Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26710 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell’avvocato SCHIANO

ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato FASANO FLAVIO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SAN DOMENICO SRL (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante ed a.u. p.t. R.L., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO VALLEBONA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCI

VITANTONIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/05/2009; R.G.N. 612/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ANGELO SCALARIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento p.q.m..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 29.3.2007 la Srl San Domenico, premesso di essere proprietaria di un immobile in (OMISSIS), adibito a falegnameria e condotto in locazione da C.S., intimava al conduttore sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni dal gennaio 2006 all’aprile 2007 nonchè con successivo atto per mancato pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2007.

In esito ai giudizi riuniti, in cui si costituiva il C. eccependo il difetto di legittimazione della società, il Tribunale rigettava le domande attrici. Avverso tale decisione proponeva appello la Srl San Domenico ed, in esito al giudizio, la Corte di Appello di Lecce con sentenza depositata in data 19 maggio 2009 accoglieva l’impugnazione e pronunciava la risoluzione del contratto di locazione.

Avverso la detta sentenza il C. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso la Srl San Domenico. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di inquadrare più agevolmente il complesso delle doglianze formulate, può tornare utile premettere che con tutti i motivi di impugnazione il ricorrente ha dedotto il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia.

In particolare, la prima doglianza si è fondata sul fatto che la Corte di merito non ha riconosciuto effetto liberatorio al pagamento fatto in buona fede al Comune di Gallipoli, che era e/o comunque appariva legittimato a riceverlo, “misconoscendo la chiara e comprovata permanenza del rapporto locativo in capo al Comune”. Ha quindi concluso il motivo chiedendo a questa Corte ” di riformare la sentenza impugnata ed in conseguenza riconoscere effetto liberatorio al pagamento dei canoni effettuato in buona fede dai sig.ri C. in favore del Comune di Gallipoli che era e/o comunque appariva in base a circostanze univoche legittimato a riceverlo”.

Con la seconda doglianza, il ricorrente ha censurato la sentenza per aver la Corte di Appello escluso “l’intervenuta acquiescenza da parte della San Domenico alla situazione di fatto e di diritto accertata con la sentenza di primo grado con correlativa inammissibilità dell’appello proposto”. Ha quindi concluso il motivo chiedendo a questa Corte ” di riformare la sentenza impugnata ed in conseguenza riconoscere l’intervenuta acquiescenza da parte della San Domenico alla situazione di fatto e di diritto accertata con la sentenza di primo grado con correlativa inammissibilità dell’appello proposto dalla Società San Domenico Srl”.

La terza doglianza si fonda sulla considerazione che la Corte avrebbe riconosciuto la legittimazione ad agire della San Domenico srl quando invece aggiudicataria dei beni era stata la sig.ra R.L.. Ha quindi concluso il motivo chiedendo a questa Corte “di riformare la sentenza impugnata ed in conseguenza riconoscere la inammissibilità dell’intimazione per difetto di legittimazione ad agire della San Domenico srl quando invece aggiudicataria definitiva era stata la Sig.ra R.L.”.

Con l’ultima doglianza, infine, il ricorrente ha censurato la sentenza per aver la Corte di Appello escluso “il difetto di contraddittorio quando, invece, dai documenti prodotti risultava inconfutabilmente che conduttore dell’immobile non fosse solo il sig. C.S. ma anche i suoi figli C.U. e C. L..” Ha quindi concluso il motivo chiedendo a questa Corte “di riformare la sentenza impugnata ed in conseguenza riconoscere la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. per difetto di notifica dell’atto di intimazione avvenuto solo nei confronti del sig. C.S. e non anche nei confronti dei sigg.ri C. U. e C.L. tutti conduttori dell’immobile”.

Ciò premesso, deve osservarsi che tutte le doglianze sono inammissibili per un duplice ordine di considerazioni. Ed invero, in primo luogo, deve tenersi presente che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, ove sia denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come è avvenuto nel caso di specie, la censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Ciò considerato, deve evidenziarsi che, nel ricorso in esame, il ricorrente ha esaurito il necessario momento di sintesi nella sola indicazione del fatto controverso senza indicare altresì le ragioni di sussistenza del vizio motivazionale.

Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, già sulla base di questa prima considerazione, il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Ma v’è di più in quanto il ricorrente nella redazione dei motivi di impugnazione si è limitato a riproporre le medesime osservazioni svolte in sede di appello omettendo completamente sia di prendere in esame le considerazioni poste dai giudici di secondo grado a base della loro decisione e di muovere il minimo rilievo argomentativo contro di esse, nel tentativo di confutarle, sia di indicare le ragioni per cui la motivazione adottata dalla Corte sarebbe inidonea a sorreggere la decisione. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime. Onde l’ulteriore ragione di inammissibilità delle doglianze in esame.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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