Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26708 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 21/10/2019), n.26708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13474-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA LAURO DE

BONIS 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NOVARINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CELIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TIVOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZZA PAGANICA 13 presso lo studio

dell’avvocato FABIO FRANCARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARTINA RAMONDO;

– controricorrente –

contro

AZIENDA USL ROMA G.;

avverso la sentenza n. 6848/17 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 4/40/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da G.M. la sentenza n. 6848/2017 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su un motivo e resistito con controricorso dalla sola parte intimata Comune di Tivoli.

Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di primo grado.

Con quest’ultima il Tribunale di Tivoli (sent. n. 2395/2015), intervenuto in sede di riassunzione dopo una prima pronuncia del 2014 del Giudice di Pace di Tivoli che dichiarava la propria incompetenza per materia, dichiarava estinto ex art. 50 e 307 c.p.c. il giudizio di opposizione instaurato dall’odierno ricorrente G. avverso ordinanza ingiunzione n. 615/2013 per irregolare gestione di attività molitoria in violazione Reg. 852/04/CE e mancato aggiornamento D.I.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c. e art. 307 c.p.c., comma 4.

1.1- Il motivo, imperniato – fra l’altro – sulla inammissibile produzione in questa sede di certificazione della Cancelleria del Giudice di Pace di Tivoli, lamenta, nella sostanza l’erroneità della ritenuta inammissibilità per tardività della riassunzione del proposto giudizio di opposizione e, quindi, dell’ulteriore erroneità della impugnata sentenza.

In breve tutta la doglianza dell’odierno ricorrente fa riferimento al fatto che la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale era stata tempestiva poichè la data della pronuncia del Giudice di Pace era, in effetti, quella del 30.10.2014 e non quella erroneamente indicata nel verbale del 13.10.2014.

Senonchè sia nel giudizio innanzi al Tribunale che innanzi alla Corte di Appello l’unica data risultante era quella del 13.10.2014 che comportava l’inammissibilità per tardività della riassunzione.

Non potevano, a contrario e com’è noto, fare fede le risultanze dello storico del processo telematico.

L’inammissibile certificazione innanzi citata (e che ben poteva essere richiesta e rilasciata prima delle intervenute decisioni dei Giudici del merito) risulta rilasciata solo il 27.10.2017 e, quindi, dopo la pubblicazione del 27 ottobre 2017 della Corte territoriale oggi gravata.

La sentenza d’appello ha, quindi, deciso conformemente ai principi di legge (Cass. n. 635/2015).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Consegue, in ragione di quanto esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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