Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26707 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12654/2011 proposto da:

EQUITALIA ETR SPA, in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

NOMENTANA 403 B/2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA CARSO giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorso successivo –

e contro

C.G., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 124/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata l’08/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) opposta da C.G., relativa a mancato versamento di Addizionale Regionale Irpef, ritenute alla fonte, recupero alla fonte, credito di imposta per incremento occupazionale per l’anno 2004, oltre sanzioni per l’importo di Euro 37.794,73, e compensi di riscossione.

2. La Corte territoriale ha ritenuto assorbente il motivo di gravame relativo all’annullabilità della cartella esattoriale opposta per mancata sottoscrizione da parte dell’agente della riscossione; ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi dell’appello proposto dal C..

3. Avverso detta sentenza Equitalia ETR spa – Agente della Riscossione della Provincia di Bari, propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi al quale l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, svolgendo difese di sostanziale adesione al contenuto del ricorso.

4. C.G. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che il C. con l’atto di appello si era limitato a riproporre i motivi di opposizione e non aveva formulato specifiche censure nei confronti della sentenza di primo grado. Assume che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 345 c.p.c..

7. Asserisce che la Corte territoriale avrebbe esaminato la questione relativa alla sottoscrizione della cartella opposta nonostante la sua novità ed evidenzia che nel ricorso in opposizione il C. si era limitato a dedurre l’omessa indicazione del responsabile del procedimento. Riproduce nel ricorso per cassazione il contenuto dell’atto di opposizione di primo grado e l’atto di gravame proposto dal C., nella parte relativa al primo ed al secondo motivo di appello e ne indica la specifica sede di produzione processuale.

8. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito in L. n. 31 del 2008 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, nella parte in cui la Commissione Regionale, pur dando atto che la cartella opposta non poteva essere dichiarata nulla ai sensi della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4, perchè notificata prima del 1.6.2008, l’aveva, nondimeno, ritenuta annullabile perchè priva di sottoscrizione e dell’indicazione del responsabile del procedimento.

9. Sostiene che la L. n. 212 del 2000, art. 36, comma 4 ter citato e art. 7, non impongono la sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del soggetto legittimato alla sua emissione ma solo l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento.

10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.M. 28 giugno 1999.

11. Asserisce che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, gli atti dell’Agente della Riscossione devono avere la forma ed i contenuti previsti nei modelli approvati con D.M. 28 giugno 1999 e che non è previsto che l’Agente della riscossione debba sottoscrivere la cartella esattoriale. Assume, inoltre, che la sentenza è erronea per avere la Corte territoriale ritenuta applicabile automaticamente la sanzione dell’annullabilità ed invoca i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 10805/2010.

12. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito in L. n. 31 del 2008, L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e art. 21 octies, comma 2, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento determina la nullità della cartella. Invoca il principio affermato da questa Corte nella decisione n. 22197/2004. Asserisce, inoltre, che l’omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento non inficia la validità della cartella perchè, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

13. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione formulata da essa Equitalia sull’applicabilità della L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies.

14. Riproduce il contenuto delle controdeduzione svolte dinanzi alla Commissione Regionale e lamenta che, in ordine alla affermata non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, la Commissione Regionale avrebbe omesso di pronunciare.

15. Esame dei motivi.

16. Va esaminata pregiudizialmente la questione, posta con secondo motivo di appello, della avvenuta violazione da parte della Commissione Regionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 345 c.p.c..

17. Il motivo è fondato.

18. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass. Ord. 11223/2016; Cass. 25756/2014, Cass. 19414/2015).

19. Tanto precisato, va rilevato, con riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio, che il decisum della sentenza della Commissione Regionale è fondato sulla affermata inesistenza della sottoscrizione da parte dell’Agente della Riscossione, circostanza, questa, non dedotta dal C. nel ricorso di primo grado a fondamento della impugnazione della cartella oggetto di opposizione, per quanto emerge dalla lettura incrociata della sentenza oggi ricorsa e dal contenuto del ricorso di primo grado riportato nel ricorso per cassazione.

20. Da tali atti risulta, infatti, che il C. si era limitato a dedurre la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (per mancato invito al contraddittorio), il difetto di motivazione, la mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento la violazione del termine di cui all’art. 36 bis, per essere avvenuta la liquidazione oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione dei redditi.

21. L’eccezione dedotta dal C. per la prima volta in appello, concernente la mancata sottoscrizione della cartella da parte dell’Agente della Riscossione, è, da ritenere diversa e nuova (e, quindi, inammissibilmente dedotta) rispetto alle eccezioni fatte valere in primo grado e concernenti (punto 21 di questa sentenza) il mancato invito al contraddittorio, il difetto di motivazione, la mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento e la violazione del termine di cui all’art. 36 bis, per essere avvenuta la liquidazione oltre il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione dei redditi.

22. Il secondo motivo di ricorso va, pertanto, accolto con assorbimento di tutti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata in ordine al motivo accolto e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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