Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26707 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato OLIVETI

FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOVIGEST SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Delegato,

Avv. M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato FREDIANI MARCELLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1880/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/06/2009; R.G.N. 719/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato FRANCESCO OLIVETI;

udito l’Avvocato MARCELLO FRIEDIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 10 giugno 2009, ha rigettato l’appello proposto da B.F. confermando la sentenza del Tribunale di Roma che aveva ritenuto la B. occupante abusiva dello immobile sito in (OMISSIS), già locato dall’Inpdai e quindi nella disponibilità della Sovigest spa, appellata. Al rigetto dello appello seguiva la condanna della B. alla rifusione delle spese del grado.

Contro la decisione ricorre la B. deducendo 2 motivi di gravame, resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto.

Nel primo motivo si deduce error in iudicando, sul rilievo che la lettera inviata dalla conduttrice B. in data 23 febbraio 2001, erroneamente era stata intitolata come “recesso” mentre andava qualificata come risoluzione consensuale. Il quesito, proposto ai sensi dello art. 366 bis c.p.c. a ff. 5 chiede alla Corte di accertare se nella fattispecie si sia verificata o meno la risoluzione del rapporto.

Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo, in relazione alla valutazione delle prove. La tesi che si sostiene, nel quesito a ff 7, è che la occupazione abusiva deve farsi risalire al 23 febbraio 2001 considerato che la B. non abbandonò mai lo appartamento, e che la Corte di appello ha errato nel ritenere assorbita la questione decisiva della invocata sanatoria per occupazione ai sensi della L. n. 248 del 2005, art. 7 bis.

2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto non censura la chiara ratio decidendi con la quale la Corte di appello ha ritenuto che alla fattispecie si applicava la disciplina della risoluzione consensuale, in relazione ad un recesso del conduttore accettato dall’ente locatore e non soggetto a possibilità di revocazione. Il quesito inoltre è inammissibile nella sua formulazione della regula iuris che rimette alla Corte la riqualificazione della fattispecie, invocando una diversa disciplina, di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 2 che attiene al diverso istituto del rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza.

Nel secondo motivo, formulato come vizio della motivazione, manca la formulazione del fatto controverso, sostenendosi che la B. non avrebbe mai abbandonato lo appartamento e che aveva diritto a fruire della sanatoria prevista per gli occupanti abusivi.

Il motivo, nella sua formulazione, deduce sia un travisamento del fatto, sia un error in iudicando, senza però indicare chiaramente la regula iuris risolutiva del caso, nè dedurre, per un principio di autosufficienza, il luogo e il tempo processuale della deduzione o della proposizione di una domanda di sanatoria con l’onere di dimostrare il pagamento della indennità di occupazione, mentre al tempo della domanda di rilascio la B. era debitrice per oltre Euro 22.382,30 come richiesto dall’ente locatore. Motivo pertanto inammissibile in quanto privo di decisività in relazione al fatto controverso che invece evidenziava una situazione di occupazione abusiva e di mancanza dei requisiti che potevano giustificare una successiva sanatoria.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado,liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente B.F. a rifondere alla Sovigest spa, in nome e per conto dello Inps succeduto all’Inpdai, le spese del processo di cassazione, che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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