Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26706 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30346-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3321/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 28/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità e in

subordine inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Centrale di Roma, con la sentenza in data 28.5.2010, ha respinto il ricorso proposto dall’Intendenza di Finanza di Latina nei confronti della sentenza pronunziata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina.

2. Ha ritenuto che nel caso di percezione dell’indennità di buonuscita a decorrere dal 1.1.1980, ai fini della riliquidazione dell’imposta secondo i più favorevoli criteri previsti dalla L. n. 482 del 1985, è sufficiente, ai sensi della L. n. 482 del 1985, artt. 4 e 5 che alla data di entrata in vigore della legge sia pendente un giudizio in ordine alla richiesta di rimborso, senza necessità che l’istanza sia stata presentata nel termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

4. C.P. è rimasto intimato.

5. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 9, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 17 come modificato dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 8, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

6. Il ricorso è improcedibile in quanto la ricorrente, pur avendo allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata, si è limitata a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, nè ha, successivamente, prodotto la copia con la relata (Cass. SSUU Ord. nn 9005 e 9006/2009; Cass. 7469/2014, 3564/2016).

7. Non v’è spazio per la statuizione sulle spese in quanto il controricorrente, rimasto intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva.

PQM

LA CORTE

Dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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