Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26708 del 28/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26708 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PETITTI STEFANO

condominio

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANKOVA Nikolina Hristova

(ZNK NLN 66T43

Z104S),

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
ricorso, dagli Avvocati Mariagrazia Ferrari e Ernesto
Grandinetti, elettivamente domiciliata preso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via della Croce n. 44;
– ricorrente contro
CONDOMINIO IV (90012610029), in persona dell’amministratore
pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del controricorso, dall’Avvocato Giovanni Bonino,
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
civile della Corte suprema di cassazione;
– controricorrente –

E

Data pubblicazione: 28/11/2013

MILADINOV Valentin Ivanov;
– intimato avverso la sentenza del Tribunale di Biella n. 646 del
2011, depositata il 14 novembre 2011.

consiglio del 23 ottobre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto

che Zankova Nicolina Hristova e Miladinov

Valentin Ivanov proponevano opposizione avverso un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato nei loro
confronti da parte del Condominio IV, sito in Biella,
presso il quale avevano acquistato un alloggio; mediante
tale provvedimento era stato loro ingiunto il pagamento
della somma di euro 3.521,65 a titolo di spese condominiali
che la precedente proprietaria dell’alloggio aveva omesso
di pagare;
che il Giudice di Pace adìto, dapprima sospendeva
l’esecutività provvisoria del decreto opposto;
successivamente, previa escussione di prova testimoniale,
pronunciava sentenza di rigetto dell’opposizione proposta e
revocava l’ordinanza di sospensione della provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo opposto, condannando
altresì gli attori-opponenti al pagamento di tutte le spese
di giudizio;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

che avverso tale sentenza i soccombenti proponevano
gravame;
che gli appellanti, non contestando il loro debito ex
art. 63, comma secondo, disp. att. cod. civ., da un lato,

civ., ritenendo illegittima la revoca dell’ordinanza di
sospensione dell’esecutività provvisoria del decreto
ingiuntivo; dall’altro, lamentavano, con una serie di
motivi d’appello, l’insufficiente o contraddittoria
motivazione su vari punti decisivi per la controversia, con
particolare riferimento alla presunzione di conoscenza,
posta a loro carico dal giudice di pace, dell’atto di
costituzione in mora inviato dal Condominio IV: a loro
dire, il mancato ritiro della diffida stragiudiziale entro

il

termine di compiuta giacenza con conseguente

restituzione del plico al mittente non sarebbe stato
sufficiente a provare, come invece ha ritenuto il giudice
di primo grado, l’arrivo della raccomandata di messa in
mora al loro indirizzo, con conseguente insussistenza della
presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.;
che il Tribunale di Biella rigettava l’appello,
ritenendo che l’atto di costituzione in mora inviato dal
Condominio IV agli appellanti-debitori tramite raccomandata
con avviso di ricevimento si poteva presumere giunto a
conoscenza di questi poiché, tramite l’attestazione

3

deducevano un’erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc.

dell’ufficio postale circa la spedizione del plico,
risultava pervenuto all’indirizzo del destinatario, il
quale, d’altra parte, non aveva provato di non averne avuto
notizia senza colpa;

d’appello, ritenendoli assorbiti;
che la sig.ra Zankova propone ricorso per cassazione,
sulla base di quattro motivi;
che con il primo motivo censura la sentenza impugnata
per omessa motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
poiché il giudice d’appello si sarebbe pronunciato solo su
un motivo d’appello, omettendo di pronunciarsi in merito
agli altri;
che con il secondo motivo di ricorso, la parte
ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3), cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 cod. civ.,
per avere il giudice d’appello ritenuto sussistente la
prova dell’avvenuto ricevimento dell’atto di costituzione
in mora;
che con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente
deduce, ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ., il vizio di
omessa motivazione, lamentando che la sentenza impugnata
avrebbe omesso di statuire su alcune istanze proposte in
appello;

che il Tribunale non si pronunciava sugli altri motivi

che, infine, con il quarto motivo di ricorso, la
ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 cod. proc. civ., perché il Tribunale di Biella
non avrebbe tenuto conto, nella pronuncia di condanna alle

IV, reiterato sia in primo che in secondo grado;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
«[

Il primo e il terzo motivo di ricorso, da valutare

congiuntamente, sono inammissibili poiché, contrariamente a
quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’Appello, a
seguito della valutazione del motivo esaminato, ha ritenuto
assorbite tutte le altre doglianze. La ricorrente non
coglie questo aspetto, ma si limita a denunciare una omessa
pronuncia (sia pur come vizio di motivazione), omettendo
tuttavia di spiegare le ragioni per le quali il motivo
esaminato non sarebbe in realtà assorbente.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.

spese, del rifiuto di conciliazione da parte del Condominio

Partendo dal presupposto che l’atto di costituzione in mora
del debitore non è soggetto a particolari modalità di
trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli
atti giudiziari, nel caso in cui detta intimazione sia

sua ricezione da parte del destinatario può essere provata,
come è stato fatto dal giudice di secondo grado, anche
sulla base della presunzione di ricevimento fondata
sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del
destinatario, essendo quest’ultimo onerato di provare di
non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 13651
del 2006). Questo perché la ricevuta di spedizione
dall’ufficio postale costituisce, anche in mancanza
dell’avviso di ricevimento, prova certa della spedizione, e
da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e
concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria
regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al
destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ.
(Cass. n. 12954 del 2007; Cass. n. 13488 del 2011). E la
ricorrente non deduce di avere dedotto, nei gradi di
merito, elementi di fatto idonei a contrastare la detta
presunzione.
Né costituisce valido precedente quello indicato dalla
ricorrente (Cass. n. 19599 del 2011), atteso che il
principio affermato da detta decisione si riferisce alla

inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la

ipotesi della notificazione a mezzo del servizio postale
del ricorso per cassazione, e non anche ad un atto di
costituzione in mora, per il quale vale la disciplina di
cui all’art. 1335 cod. civ., nella interpretazione

legittimità.
Inammissibile è infine il quarto motivo di ricorso, atteso
che il giudice di merito, cui è attribuito il potere di
disporre in ordine alle spese del giudizio, ha fatto
applicazione del criterio della soccombenza.

E’

noto, del

resto, che il regolamento delle spese, fuori della ipotesi
di violazione del principio di soccombenza per essere stata
condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche
per quanto riguarda la loro compensazione, al potere
discrezionale del giudice di merito.
Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni
per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per
essere ivi dichiarato manifestamente infondato ai sensi
dell’art. 375, n. 5), cod. proc. civ.»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione,
alla quale del resto non sono state rivolte critiche di
sorta;
che quindi il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del

consolidata ad essa data dalla giurisprudenza di

principio della soccombenza, al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al

liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00
per esborsi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione,

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che

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