Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26709 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4024-2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI

1, presso lo studio dell’avvocato MAURO MASCARUCCI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RU. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO PEPE 37,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AMORELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DORODEA CIANO in

virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.S., Z.L., V.R., M.P.,

BR.DO., F.G., LAMA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7125/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione notificata il 25 giugno 2001 C.L., B.S., Z.L., M.P., Br.Do., F.G. e V.R., premettendo di essere proprietari di appartamenti, garage e parti comuni dell’edificio in (OMISSIS), in catasto al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS), nonchè di una superficie adibita a servitù di passaggio confinante con il terreno di cui la particella (OMISSIS) di proprietà della RU.FI. SRL, deducevano che la società stava eseguendo sul suo terreno lavori di edificazione anche al confine con la porzione di terreno sulla quale gli attori esercitavano servitù di passaggio e che le opere erano compiute in violazione della concessione edilizia, senza rispettare le distanze legali dagli immobili di loro proprietà. Concludevano pertanto per la condanna della convenuta la riduzione in pristino dello Stato dei luoghi nonchè all’arretramento dei manufatti fino al rispetto delle distanze legali, oltre al risarcimento dei danni.

Si costituiva la convenuta che sosteneva la legittimità delle opere eseguite assumendo altresì che la strada privata, a detta degli attori gravata da servitù di passaggio, era frutto di un’arbitraria deviazione posta in essere dagli istanti e concludeva pertanto affinchè, previo accertamento della linea di confine tra le rispettive proprietà, in via riconvenzionale gli attori fossero condannati a cessare l’esercizio del passaggio, con la condanna anche al risarcimento dei danni.

Disposta la chiamata in garanzia della La.Ma. SRL, società che aveva costruito l’immobile di proprietà degli attori, il Tribunale di Roma con la sentenza n. 15556 del 17 luglio 2008 rigettava, previo accertamento dell’esatto confine tra i fondi oggetto di causa, entrambe le domande.

Avverso tale sentenza proponeva appello C.L. cui resisteva con appello incidentale la società convenuta.

Si costituivano gli altri attori che aderivano alle richieste dell’appellante principale la Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 7125 del 23 dicembre 2015 rigettava l’appello principale ed incidentale, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Disattesa l’eccezione di ammissibilità per tardiva proposizione dell’appello principale, disattendeva anche il primo motivo dell’appello principale, ritenendo che il consulente tecnico d’ufficio, nel determinare la linea di confine tra i fondi, si era correttamente rifatto ai titoli di provenienza che però non offrivano elementi certi per determinare quale fosse l’originaria linea di confine tra i fondi, facendo quindi richiamo alle risultanze catastali in applicazione dell’art. 950 c.c., comma 3.

Appariva infondato il secondo motivo dell’appello principale, posto che secondo i giudici di appello il metodo di rilevamento adottato era corretto, essendo la critica dell’appellante non sostenuta da elementi scientifici obiettivi, emergendo altresì che lo stesso C. dava sostanzialmente atto dell’accuratezza e precisione del metodo di rilevazione in concreto adottato dall’ausiliario d’ufficio.

Anche il terzo motivo era rigettato, atteso che il tribunale aveva esaurientemente motivato sulle ragioni in base alle quali aveva condiviso le conclusioni del consulente d’ufficio, dovendosi escludere che l’adesione a tali conclusioni rendesse la sentenza di primo grado viziata da una motivazione insufficiente.

Era altresì rigettato l’appello incidentale in quanto la domanda della convenuta era del tutto sfornita di prova, stante la mancata dimostrazione del livello di immissioni precedente l’esecuzione dei pretesi interventi legittimi da parte degli attori, non potendosi quindi riscontrare un concreto aumento del loro livello.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso C.L. sulla base di otto motivi.

La RU.FI. S.r.l. resiste con apposito controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 in quanto il CTU, alle cui conclusioni si sono adeguati i giudici di merito, avrebbe erroneamente individuato il confine tra i due fondi, mancando nel relativo elaborato ogni concreto riferimento ai titoli di provenienza. Inoltre anche la documentazione rivenuta in catasto era affetta da un’anomalia che aveva indotto la stessa Agenzia del Territorio ad effettuare una semplice rototraslazione del confine, senza però provvedere alle modifiche in maniera conforme a quanto statuito dal CTU.

Il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente motivazione ed omessa valutazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto nell’individuare la linea di confine, la sentenza, aderendo all’operato del CTU ha trascurato il dato rappresentato dai plurimi documenti prodotti, che avrebbero consentito di rilevare con esattezza il confine senza fare affidamento alle planimetrie catastali.

I motivi i che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

In primo luogo, gli stessi risultano evidentemente privi del carattere di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in quanto fanno riferimento ad atti (titoli di provenienza e relazione tecnica del geom. Ci.) senza però provvedere alla compiuta riproduzione nè favorendo la loro compiuta localizzazione all’interno degli atti di causa, occorrendo a tal fine far richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. S.U. n. 34469/2019).

Quanto al loro contenuto, chiaramente inficiato dalla segnalata assenza di specificità, e dall’inammissibilità nella parte in cui richiama il vizio di omessa motivazione, senza però segnalare quali siano i fatti decisivi di cui sia stata omessa la disamina, deve rilevarsi che i motivi sono finalizzati unicamente a sollecitare una rivalutazione del merito, senza però denotare la dedotta violazione di legge, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione, in assenza di elementi presenti nei titoli di provenienza dai quali ricavare il reale andamento del confine, del criterio sussidiario di cui all’art. 950 c.c., u.c..

3. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con il riferimento in motivazione ad un’errata metodologia di rilevamento da parte del CTU.

Anche tale motivo, che sconta il difetto di specificità segnalato in occasione del punto che precede, atteso il riferimento ad atti processuali di cui risulta palesemente omessa la corretta localizzazione all’interno degli atti di causa, contrappone all’esito cui è approdato l’ausiliario, in maniera condivisa dalla Corte d’Appello, quelle che sono le proprie personali aspettative, denotando quindi come sia finalizzato solo a reiterare il mancato gradimento degli approdi cui è giunto l’ausiliario d’ufficio, ma contestando il complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, possibilità preclusa in sede di legittimità.

Peraltro, l’interpretazione di questa Corte ha però chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6835).

L’adesione, peraltro motivata da parte del giudice di merito, al metodo tecnico del quale si sia servito l’ausiliario nel compimento delle proprie indagini esclude che possa dedursi quale fatto decisivo, una diversa modalità di indagine, essendo stata peraltro questione specificamente esaminata in sentenza. Analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione al terzo motivo con il quale si deduce come omessa disamina di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti l’adesione della Corte d’Appello alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, ma con argomentazioni che esulano evidentemente dal paradigma del vizio denunciato.

Il difetto di specificità sopra segnalato attinge anche il motivo in esame che nella sostanza lamenta un’insufficienza della motivazione del giudice di appello, che oggi è insuscettibile di essere denunziata in sede di legittimità.

Peraltro, non ignora la Corte come si sia affermato che (cfr. da ultimo Cass. n. 15147/2018) “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non sia tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente, essendo invece diversa l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, posto che in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione, ma trattasi di affermazioni che appaiono pertinenti in relazione alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile ratione temporis anche nella vicenda da cui si è tratto il principio ora riportato), ma che non possono reputarsi tuttora invocabili in relazione alla novella del 2012. Infatti, è stato precisato che (cfr. Cass. n. 13399/2018) solo il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sicchè non risulta invocabile il vizio in esame nella diversa ipotesi in cui si contesti la correttezza della valutazione del fatto risultante dalla perizia d’ufficio, assumendosi, senza però addurre fatti di cui sia stata omessa la disamina, che sarebbe erronea la valutazione operata dal tecnico d’ufficio.

E’ pur vero che, secondo una diversa opinione (Cass. n. 13770/2018), sarebbe deducibile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato, oltre che per il mancato esame delle risultanze della CTU, anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, ma risulta dirimente la considerazione che nella fattispecie la sentenza impugnata ha esplicitamente argomentato circa le ragioni per le quali riteneva non condivisibili le osservazioni di parte attorea, non potendosi più far richiamo, alla luce della novella del 2012 al solo elemento dell’insufficienza della motivazione.

4. Il quarto motivo denuncia sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui omette ogni valutazione e mancata motivazione sulle eccezioni formulate da parte attrice sulle risultanze diverse da quelle dedotte dal CTU.

Il quinto motivo denuncia del pari ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’erroneità della sentenza gravata che ha convalidato l’operato del CTU che ha invece arbitrariamente utilizzato dati forniti dall’Agenzia del territorio nel corso delle operazioni peritali.

Trattasi di una sostanziale reiterazione delle contestazioni di merito già sviluppate con i precedenti motivi, e la cui inammissibilità si ricava dalle superiori argomentazioni, stante l’assoluta genericità della doglianza, del tutto carente della precisa individuazione del fatto storico di cui sarebbe stata omessa la disamina e confermativa del reale intento del ricorrente di conseguire in questa sede un diverso apprezzamento del complessivo materiale istruttorio.

Nè appare censurabile la decisione del CTU di avvalersi delle risultanze catastali, avendo fatto ricorso al criterio sussidiario dettato dallo stesso legislatore, in un caso in cui, sulla base dell’apprezzamento di fatto non adeguatamente contrastato dal ricorrente, aveva rilevato che i titoli di provenienza non offrivano elementi per una corretta ricostruzione del confine tra fondi.

5. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussone tra le parti e l’erroneità della sentenza in quanto ha omesso ogni statuizione sulla richiesta di rinnovazione della CTU.

Anche tale motivo va dichiarato inammissibile.

Va in primo luogo ricordato che, attesa la natura discrezionale del potere di sostituzione del consulente d’ufficio, è stato condivisibilmente precisato che (cfr. Cass. n. 5339/2015) anche l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.

Sempre in tale linea si è affermato che (cfr. Cass. n. 15666/2011), rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussiste la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.

Nella fattispecie, in disparte l’evidente carenza del requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui, pur a fronte di una consulenza tecnica d’ufficio, si omette di riportare, nel rispetto della citata prescrizione normativa, il contenuto delle critiche del perito di parte, si palesa con evidenza come la dedotta nullità della sentenza sia fatta scaturire dal presupposto, evidentemente implicante valutazioni di fatto, dell’erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente d’ufficio, partendo dall’opposto postulato della correttezza delle osservazioni del perito di parte.

Si manifesta in tal modo come il motivo di ricorso aneli surrettiziamente ad una rivalutazione di merito della vicenda, assumendosi come non appaganti le conclusioni del perito d’ufficio, aspirando quindi ad un risultato non consentito in sede di legittimità.

6. L’ottavo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la sentenza gravata avrebbe omesso ogni pronuncia sulla mancata valutazione delle prove testimoniali.

Il motivo è inammissibile.

Va ricordato che le Sezioni Unite (Cass. 8054/2014) hanno altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”, il che già denota l’inammissibilità della censura in relazione al tipo di vizio denunciato, ma l’inammissibilità discende altresì dall’evidente difetto di specificità della formulazione del motivo che, pur lamentando una mancata considerazione dell’esito della prova testimoniale, omette del tutto di trascriverne il contenuto, onde consentire alla Corte di apprezzarne l’effettiva rilevanza ai fini della decisione.

7. Attesa l’inammissibilità dei motivi proposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come liquidate in dispositivo.

Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto in questa sede attività difensiva.

8. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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