Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2671 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2019, (ud. 23/01/2018, dep. 30/01/2019), n.2671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8355/2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta difende unitamente all’avvocato ANDREA CONTE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/03/2012 R.G.N. 548/2010.

Fatto

RILEVATO

che la Corte territoriale di Firenze, con sentenza depositata in data 21.3.2012, respingeva l’appello interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di A.S., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso con il quale il lavoratore, dipendente della predetta società dal 1983, aveva chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità del demansionamento subito a decorrere dal febbraio 2002, con condanna della società ad assegnargli mansioni equivalenti a quelle svolte sino al predetto periodo, ed altresì che fosse ordinato alla datrice di lavoro di inquadrarlo nel livello C previsto dal CCNL vigente dall’1.1.2004, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive dovute;

che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. articolando tre motivi, cui resiste A.S. con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso si deduce: 1) la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed in particolare, si assume che la sentenza oggetto del presente giudizio sarebbe affetta da nullità, poichè parte della motivazione risulterebbe “incomprensibile e perplessa in relazione al caso di specie, in quanto impedisce di individuare la fattispecie cui la pronunzia si riferisce”, dal momento che l’ A., a pagina 3 della sentenza, viene indicato, per due volte, come C.: lavoratore, quest’ultimo, che aveva azionato in precedenza una vertenza analoga nei confronti della stessa datrice di lavoro; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,1362 e 1367 c.c. “e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in particolare dell’art. 21 c.c.n.l. del 2003 e degli accordi del 17.12.2003 e del 21.1.2004”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e si lamenta che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che, all’interno delle quattro Aree di inquadramento del personale previste dal CCNL 26.11.1994 (Area di Base; Area Operativa; Area Quadri di 2^ livello ed Area Quadri di 1^ livello), non sono previste posizioni di lavoro differenziate: la qual cosa “comporta la fungibilità delle mansioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto CCNL”; che, nell’ambito della stessa area, il lavoratore può essere adibito allo svolgimento di qualunque mansione in essa ricompresa, a prescindere dal profilo rivestito; che il CCNL 11.7.2003 ha previsto l’inquadramento del personale in sei livelli professionali, rispettivamente dal più basso (livello F), sino al più alto (livello A), ed ha stabilito che il personale della ex Area Operativa confluisse nel livello D, nell’ambito del quale si dovessero distinguere il livello C, in cui rientrano i lavoratori che, “in possesso di conoscenze specifiche di carattere tecnico-amministrativo-commerciale, svolgono particolari incarichi di responsabilità”; ed il livello D, propriamente detto, “per coloro che svolgono attività esecutive e tecniche con contenuti professionali di parziale o media specializzazione”; che la Corte di merito non avrebbe tenuto nella giusta considerazione la circostanza che il principio ispiratore del nuovo sistema di classificazione è basato sull’individuazione del diverso grado di partecipazione al processo produttivo aziendale, al differente apporto professionale richiesto ed alle diverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale e che, nel ravvisare il demansionamento dell’ A., non avrebbe considerato che la volontà delle parti sociali espressa nel verbale di accordo del 21.1.2004 era quella di attribuire l’inquadramento nel livello C ai lavoratori che avessero svolto “con carattere di prevalenza rispetto alle complessive mansioni attribuite le attività di spunta/correzione/bilanciamento – allibramento invio file al sistema informatico Host-CNED complessivo controllo documentale dei bollettini postali attraverso la gestione dell’intero processo di verifica e sfogliamento”, con esclusione dei lavoratori che si fossero occupati solo di alcune fasi del processo, come A.; e, pertanto, a parere della società ricorrente, anche se quest’ultimo avesse continuato a svolgere la sua attività presso il settore “Assegni”, non avrebbe potuto essere inquadrato nel livello C, in quanto difettavano nelle sue mansioni i tratti tipici di quel livello. E, dunque, sarebbe evidente l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale, con la conseguente violazione dei richiamati accordi e la non corretta interpretazione degli stessi; 3) ancora, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli art. 2103,1362 e 1367 c.c. “e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed in particolare, degli artt. 37, 40, 41, 46, 47, 53 del c.c.n.l. 1994, art. 5 del c.c.n.l. 2001”; nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurandosi, nella sostanza, il fatto che i giudici di merito avrebbero omesso il procedimento logico-giuridico c.d. trifasico, ritenuto necessario, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, per il corretto inquadramento del lavoratore; non avrebbero, cioè, accertato quali attività lavorative svolgesse in concreto il dipendente, non avrebbero proceduto all’individuazione delle qualifiche previste dal CCNL ed infine, non avrebbero operato il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali individuate nella seconda;

che il primo motivo non è fondato, perchè l’indicazione, a pagina 3 della sentenza, per due volte, del ricorrente come C., anzichè come A. (il quale ultimo, peraltro, a pagina 3 della memoria depositata dalla società ricorrente, viene indicato come Al.), è frutto di un evidente errore materiale, in quanto dalla sentenza risulta con chiarezza che la stessa si riferisca al giudizio azionato da A.S., nei confronti di Poste Italiane S.p.A., e la motivazione dà ampio conto della fattispecie, la ricostruisce con chiarezza, operando, altresì, un corretto procedimento di sussunzione; per la qual cosa, essendo la sentenza impugnata comunque idonea al raggiungimento dello scopo, deve escludersi che l’errata indicazione del lavoratore (avvenuta, tra l’altro, solo nella parte finale della motivazione, dopo un iter del tutto pertinente con le pretese azionate dal ricorrente A., indicato con il giusto cognome nel resto del provvedimento) possa integrare una ipotesi di nullità della stessa (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 7343/2010; 17957/2007);

che neppure il secondo ed il terzo motivo – da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono meritevoli di accoglimento, dovendosi, al riguardo, innanzitutto, ribadire, quanto ai denunciati difetti di omissione e di insufficienza della motivazione, che i medesimi sono configurabili solo quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando si evinca l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014);

che, nel caso di specie, i giudici di seconda istanza, attraverso un percorso motivazionale condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità, dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado ed uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17163/2016): l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto; l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette fasi;

che, sulla scorta, quindi, degli elementi probatori emersi in prima istanza e della corretta interpretazione delle declaratorie contrattuali, la Corte di Appello ha motivatamente ritenuto delibato che le mansioni di A. sino al febbraio 2002 attenessero “alla verifica della regolarità degli emessi, dell’appartenenza del conto al CUAS, alla correzione al terminale di eventuali errori riscontrati, digitando le parti non complete, alla codificazione del titolo con apposizione sull’assegno del numero frazionario dell’ufficio”; ed altresì che, successivamente a tale data, il medesimo fosse stato immotivatamente addetto ad un settore di apertura e chiusura dei sacchi dei bollettini, con evidente demansionamento, dal quale è derivato il collocamento del dipendente nel livello D, anzichè nel livello C, al momento di entrata in vigore del nuovo CCNL del 2003, che ha previsto l’inquadramento del personale in sei livelli professionali, rispettivamente dal più basso (livello F), sino al più alto (livello A), ed ha stabilito che il personale della ex Area Operativa confluisse nel livello D, nell’ambito del quale si dovessero distinguere il livello C, in cui rientrano i lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche di carattere tecnico-amministrativo-commerciale, svolgono particolari incarichi di responsabilità; ed il livello D, propriamente detto, per coloro che svolgono attività esecutive e tecniche con contenuti professionali di parziale o media specializzazione;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dei difensori dell’ A.,

avv.ti Enrico Luberto ed Andrea Conte, dichiaratisi antistatari seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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