Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2671 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26757/2009 proposto da:

R.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini stabiliti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 439/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

In un giudizio avente ad oggetto il diritto di R.M. ad essere assegnato temporaneamente, come sede di lavoro, all’Archivio di Stato di Grosseto, fino al compimento di tre anni da parte di una figlia, il medesimo ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 27.3.2009 della Corte d’appello di Firenze. La causa veniva iscritta sulla base del deposito del controricorso da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, non risultando depositato il ricorso.

Il mancato deposito nei termini del ricorso per cassazione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso stesso (art. 369 c.p.c.), per la quale è applicabile il procedimento camerale di cui all’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c..

Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro trenta oltre Euro mille per onorari, oltre quanto prenotato a debito.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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