Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26710 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 21/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12977/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROGEMA IMPIANTI SRL, in persona del Liquidatore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio

dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentato e difeso dall’avvocato

SEBASTIANO LEONE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Per quanto ancora interessa in questa sede, l’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, ha iscritto a ruolo importi dovuti per omissioni di versamenti IRPEG, IRAP, IVA e addizionali in relazione agli anni d’imposta 2000 e 2001. Di qui è scaturita la notificazione alla società Progema Impianti srl di due cartelle di pagamento rispettivamente per Euro 924.869,00 e Euro 2.524.814,00.

Le cartelle, a seguito di separate impugnazioni della contribuente, sono state annullate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa; quella regionale della Sicilia, sez. distaccata di Siracusa, con sentenza 107/07/09 depositata il 6.4.2009 ha accolto in parte l’appello dell’Ufficio e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato legittima la pretesa tributaria relativa alle somme richieste con le cartelle impugnate per il pagamento dell’IRAP e relativi interessi e sanzioni.

Sempre per quanto di stretto interesse in questa sede, i giudici di appello esaminando l’appello incidentale della società contribuente – hanno rilevato che le doglianze relative alle imposte diverse dall’IRAP dovevano ritenersi fondate perchè tali imposte erano state iscritte a ruolo in assenza della preventiva comunicazione prevista dalla Circolare Ministeriale n. 36/E dell’8.9.2005 alla quale l’Ufficio era obbligato ad attenersi, comunicazione finalizzata a consentire il versamento delle somme dovute con la riduzione di in terzo dell’importo della sanzione ovvero per consentirgli qualora rilevai dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella fase di controllo, di fornire in chiarimenti necessari. Per tale omessa comunicazione, i giudici di appello hanno altresì ravvisato violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e, per giustificare la sanzione della nullità derivante da tale omissione, hanno considerato, per quanto riguarda le imposte diverse dall’IRAP, gli errori e discrasie contenute nelle cartelle. Hanno pertanto confermato l’annullamento delle cartelle impugnate.

2. L’Agenzia delle Entrate in data 6.5.201 ha notificato ricorso per cassazione con due motivi accompagnati da quesiti a cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1-2 Premesso che il Collegio ha deliberato l’adozione del modello della motivazione semplificata, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, notificato il 5.7.2010 (data consegna all’ufficiale giudiziario) e quindi oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso prescritto dagli artt. 370 e 369 c.pc..

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e illogica motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio: rileva in particolare l’errore della Commissione regionale nel ritenere gi uffici obbligati ad attenersi alle circolari ministeriali. Contesta inoltre il giudizio di indecifrabilità delle cartelle rilevando che trattasi di atti conformi a modelli approvati con decreto ministeriale; riporta poi il contenuto delle cartelle (di cui allega anche copia) richiamando la regola dell’attenuazione della motivazione qualora si tratti di liquidazioni fatte sulla base di dati forniti direttamente dal contribuente nella propria dichiarazione, come nel caso di specie (liquidazione di imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis). La CTR avrebbe confuso, secondo la ricorrente, il profilo dell’incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione con quello della motivazione della cartella.

Col secondo motivo con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, anche in relazione all’art. 53 Cost.: ricostruisce il panorama normativo e ritiene che non sussisteva nel caso di specie l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva dell’esito della liquidazione perchè non si trattava di chiarire incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (secondo la previsione dell’art. 6, comma 5 dello statuto del contribuente), trattandosi invece di iscrizione a ruolo di imposte dichiarate e non versate sulla base di mero riscontro cartolare dei dati esposti in dichiarazione. Rileva che l’onere di comunicazione dell’esito della liquidazione previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e dall’analoga disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, non è sanzionato con la nullità e la sua inosservanza può rilevare solo ai fini dell’applicazione della sanzione in misura ridotta evidenziando i profili di incostituzionalità di una diversa ed estensiva interpretazione della citata normativa.

L’esposizione del motivo si conclude con quesito di diritto.

2. I due motivi – che ben si prestano ad esame unitario – sono fondati.

2.1 Va premesso che fuori luogo è il richiamo – contenuto nella sentenza impugnata alla violazione di una circolare ministeriale da parte dell’Ufficio: sulla natura delle circolari ministeriali si rinvia a Sez. U., Sentenza n. 23031 del 02/11/2007 Rv. 599750; Sez. 5, Sentenza n. 21154 del 06/08/2008 Rv. 604728; Sez. 5, Sentenza n. 6699 del 21/03/2014 Rv. 629992.

2.2 Il contenuto delle cartelle è approvato con modello ministeriale (v. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2) e quelle di cui si discute rispondono ai requisiti prescritti. Inoltre, in tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui si proceda, in sede di controllo cartolare del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 25329 del 28/11/2014 Rv. 633304; Sez. 5, Sentenza n. 15564 del 27/07/2016 Rv. 640655; Sez. 5, Sentenza n. 26671 del 18/12/2009 Rv. 610912).

2.3 Ciò posto, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone affatto l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015 Rv. 635672; v. altresì Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010, diffusamente Cass. 25 maggio 2012, n. 8342; Cass. 22 aprile 2015, n. 8154 e ancora Cass. 19861/2016, non massimata): se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe di certo posto la condizione di cui al citato inciso.

Nessuna comunicazione d’irregolarità era dunque dovuta nel caso in esame, in cui si discute di imposte dichiarate e non versate e derivanti da liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, non emergendo neanche dalle difese della contribuente la sussistenza di margini di tipo interpretativo o comunque di errori o di altre irregolarità formali.

Quanto al richiamo al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 comma 2, vanno riprese le considerazioni svolte nella citata pronuncia n. 12023/2015 di questa Corte: la norma, allorchè prevede che l’iscrizione a ruolo non sia eseguita, in tutto o in parte, “se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36 bis e 54 bis…”, si riferisce, in primis, secondo quanto si evince dal 1 comma, alle “…somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis e D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, art. 54 bis, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati…”: in tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo.

La sua applicazione richiede, pur sempre che sussistano i presupposti per la comunicazione d’irregolarità, ipotesi qui non ricorrente, come si è visto.

Va pertanto affermato ancora una volta il seguente principio di diritto: in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, in generale occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in particolare, al cospetto della tardività – o di omissione (come nel caso in esame) – del versamento di quanto dovuto, va esclusa la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione d’inviare comunicazione d’irregolarità al contribuente, con la conseguente esclusione dei presupposti per ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Il giudizio va rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia che si atterrà ai richiamati principi e provvederà anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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