Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26705 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26705 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CENTINI Maria Margherita (CNT MMR 54A69 C767K), CANDIDI Alberto (CND LRT 45E20 L719J), DI PIETRO PAOLO Maria Rita (L)PT MRT
45E41 D810W), DI PIETRO PAOLO Giovanna (DPT GNN 47D61 D810Y),
FADIONI Claudia (FDN CLD 53C65 H502C), SPECCHIO Antonio (SPC
NTN 54P14 G942I), TENCA Luigi (TNC LGU 53E28 D325T), QUACQUARELLI Maddalena (QCQ M)L 52D58 H501G), FARRUGGIO Giuseppe (FRG
GPP 45S19 G253A), MAZZA Ornella

(nzz

RLL 49C70 H501T), PROIET-

TI Patrizia (PRT PRZ 56R69 H501A), FRATICELLI Giorgiana (FRT
GNN 47A42 H501U), ZANONI Maurizio (ZZNN MRZ 51L30 L736M), RICCIARDI Angela (RCC NGL 55P47 F8390), BOTTONE Benedetta (BTT
BDT 55C53 I586F), MANTOVAN Ferdinanda (GIT FDN 51S51 C638K),

6400

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Data pubblicazione: 28/11/2013

RADISONE Luigi (RDS LGU 49D26 A708R), ZAMPROGNA Carla (IMP CRL
61067 B563 A), BARTOLINI Alessandra (BRT LSN 55P69 H501F),
CONTINI Giovanna Maria (CNT GNN 60T50 A977V), BALDACCHINI GARGANO Vittoria (BLD VTR 53L60 F839P), MARGIOTTA Rachele

(CRIG

vere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che li rappresenta e difende unitamente
all’Avvocato Giovambattista Ferriolo, giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro pro tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 352 del
2012, depositato il 14 aprile 2012 e notificato il 31 ottobre
2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Pasquale
D’Ascola;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato delegato;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Velardi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

fk
2

RHL 39D65 G288T), elettivamente domiciliati in Roma, Lungote-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2010 presso la Corte
d’appello di Perugia, Centini Maria Margherita, Candidi Alberto, Di Pietro Paolo Maria Rita, Di Pietro Paolo Giovanna, Fa-

Maddalena, Farruggio Giuseppe, Mazza Ornella, Proietti Patrizia, Fraticelli Giorgiana, Zanoni Maurizio, Ricciardi Angela,
Bottone Benedetta, Mantovan Ferdinanda, Radisone Luigi, Zamprogna Carla, Bartolini Alessandra, Contini Giovanni Maria,
Baldacchini Gargano Vittoria e Margiotta Rachele hanno proposto, ai sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della
non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel mese di marzo 2006, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di ottobre 2007 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato nel mese di
novembre 2008, con sentenza depositata nel mese di marzo 2010.
L’adita Corte d’appello con decreto depositato il 14 aprile
2012 e notificato il 31 ottobre 2012 ha dichiarato la domanda
inammissibile, ritenendo non esperibile il rimedio di cui alla
legge n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla
denunciata violazione della durata ragionevole di giudizi presupposti, non discendendo tale proponibilità dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo

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dioni Claudia, Specchio Antonino, Tenca Luigi, Quacquarelli

nella definizione dei procedimenti ex lege n. 89 del 2001 compensabile dal giudice del procedimento.
Per la cassazione di questo decreto Centini Maria Margherita, Candidi Alberto, Di Pietro Paolo Maria Rita, Di Pietro Pa-

Quacquarelli Maddalena, Farruggio Giuseppe, Mazza Ornella,
Proietti Patrizia, Fraticelli Giorgiana, Zanoni Maurizio, Ricciardi Angela, Bottone Benedetta, Mantovan Ferdinanda, Radisone Luigi, Zamprogna Carla, Bartolini Alessandra, Contini Giovanni Maria, Baldacchini Gargano Vittoria e Margiotta Rachele
hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo;
l’intimata Amministrazione ha depositato memoria ai fini della
partecipazione all’udienza di discussione.

moTrvI

DELLA DECISIONE

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111
Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte
d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge, è stata rigettata,
rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai

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olo Giovanna, Fadioni Claudia, Specchio Antonino, Tenca Luigi,

quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al
regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla
Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.
Il ricorso è fondato.

presente giudizio, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi
più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti
sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del
conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass.
n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale,
alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per
i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Né appare condivisibile
l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase

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Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del

necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi
dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento
interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela
all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento

sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di
una ragionevole durata.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che
ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio
“Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la
durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la
decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, dagli atti depositati emerge
che il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di
Roma nel mese di marzo 2006; che l’unico grado di giudizio di
merito si è concluso con decreto depositato nel mese di ottobre 2007; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con

IA

interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,

ricorso notificato nel mese di novembre 2008 ed è terminato
con sentenza depositata nel mese di marzo 2010. La durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque
di circa quattro anni. Detratto il termine ragionevole, stima-

tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve legislativamente
previsto per il ricorso per cassazione, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e un mese.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
a ciascuno dei ricorrenti spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi
euro 812,50, oltre interessi legali dalla data della domanda
al saldo.
Ai ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del giudizio devono essere distratte in favore dei
difensori dei ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e F.E. Abbate,
dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma
di euro 812,50, oltre interessi legali dalla data della doman-

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to in due anni, nonché il termine di undici mesi intercorso

da al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese
dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito,
in euro 1.140,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 600,00 per
diritti e 490,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli

506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e agli
accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del
giudizio in favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati G.
Ferriolo e F.E .Abbate, dichiaratisi antistatari,.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 16

accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro

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