Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26707 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 02/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5397-2016 proposto da:

I.G., (OMISSIS), I.R. (OMISSIS),

T.G. (OMISSIS), IS.GI. (OMISSIS), G.C. (OMISSIS),

I.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA TEL.

0639728899/8 VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato

ILARIA ROMAGNOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA BERTO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M., (OMISSIS), V.M., domiciliati in ROMA

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e

difesi dall’avvocato VALERIA LIEVORE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 113/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie dei ricorrenti.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. V.M. e P.M., con atto di citazione del 30 Aprile 2002, deducevano di essere proprietari di un immobile sito in (OMISSIS) in catasto al foglio (OMISSIS), confinante con i mappali (OMISSIS) di proprietà dei convenuti I.D., R., G. e Gi., il primo, e di T.G. e G.C., il secondo; evidenziavano che i convenuti, a seguito di presentazione di piano di lottizzazione, avevano intrapreso dei lavori sui loro fondi, consistenti nell’innalzamento di un terrapieno, in violazione delle distanze legali. Deducevano che il ricorso per denuncia di nuova opera presentato dagli attori aveva determinato la sospensione dei lavori e che avevano interesse a sentire accertare l’illegittimità dell’opera realizzata dei convenuti, con la condanna degli stessi alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno.

I convenuti si costituivano e contestavano la fondatezza della domanda.

Il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 309, depositata il 15 marzo 2011, accoglieva la domanda degli attori, ritenendo che la costruzione di tipo “terre armate” violava le distanze legali, dovendosi pertanto condannare i convenuti all’arretramento del manufatto, fino alla distanza di metri 5 dal confine con il fondo degli attori; condannava altresì i convenuti al risarcimento del danno quantificato nell’importo di Euro 20.000,00.

Avverso tale sentenza promuovevano appello i convenuti e la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 113 del 20 gennaio 2015, rigettava l’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado.

I giudici di secondo grado ritenevano effettivamente applicabile la previsione del regolamento locale che disponeva una distanza di metri 5 dal confine per ogni costruzione, dovendosi escludere che la decisione impugnata avesse erroneamente ravvisato nel manufatto dei convenuti una costruzione rilevante ai fini del calcolo delle distanze, trattandosi di un terrapieno stabilmente infisso al suolo e con un’altezza che andava da 70 cm fino a 2 m.

Non poteva pertanto ravvisarsi l’esistenza di un muro di cinta, in considerazione della natura artificiale del dislivello esistente tra i due fondi.

Non erano poi contestabili le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, essendo altresì irrilevante invocare la minore distanza di cui all’art. 873 c.c. in quanto l’ausiliario aveva accertato che la distanza del manufatto rispetto al confine andava da metri 1,31 a metri 1,50, non risultando quindi rispettata la distanza di metri 3 prevista dal codice.

Del pari irrilevante era il rilascio di una concessione in sanatoria, posto che, anche a voler ritenere l’efficacia integrativa del regolamento comunale, la norma locale può solo stabilire distanze maggiori rispetto a quelle previste dal codice e non può fornire una definizione di costruzione diversa da quella recepita in giurisprudenza alla stregua del dettato dell’art. 873 c.c.. Per l’effetto risultava anche irrilevante la corretta individuazione del confine, posto che la distanza accertata dal consulente tecnico violava sia la previsione codicistica sia quella regolamentare locale.

In ordine alla condanna al risarcimento del danno, i giudici di appello ne ritenevano corretta la quantificazione, trattandosi di liquidare un danno in re ipsa, avuto riguardo alla circostanza che gli attori avevano subito una limitazione oggettiva della potenzialità edificatoria, a causa della presenza del manufatto dei convenuti per circa un decennio, con la modifica del naturale decorso dell’acqua e con un oggettivo aggravio della loro proprietà, collocata ad un livello più basso.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso I.D., I.R., Is.Gi., I.G., T.G. e G.C. sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie.

Gli intimati resistono con apposito controricorso.

2. Preliminarmente rileva il Collegio che non risulta in atti la prova della notifica del controricorso che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 8 delle NTA del PRG del Comune di (OMISSIS) allegate alla perizia del CTU in relazione alla zona C2.

Lamentano i ricorrenti che pacificamente i terreni oggetto di causa rientrano nella zona urbanistica C2, come emerge dalla classificazione di cui al PRG del Comune di (OMISSIS), ma che pur avendo il CTU dato correttamente atto di tale circostanza, aveva fornito una risposta in merito al rispetto delle distanze facendo applicazione di quelle previste dall’art. 7 della Norme tecniche di attuazione per gli immobili collocati in zona C1.

Tale errore emerge con evidenza dalla lettura della CTU cui risulta allegato lo stralcio delle NTA, che, invece, in relazione alla zona C2 disciplina le “altezze, superfici coperte e distanze” con “intervento preventivo”.

Nella fattispecie la costruzione del manufatto era derivante dalla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione da parte del Comune che aveva appunto previsto la realizzazione di una scarpata inerbita con la tecnica delle cc.dd. terre armate, in luogo del muro di contenimento, con un arretramento dalla linea di confine pari a metri 1,5.

Il motivo è fondato.

Costituisce principio affermato da questa Corte quello secondo cui (Cass. n. 17692/2009) le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872,873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicchè il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni, il che esclude che possa essere lamentata l’inammissibilità della doglianza sotto il profilo della novità della questione, essendo la verifica della norma applicabile dovuta anche in sede di legittimità.

Orbene, alla luce delle puntuali indicazioni riportate nella CTU ed in particolare alla luce del tenore delle NTA ivi riportate, risulta evidente l’errore commesso dal giudice di merito che ha ritenuto applicabile alla costruzione dei ricorrenti, pacificamente collocata nella zona urbanistica C2, la disciplina invece dettata per quelli siti nella zona C1.

Trattasi di errore che ha evidentemente inficiato la corretta individuazione delle norme applicabili anche da parte del giudice di merito, e che impone quindi la cassazione della sentenza impugnata al fine di permettere al giudice del rinvio verificare l’effettiva ricorrenza delle doglianze degli attori, alla luce della corretta applicazione della disciplina urbanistica locale invocabile per gli immobili avuto riguardo alla loro collocazione nello strumento urbanistico.

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che un piano di lottizzazione costituisce un regolamento locale che integra la disciplina civilistica in materia di distanze.

Il terzo motivo denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 873 c.c. nella parte in cui ha ritenuto che la distanza di metri tre dal confine si applica anche alla distanza dei fabbricati dal confine e non solo tra costruzioni.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG di (OMISSIS) nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto che la normativa sulle distanze si applichi indistintamente ad ogni tipo di costruzione e non soltanto agli edifici.

Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 872 c.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che il danno subito dagli attori sia in re ipsa, laddove anche tale danno necessitava della dimostrazione di un danno effettivamente realizzatosi.

I motivi, atteso l’accoglimento del primo motivo e la rilevanza dell’accertamento demandato al giudice del rinvio, idoneo ad incidere anche sulle questioni poste dai restanti motivi, restano assorbiti.

5. Il giudice del rinvio che si designa nella Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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