Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2671 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. II, 05/02/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23838-2015 proposto da:

VISCONF S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato STEFANO ARTINI e

dall’Avvocato PAOLO PANARITI, presso il cui studio a Roma, sito in

via Celimontana 38, elettivamente domicilia per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BOTTONIFICIO LA PERLA S.R.L., già BOTTONIFICIO LA PERLA DI

V.O. & C. S.A.S., rappresentata e difesa dall’Avvocato PIER

LUIGI CIARI e dall’Avvocato SAVERIO GIANNI, presso il cui studio a

Roma, via Pompeo Magno 3, elettivamente domicilia, per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1783/2014 del TRIBUNALE DI FIRENZE, depositata

il 30/5/2014, a seguito dell’ordinanza d’inammissibilità ai sensi

dell’art. 348 ter c.p.c. della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,

depositata l’1/7/2015;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

19/9/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CELESTE ALBERTO, il

quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il

rigetto del ricorso;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato STEFANO ARTINI;

sentito, per la controricorrente, l’Avvocato PIER LUIGI CIARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Visconf s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Firenze, la s.a.s. BOTTONIFICIO LA PERLA DI V.O. & C. deducendo che gli alamari contrassegnati come modello 910682 e come modello 91P673, prodotti dalla società convenuta, erano risultati affetti da vizi di produzione, e, sul fondamento di tale fatto, invocando le norme previste dall’art. 1490 o, in subordine, art. 1497 c.c., ha chiesto di disporre la riduzione del prezzo spettante alla venditrice nella misura pari ai 9/10 del valore, ovvero, in via ulteriormente subordinata, la risoluzione del contratto di acquisto degli alamari, ed, in ogni caso, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni arrecati all’attrice.

La s.a.s. BOTTONIFICIO LA PERLA DI V.O. & C. si è costituita in giudizio ed ha proposto, in via riconvenzionale, la domanda volta a conseguire il pagamento della somma di Euro 183.752,95 dovuta dalla società attrice quale corrispettivo dei beni alla stessa forniti.

Il tribunale di Firenze, con sentenza del 30/5/2014, ha rigettato la domanda principale ed ha accolto la domanda riconvenzionale, condannando la Visconf s.r.l. al pagamento, in favore della convenuta, della somma di Euro 183.752,95, oltre interessi e spese di lite.

Il tribunale, per quanto ancora interessa, ha ritenuto, innanzitutto, l’infondatezza di tutte le censure svolte dalla parte attrice alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

In primo luogo, la parte attrice ha lamentato che il consulente non aveva le competenze tecniche per lo svolgimento dell’incarico, laddove, ha rilevato il tribunale, il consulente tecnico designato è iscritto all’albo dei periti del tribunale e ciò è sufficiente a giustificare la relativa nomina.

La parte attrice, poi, ha lamentato che la perizia sarebbe stata interamente eseguita dall’ausiliario del consulente, debitamente autorizzato dal giudice: il tribunale, sul punto, ha rilevato che il consulente tecnico, una volta autorizzato dal giudice ad avvalersi di un ausiliario specializzato in materia, può servirsi delle competenze tecniche di quest’ultimo nella misura ritenuta necessaria.

L’attrice, inoltre, ha lamentato il fatto che il consulente, durante le operazioni peritali, avrebbe compiuto diverse irregolarità, richiedendo ad esempio le iniziali campionature degli alamari, laddove, ha osservato il tribunale, tale richiesta rientra nei normali poteri di indagine del consulente tecnico d’ufficio.

Quanto, poi, all’aver esaminato gli alamari che il Bottonificio La Perla aveva inviato all’attrice e da questa non ritirati, il tribunale ha ritenuto che era stato rispettato il principio del contraddittorio, avendo il consulente acquisito ben quarantasette alamari prodotti dalla Visconf in occasione delle riunione peritale del 19/1/2012.

Il consulente, infine, ha osservato il tribunale, ha risposto compiutamente, contrariamente a quanto denunciato dall’attrice, al quesito n. 3.

Quanto al merito, il tribunale, dopo aver evidenziato che la consulenza tecnica aveva accertato l’insussistenza dei vizi lamentati dalla parte attrice, ha ritenuto, per un verso, che le domande proposte da quest’ultima dovevano essere rigettate, e, per altro verso, che, a fronte della prova della consegna della merce, doveva essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.

La società attrice ha proposto appello al quale ha resistito la convenuta.

La corte d’appello di Firenze, con ordinanza dell’1/7/2015, ha ritenuto che l’appello proposto dalla Visconf s.r.l. fosse manifestamente infondato ed, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., lo ha dichiarato inammissibile.

La Visconf s.r.l., con ricorso notificato il 30/9/2015, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza del tribunale.

Ha resistito, con controricorso notificato il 7/11/2015, la Bottonificio La Perla s.r.l., già BOTTONIFICIO LA PERLA DI V.O. & C. s.a.s..

La Visconf ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice di primo grado, del relativo procedimento e, conseguentemente, della relazione tecnica finale depositata il 13/3/2012, nonchè la nullità dell’ordinanza del giudice di primo grado del 14/6/2012 e, conseguentemente, la nullità della sentenza di primo grado, per violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, art. 194 c.p.c., art. 87 disp. att. c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., e per violazione del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost., comma 2, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha dichiarato, come invece avrebbe dovuto a fronte della sua tempestiva rilevazione all’udienza del 3/5/2012, la nullità del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio e della relazione finale, disponendone la rinnovazione, ma ha ritenuto addirittura di aderire alle relative conclusioni, fondando solo sulle stesse il proprio convincimento.

1.2. Il consulente tecnico d’ufficio, infatti, ha osservato la ricorrente, ha esaminato ed utilizzato, per fondare le proprie conclusioni, documenti (dovendosi intendere per tali qualsiasi mezzo di prova che costituisca materiale d’informazione ai fini di cui all’art. 2697 c.c. e, quindi, non solo scritti e registri ma anche manufatti di ogni genere, compresi, come nella fattispecie, gli alamari) mai ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio dalle parti. In occasione della riunione peritale del 6/10/2011 presso il Bottonificio La Perla, in particolare, il consulente tecnico d’ufficio ha esaminato n. 843 alamari che si trovavano in giacenza presso il predetto bottonificio in quanto rifiutati alla consegna dalla Visconf, e li ha acquisiti ai fini della propria decisione.

1.3. Il consulente, tuttavia, ha proseguito la ricorrente, non poteva esaminare nè, comunque, utilizzare gli alamari rinvenuti presso il Bottonificio La Perla per fondare le proprie conclusioni trattandosi di documenti che non sono mai stati prodotti in giudizio entro il termine perentorio previsto dall’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2. D’altra parte, a norma dell’art. 194 c.p.c., il consulente tecnico d’ufficio soltanto se autorizzato dal giudice può chiedere alle parti chiarimenti ma non può, come invece è accaduto nella specie, raccogliere prove documentali.

1.4. Il consulente tecnico di ufficio, infatti, ha proseguito la ricorrente, può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti che, nella specie, non è stato prestato. D’altra parte, come si evince dalla relazione tecnica, è stato proprio l’esame illegittimo degli 843 alamari in giacenza presso il Bottonificio, pari a circa il 70% di tutti gli alamari esaminati (n. 1533), ad aver determinato il consulente tecnico d’ufficio a concludere per l’inesistenza di vizi evidenti ovvero occulti.

1.5. La nullità del procedimento e della relazione, ha proseguito la ricorrente, si riverbera, a norma dell’art. 159 c.p.c., sia sull’ordinanza con la quale, in data 14/6/2012, il tribunale ha ritenuto insussistenti i profili di nullità sollevati tempestivamente, sia sulla stessa sentenza impugnata, che ha omesso di dichiarare la nullità del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio e della relazione – sebbene fosse stata tempestivamente rilevata dalla Visconf all’udienza del 3/5/2012, prima udienza successiva al deposito della relazione finale – aderendo, anzi, alle relative conclusioni e fondando solo sulle stesse il proprio convincimento.

1.6. La sentenza impugnata, peraltro, ha aggiunto la ricorrente, ha violato anche l’art. 115 c.p.c. avendo il tribunale fondato la propria decisione non su prove proposte dalle parti ma su documenti non acquisiti legittimamente e su atti (e cioè la relazione peritale) nulli.

1.7. L’argomentazione che il tribunale ha adottato per rigettare tale nullità – dedotta, peraltro, quale motivo d’appello -, e cioè che sarebbe stato rispettato il principio del contraddittorio per avere il consulente tecnico d’ufficio acquisito anche 47 alamari prodotti dalla Visconf (in realtà consegnati alla stessa dalla Bottonificio La Perla), oltre che essere infondata, ha concluso la ricorrente, è del tutto inconferente ed irrilevante, non potendo una nullità essere sanata da una diversa nullità, peraltro non eccepita e, come tale, sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c..

2.1. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha più volte affermato che rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli (Cass. n. 13686 del 2001; Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2007; Cass. n. 1901 del 2010; nel passato, Cass. n. 4644 del 1989), sempre che non si tratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di prova delle parti poichè, in tal caso, l’attività svolta dal consulente finirebbe per supplire impropriamente al carente espletamento, ad opera delle stesse, dell’onere probatorio, in violazione dell’art. 2697 c.c. (Cass. n. 26893 del 2017, in motiv.; Cass. n. 12921 del 2015, per cui il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti). Le indagini così svolte dal consulente tecnico, peraltro, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, a condizione, però, che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 1901 del 2010).

2.2. Nel caso in esame, la relazione tecnica depositata dal consulente il 13/3/2012 (p. 4), cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostra, in effetti, come il consulente tecnico abbia ritenuto necessario, al fine di rispondere ai quesiti affidatigli, l’esame degli 843 alamari “contenuti nella scatola respinta da Visconf srl e aperta dal CTU alla presenza dei due CTP di parte, con scatola integra e pertanto affidabilissima”: tant’è che lo stesso consulente – come la ricorrente ha ripetutamente affermato (v. l’istanza di rinnovazione della consulenza, p. 7 e 8; v. il ricorso, p. 13) – proprio alla luce di tale esame (oltre che degli altri alamari ritirati presso la Visconf) ha ritenuto che la quasi totalità degli stessi non presentava vizi “nè evidenti nè occulti”. L’acquisizione dei predetti alamari risulta, pertanto, in linea con i principi appena richiamati, onde nessun error in procedendo sussiste sul punto nella sentenza impugnata.

3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice di primo grado, del relativo procedimento e, conseguentemente, della relazione tecnica finale depositata il 13/3/2012, nonchè, per l’effetto, la nullità dell’ordinanza del giudice di primo grado del 14/6/2012 e, conseguentemente, la nullità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 61 e 115 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha dichiarato, come invece avrebbe dovuto a fronte della sua tempestiva rilevazione all’udienza del 3/5/2012, la nullità del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio e della relazione finale, disponendone la rinnovazione, ma ha ritenuto addirittura di aderire alle relative conclusioni, fondando solo sulle stesse il proprio convincimento.

3.2. Il consulente tecnico nominato dal tribunale, infatti, ha osservato la ricorrente, è risultato privo della benchè minima competenza nello specifico settore della controversia, come confermato (311a sua iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del tribunale di Firenze unicamente come esperto contabile del settore abbigliamento ma non come esperto nella produzione in tale settore, e dall’istanza con la quale lo stesso consulente tecnico d’ufficio ha chiesto la collaborazione di una persona particolarmente esperta nel settore merceologico in questione. Il mero fatto di aver scelto, quale consulente tecnico d’ufficio, un esperto contabile, seppur nel settore dell’abbigliamento, per l’effettuazione di una perizia che richiedeva un’elevata e specifica competenza nel settore della produzione dell’abbigliamento e dei relativi accessori, inficia, ha aggiunto la ricorrente, la validità della consulenza tecnica d’ufficio per l’evidente mancanza di quella particolare competenza tecnica richiesta dall’art. 61 c.p.c..

3.3. L’art. 61 c.p.c., infatti, ha proseguito la ricorrente, prevede che il consulente tecnico d’ufficio è designato dal giudice per la sua particolare competenza tecnica, tanto che non risulta rilevante la sua iscrizione presso gli albi speciali del tribunale. L’argomento che il tribunale ha utilizzato per respingere l’eccezione con la quale la società attrice aveva contestato la mancanza in capo al consulente tecnico d’ufficio delle necessarie competenze tecniche, non è, quindi, fondato poichè non è l’iscrizione all’albo a legittimare la nomina di un consulente tecnico d’ufficio quanto, piuttosto, la sua specifica competenza tecnica nel settore in oggetto.

3.4. La nullità del procedimento e della relazione, ha concluso la ricorrente, si riverbera, a norma dell’art. 159 c.p.c., sia sull’ordinanza con la quale, in data 14/6/2012, il tribunale ha ritenuto insussistenti i profili di nullità sollevati tempestivamente, sia – come dedotto con l’atto d’appello sulla stessa sentenza impugnata, che ha omesso di dichiarare la nullità del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio e della relazione – sebbene fosse stata tempestivamente rilevata dalla Visconf all’udienza del 3/5/2012, prima udienza successiva al deposito della relazione finale – aderendo, anzi, alle relative conclusioni e fondando solo sulle stesse il proprio convincimento.

4.1. Il motivo è infondato. Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive. Ne consegue che la scelta di tale ausiliare da parte del giudice, anche in riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competenza qualificata, è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, non è, quindi, sindacabile, in sede di legittimità (Cass. n. 2359 del 1977; Cass. n. 5473 del 2001; Cass. n. 7622 del 2010; nel passato, in tal senso, Cass. n. 485 del 1966). L’iscrizione negli albi dei consulenti tecnici, ripartiti per categorie, non pone, in effetti, un limite al potere di scelta discrezionale che spetta al giudice, il quale può nominare qualunque persona – sia iscritta o meno all’albo o, se iscritta, sia inserita nell’una piuttosto che nell’altra categoria – che reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere, fermo restando il potere della parte di muovere censure alla consulenza effettuata, denunciandola come erronea ovvero inidonea per incompetenza tecnica della persona nominata (Cass. n. 1428 del 1983).

5.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice di primo grado, del relativo procedimento e, conseguentemente, della relazione tecnica finale depositata il 13/3/2012, nonchè, per l’effetto, la nullità dell’ordinanza del giudice di primo grado del 14/6/2012 e, conseguentemente, la nullità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 61,193 e 194 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha dichiarato, come invece avrebbe dovuto a fronte della sua tempestiva rilevazione all’udienza del 3/5/2012, la nullità del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio e della relazione finale, disponendone la rinnovazione, ma ha ritenuto di aderire alle relative conclusioni, fondando solo sulle stesse il proprio convincimento.

5.2. Il consulente tecnico nominato dal tribunale, infatti, ha osservato la ricorrente, come emerge già dalla stessa relazione finale del consulente e dall’elenco delle numerose riunioni avvenute con la sua collaboratrice, ha interamente ed illegittimamente traslato la propria attività di consulenza all’ausiliaria, peraltro anch’ella con evidenti carenze ed incompetenze nel settore in questione.

5.3. La nullità del procedimento e della relazione, ha concluso la ricorrente, si riverbera, a norma dell’art. 159 c.p.c., sia sull’ordinanza con la quale, in data 14/6/2012, il tribunale ha ritenuto insussistenti i profili di nullità sollevati tempestivamente, sia – come dedotto con l’atto d’appello sulla stessa sentenza impugnata, che ha omesso di dichiarare la nullità del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio e della relazione – sebbene fosse stata tempestivamente rilevata dalla Visconf all’udienza del 3/5/2012, prima udienza successiva al deposito della relazione finale – aderendo, anzi, alle relative conclusioni e fondando solo sulle stesse il proprio convincimento.

6. Il motivo è infondato. Non costituisce, in effetti, motivo di nullità della consulenza il fatto che l’ausiliario abbia attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni di un proprio collaboratore, nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, ferma restando la necessità che l’operato del collaboratore non sostituisca integralmente quello del consulente, ma questi elabori il proprio documento peritale in modo da farvi contenere anche autonome considerazioni (Cass. n. 21728 del 2006; Cass. n. 16471 del 2009; Cass. n. 4257 del 2018). Nella specie, avendo il consulente inserito nella relazione peritale solo sue autonome considerazioni, non risulta in alcun modo che si sia verificata una traslazione dell’incarico giudiziario dal perito d’ufficio al collaboratore per cui, al di là del numero di riunioni che a tal fine possano essere state svolte, l’operato del collaboratore non può in alcun modo ritenersi integralmente sostitutivo di quello svolto dal consulente.

7.1. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118, disp. att. c.p.c., comma 1 nonchè per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, ha censurato la sentenza impugnata per avere il tribunale fornito una motivazione apparente nonchè per relationem non avendo fatto altro che richiamare le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, senza ulteriore ed adeguate specificazioni e senza illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire, partendo da esse, al risultato enunciato, tanto più a fronte delle numerose e specifiche critiche avanzata con puntuali osservazioni dal consulente tecnico della società attrice, rimaste totalmente sfornite di replica anche da parte dello stesso consulente tecnico d’ufficio, oltre che da parte dello stesso giudicante.

7.2. Il consulente tecnico di parte, infatti, ha proseguito la ricorrente, con il foglio in data 28/2/2012, allegato alla relazione, aveva formulato ventidue osservazioni alla relazione del consulente tecnico d’ufficio. Ed altre contestazioni sono state mosse nell’istanza di rinnovazione e di declaratoria di nullità della consulenza depositata all’udienza del 3/5/2012, ed, infine, nella comparsa conclusionale.

7.3. Il tribunale, tuttavia, ha aggiunto la ricorrente, ha ritenuto che tutte le censure svolte dalla parte attrice alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio dovevano essere rigettate, affrontandone superficialmente solo alcune e lasciando completamente ignorate tutte le altre. La sentenza, in particolare, si è limitata ad affermare che, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, il consulente tecnico d’ufficio aveva risposto al quesito n. 3, senza, tuttavia, chiarire in che modo tale risposta fosse stata fornita. Tutte le altre questioni sollevate sono rimaste senza risposta e non sono state affrontate dal giudicante il quale si è limitato a rigettarle.

7.4. Il tribunale, però, come evidenziato con l’atto d’appello, così facendo, ha semplicemente richiamato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, senza ulteriori specificazioni, pur in presenza delle plurime ed insistenti censure ed osservazioni che la ricorrente aveva sollevato, laddove, al contrario, in forza del comb. disp. dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., il giudice che condivida le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, pur dissentendo dalle critiche puntuali e specifiche delle parti, non può limitarsi ad un generico rinvio alle argomentazioni del proprio consulente, ove questi, come nella specie, non si sia a sua volta fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, ma ha l’obbligo di fornire un’adeguata motivazione delle proprie valutazioni.

8. Il motivo è inammissibile. Può, in effetti, senz’altro condividersi il principio per cui, quando ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 23637 del 2016; conf. Cass. n. 12703 del 2015; Cass. n. 15147 del 2018). Tuttavia, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 11482 del 2016; Cass. n. 19427 del 2017; Cass. n. 16368 del 2014). Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente si è limitata a indicare, in ricorso (p. 27, in fine), solo alcune delle censure che assume di aver sollevato – parte delle quali, peraltro, (e, segnatamente, quelle di cui ai punti sub a, b e d), risultano assorbite dal rigetto dei motivi che le hanno specificamente riguardate, mentre le altre (e cioè le censure indicate sub c ed e) sono state oggetto di una succinta ma sufficiente motivazione – senza, tuttavia, trascrivere (tanto con riguardo a quest’ultime, quanto con riguardo a quelle che il giudice non avrebbe esaminato), nella misura minimamente idonea a consentirne la comprensione e la decisività, il contenuto delle critiche sollevate ma solo le conclusioni conseguentemente esposte (v. il ricorso, p. 25, 26).

9.1. Con il quinto motivo, la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha lamentato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 61 c.p.c.. La società attrice, infatti, aveva eccepito, ribadendo tale censura nell’atto d’appello, che la consulenza tecnica era affetta da nullità poichè il consulente tecnico d’ufficio designato era risultato privo della benchè minima competenza nello specifico settore della controversia.

9.2. Il tribunale ha respinto l’eccezione limitandosi ad affermare che il consulente tecnico d’ufficio nominato è iscritto all’Albo dei periti del tribunale e che ciò è sufficiente a legittimare la nomina.

9.3. Tale decisione, però, ha osservato la ricorrente, viola l’art. 61 c.p.c., a norma del quale la mera iscrizione all’albo non è condizione necessaria per la nomina a consulente tecnico d’ufficio, essendo, piuttosto, rilevante la particolare competenza tecnica della quale lo stesso dev’essere dotato.

9.4. Il giudice, quindi, ha concluso la ricorrente, avrebbe dovuto accertare, in base a tutte le circostanze concrete fornite dalle parti, se il consulente tecnico d’ufficio designato avesse o meno, la richiesta competenza tecnica.

10. Il motivo è assorbito dal rigetto del secondo.

11. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

13. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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