Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26708 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11248/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., in qualità di Presidente del C.d.A. della GE.S.PI.,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato SALVATORE

MUSCARA’ con studio in CATANIA VIA CERVIGNANO 32 (avviso postale ex

art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 05/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MUSCARA’ che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione distaccata di Siracusa, con la sentenza in data 5.3.2012, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado in data 3.2.2010, che aveva accolto il ricorso proposto da GE.S.P.I. srl di (OMISSIS) avverso la cartella di pagamento notificata in data 17.10.2008.

2. La Commissione Regionale ha ritenuto che l’appello era stato proposto, a mezzo raccomandata in data 22.3.2011, oltre il termine annuale che era spirato il 20.3.2011.

3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale resiste con controricorso GE. S.P.I. srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 155, comma 4.

5. Deduce di avere iniziato la procedura notificatoria dell’atto di appello in data 21.3.2011 attraverso la spedizione dei plichi postali e assume che il termine finale annuale, maggiorato del periodo di sospensione feriale, coincideva con il giorno 19.3.2011 cadente nella giornata di sabato, con conseguente scadenza del termine nel primo giorno utile (21.3.2011).

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, n. 2, sostenendo che la notificazione, purchè andata a buon fine, si perfeziona per il notificante non alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario ma a quella, antecedente, di consegna all’ufficiale giudiziario ovvero all’ufficiale postale.

7. Esame dei motivi.

8. In via preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dovendo ritenersi che la sola mancata riproposizione delle domande di merito non incide da sè sola sull’ammissibilità del ricorso stesso, spettando alla Corte di Cassazione di provvedere (Cass. 9585/2003) ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

9. Entrambi i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

10. La ricorrente non ha allegato di avere prodotto già nel giudizio di merito le copie degli atti relativi alla procedura notificatoria dell’atto di gravame nei confronti della sentenza di primo grado e nemmeno ha spiegato se e in quale atto le questioni oggi dedotte in merito alla data della relata della notifica e alla spedizione degli atti per la notifica fossero state sottoposte all’attenzione della Commissione Regionale. Non può tenersi conto, pertanto, dei documenti relativi alla procedura notificatoria dell’atto di appello, il cui contenuto è stato riprodotto nel ricorso per cassazione.

11. Il ricorso va rigettato.

12. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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