Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2671 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 05/02/2010), n.2671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13090-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FEA 4,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GIANNATTASIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO ANTONELLI giusta

procura speciale atto Notar CONTI MICHELE di Isernia del 30/06/2009

rep. n. 50061;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4 52/2 006 della CORTE D’APPELLO di

CAMPOBASSO, depositata il 11/01/2007 R.G.N. 228/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI MARCO che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, pubblicata il 22 febbraio 2007, che ha rigettato l’appello e confermato la decisione con la quale il Tribunale di Isernia aveva dichiarato la nullità della clausola dell’accordo integrativo per il personale delle Poste che prevedeva la risoluzione automatica del rapporto di lavoro qualora prima del compimento del sessantacinquesimo anno il dipendente avesse raggiuntola massima anzianità contributiva.

Il Tribunale, di conseguenza, aveva dichiarato il diritto del lavoratore P.R. alla ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto e condannato le Poste a corrispondergli le retribuzioni maturate sino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno, con prescrizione però delle mensilità antecedenti ai cinque anni dalla proposizione della domanda.

Il ricorso delle Poste italiane è articolato in tre motivi.

Il P. ha depositato controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso Poste italiane sostiene che sarebbero state violate le norme che disciplinano lo scioglimento del rapporto.

La Corte avrebbe erroneamente escluso che nel caso in esame vi sia stata estinzione del rapporto per mutuo consenso.

Si ricorda a tal fine che il rapporto di lavoro era stato dichiarato estinto, in forza della clausola illegittima, il 10 aprile 1995 ed il ricorso giudiziario è stato notificato solo il 6 febbraio 2003, ravvisando in tale prolungata inerzia l’indice di un mutuo consenso delle parti allo scioglimento del contratto.

Con il secondo motivo le Poste denunziano la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il ricorso si risolve nella richiesta di risarcimento per un danno extracontrattuale, mentre la Corte e il primo giudice avrebbero ritenuto sussistente un illecito contrattuale condannando al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Con il terzo motivo si rileva che la Corte dichiarata la nullità della clausola contrattuale collettiva ha condannato la società alla corresponsione delle retribuzioni globali di fatto dalla data della illegittima risoluzione del rapporto sino al momento in cui il lavoratore ha compiuto il sessantacinquesimo anno, ritenendo non necessaria la costituzione in mora, mentre, al contrario avrebbe dovuto condizionare il pagamento delle retribuzioni alla offerta di disponibilità della prestazione da parte del lavoratore, che non vi è stata.

Quest’ultimo motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento degli altri due.

Le ragioni sono le medesime indicate dalla Corte nella sentenza 18 dicembre 2008, n. 29662, che ha affermato e motivato il seguente principio di diritto: “in riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., la nullità della clausola contenuta nell’accordo integrativo al c.c.n.l. del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, comporta che l’esecuzione di detta clausola ad opera di entrambe le parti del rapporto non costituisce, di per sè, un rifiuto del datore di lavoro di adempiere alla prosecuzione del rapporto lavorativo, da cui potrebbe discendere, in favore del dipendente, il diritto al risarcimento dei danni senza necessità di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell’art. 1219 cod. civ., essendo comunque necessario che il dipendente medesimo offra anzitutto la propria prestazione lavorativa, sicchè l’inadempimento contrattuale insorge ove il datore la rifiuti”. In forza della applicazione di questo principio, la controversia può essere decisa nel merito, in quanto dagli atti non emerge la sussistenza di dichiarazioni di disponibilità a riprendere il rapporto, e quindi di messa in mora della società, posti in essere prima della maturazione del sessantacinquesimo anno (dalla stessa sentenza impugnata si deduce che la messa in mora, in quell’ambito considerata ai fini della prescrizione, è avvenuta solo con il ricorso introduttivo del giudizio successivo alla data di maturazione dei sessantacinque anni).

L’oscillazione nella decisione tra giudizi di merito e giudizio di legittimità, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa e decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA