Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26706 del 24/11/2020
Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26706
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12722/2016 R.G. proposto da:
D.T., rappresentato e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Stefano Mastrolilli, e
dall’avv. Emanuele Canavese, con domicilio eletto in Roma, via F.
Denza 15, presso lo studio dell’avv. Stefano Mastrolilli;
– ricorrente –
contro
C.P., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale
in calce al controricorso, dall’avv. Filippo Tornabuoni, e dall’avv.
Marco Gallina, con domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi 77
presso lo studio dell’avv. Filippo Tornabuoni;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 715,
depositata il 14 aprile 2015;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20
ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Alberto Celeste.
Fatto
CONSIDERATO
che:
-con, con atto notificato a mezzo pec alla controparte, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;
– il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia, aderendo espressamente alla richiesta di compensazione delle spese;
– conseguentemente la Corte provvede in conformità a tale richiesta, dichiarando l’estinzione del giudizio di legittimità, senza statuizione sulle spese;
– che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli art. 390 e 391 c.p.c.
la Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020