riparazione dell’auto. La valutazione dell’eventuale eccessiva onerosità per il debitore del risarcimento in forma specifica rispetto a quello per equivalente andrebbe effettuata comparando quelli che sono i costi da sostenere ex ante nell’uno e nell’altro caso, e cioè demolizione con spese accessorie, da una parte, e riparazione, dall’altra parte, essendo irrilevante ogni scelta successiva.

I danni derivanti dalla quota di bollo non goduta, da recupero del mezzo e dalle spese di immatricolazione di nuovo veicolo e di radiazione sarebbero risarcibili in quanto rientranti nella serie delle conseguenze normali del sinistro stradale.

Il motivo è inammissibile.

Rientra infatti nei poteri discrezionali del giudice del merito, il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anzichè in forma specifica come domandato dall’attore. La valutazione di cui all’art. 2058 c.c., comma 2, del pari è insindacabile in sede di legittimità risolvendosi in un giudizio di fatto (Cass. civ. Sez. 2^, Sent., 08-01-2013, n. 259; Cass. civ. Sez. 2^, 08/03/2006, n. 4925; cfr. anche Cass. civ. Sez. 3^, 12/10/2010, n. 21012).

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la “violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè degli artt. 1223 e/o 1227 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” non avendo il Tribunale di Udine assunto la spesa sostenuta dalla ricorrente per l’intervento della Infortunistica Stradale sotto la nozione giuridica del danno risarcibile ed avendo quindi rigettato la relativa domanda.

La principale argomentazione logico-giuridica del Tribunale – cioè la considerazione che la Carrozzeria avesse le competenze tecniche per svolgere una trattativa in proprio – si fonderebbe su presunzioni che non poggiano su alcun principio di prova.

Infatti, è notorio che il carrozziere non svolge professionalmente nell’attività di avvocato nè quella di patrocinatore e non è neppure contestabile che le compagnie di assicurazione siano organizzate in modo da avere a disposizione degli uffici specializzati, che si pongono su un chiaro piano di superiorità tecnica, rendendo di per sè necessitata l’assistenza al danneggiato nei casi controversi.

Peraltro, la problematica sottesa alla presente fattispecie – ovvero i rapporti tra risarcimento in forma specifica e per equivalente – non sarebbe stata di pronta e facile soluzione. In ogni caso, l’attività di indirizzo ed orientamento svolto dall’infortunistica si sarebbe dimostrato utile, essendo stato riconosciuto in primo grado il diritto dell’appellante il risarcimento del danno da fermo tecnico.

Il motivo è inammissibile.

L’attività svolta dalla società infortunistica è stata valutata dal Tribunale e ritenuta sostanzialmente superflua, sull’assunto che la società ricorrente ha usufruito dei servizi dell’agenzia infortunistica in una fase in cui essi non erano più necessari, e che comunque la medesima società disponeva delle competenze tecniche necessarie ad interloquire con l’assicurazione.

Tale valutazione appare corretta, considerato che l’obbligo risarcitorio non era contestato dall’assicurazione nell’an, ma solo, parzialmente, nel quantum, sulla base di rilievi di ordine economico più che giuridico, certo alla portata della società ricorrente, in quanto esercente l’attività di autofficina, e verosimilmente in grado di conoscere il valore di mercato di un’autovettura usata.

Pertanto, nella ricostruzione del giudice di merito, il ricorso alla società infortunistica non è stato funzionale nè ad evitare il giudizio nè a risolvere un problema tecnico di una qualche complessità, garantendo al suo assistito una migliore e più rapida tutela.

Si tratta di un accertamento in fatto, adeguatamente motivato e non sindacabile in questa sede.

Esso non contrasta affatto con la giurisprudenza della Corte richiamata dalla ricorrente, secondo la quale, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente a va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

La sentenza del Tribunale ha ritenuto appunto non necessario nè giustificato il ricorso alla società infortunistica, che rimane una scelta legittima e di maggior comodità del danneggiato, ma che non può essere riversata sul danneggiante nè sulla compagnia assicuratrice di questa ove ritenuta sostanzialmente superflua ai fini di una più pronta e semplice definizione del contenzioso (Cass. civ. Sez. 3^, 13-04-2017, n. 9548).

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la “violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” per avere il Giudice di appello confermato la condanna della parte attrice, parzialmente vittoriosa in primo grado, alla rifusione dell’85% delle spese sostenute da parte convenuta.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il parziale accoglimento dell’unica domanda e l’esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti potrebbe dar luogo, in alternativa: o alla condanna per tutte le spese a favore dell’attore, giustificata dalla circostanza che egli ha comunque dovuto agire per ottenere soddisfazione sia pur parziale e che l’esercizio dell’azione è stato causato comunque dal comportamento del convenuto, il quale non assicurato soddisfazione al diritto attoreo per quanto esse risultato esistente; oppure, sulla base di una scelta discrezionale del giudice, alla compensazione totale delle spese o ad una compensazione parziale.

In quest’ultimo caso, sempre considerando il fatto che l’insorgenza della lite è comunque dipesa dal convenuto, per la parte non compensata, le spese dovrebbero far carico al convenuto e non all’attore.

Il motivo è inammissibile.

Nel caso in esame trova applicazione il principio affermato da Cass. 19 ottobre 2016, n. 21069, secondo cui: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cass. 10113/2018; Cass. 23 settembre 2013, n. 21684).

Pertanto nel caso di specie il giudice del merito ha accolto soltanto in piccola parte la domanda originariamente spiegata e, quindi, nella liquidazione delle spese si è attenuto ai suesposti principi.

5. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA