Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26705 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24651/2016 R.G. proposto da:

V.L., rappresentato e difesa, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’avv. Francesco Suria, con domicilio eletto

in Roma, via dei Santi Pietro e Paolo, 7, presso lo studio dell’avv.

Angelo Tuzza;

– ricorrente –

contro

VI.LO., T.G., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale al controricorso, dall’avv. Vincenzo

Miloro, con domicilio eletto in Roma, via Decio Filipponi 14, presso

lo studio dell’avv. Diego Cusmano;

– controricorrenti –

D.G.A., V.G., S.D., S.D.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 173

depositata il 21 marzo 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Alberto Celeste.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.L. chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina Vi.Lo. e T.G..

Proponeva le domande di seguito trascritte: “1) ritenere e dichiarare che V.L. e coerede di Vi.Lo., aperta la successione dopo la morte del padre V.G., deceduto nel (OMISSIS); 2) ritenere dichiarare che metà del relictum spetta alla coerede V.L. e che il relictum è costituito da beni (originariamente una collezione di francobolli e da due immobili) o dal loro realizzo; 3) ritenere e dichiarare che proprio ed esclusivamente con questo relictum, la convenuta ha acquistato in data 11/09/1964, con atti ai rogiti del notaio P. (…), da tali signore E. e B.v., un terreno sito in (OMISSIS), intestandolo al marito T.G. e su tale terreno iniziava (…) i lavori di costruzione del complesso immobiliare censito in varie unità immobiliari (…); 4) ritenere e dichiarare che la intestazione formale a T.G. è assolutamente simulata; 5) ritenere e dichiarare che il compendio immobiliare sopra identificato si appartiene al 50% all’attrice, procedendo alla sua divisione o attribuendone con qualsiasi statuizione la quota o il valore pari al 50% del compendio immobiliare; 6) condannare i convenuti al pagamento di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.

Costituitisi, i convenuti contestavano la ricostruzione dei fatti fornita dall’attrice con la domanda, della quale chiedevano il rigetto. In via preliminare eccepivano la mancata citazione nel giudizio degli altri eredi superstiti del de cuius V.A. e V.N.G..

Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi V., nessuno dei quali si costituiva nel giudizio, il tribunale rigettava la domanda sulla base della seguente considerazione: “L’attrice non ha dimostrato l’appartenenza dei beni posseduti dai convenuti all’asse ereditario del padre V.G. ed anzi ciò risulta escluso dalle stesse sue allegazioni in quanto l’attrice ha ammesso che il predetto compendio immobiliare non faceva parte dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, ma venne realizzato su terreno acquistato con denaro proveniente dalla vendita di beni ereditari. Ciò è sufficiente per il rigetto delle domande, essendo evidente che l’attrice avrebbe potuto eventualmente chiedere alla sorella il rendiconto dell’amministrazione dei beni ereditari, ma non certamente agire in petitio hereditatis per reclamare la restituzione di beni che, per sua stessa ammissione, ancora non erano stati neppure acquistati dai convenuti al momento dell’apertura della successione”.

V.L. proponeva appello contro la sentenza, con il quale formulava le medesime conclusioni già rassegnate in primo grado.

La corte d’appello ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di V.N.G., S.D. e S.D. e di seguito dichiarava inammissibile l’impugnazione proprio a causa della mancata osservanza di tale ordine nel termine perentorio.

La corte d’appello osservava che l’attrice, nel formulare la pretesa, aveva fatto riferimento alla quota della metà dei beni oggetto della domanda e che ciò non era coerente con il tipo di concorso ravvisabile nel caso di specie, quattro essendo i figli e coeredi del defunto. Nonostante tale discrasia, l’attrice non aveva dato alcuna spiegazione del perchè si reclamasse titolare della quota di metà invece che della quota di un quarto. In ogni caso, pure a volere intendere la petizione riferita alla quota di 1/4 dei beni originari o del loro realizzo, secondo quanto dispone l’art. 535 c.c., comma 2, in guisa da escludere la necessità del litisconsorzio necessario, la pretesa non era ugualmente accoglibile, in assenza di “alcuna specificazione di quale sia stato il prezzo delle tre vendite (almeno le due immobiliari di agevole rintraccio) o comunque il valore dei tre beni; anche mai specificate sono state l’ubicazione e l’identificazione dei due immobili sulla locale (OMISSIS) (…)”.

Per la cassazione della sentenza V.L. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.

Vi.Lo. e T.G. hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati sono rimasti tali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In quanto alla questione della non rituale notificazione del ricorso nei confronti di tutti coloro che furono chiamati per l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di merito, sollevata dal Procuratore generale nella discussione in pubblica udienza, si rileva a priori che la Corte non deve assumere alcuna statuizione in proposito, essendo il ricorso interamente infondato (infra). In una tale situazione, infatti, secondo principi oramai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, un eventuale ordine di integrazione del contraddittorio sarebbe adempimento defatigante e superfluo, “trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità” (Cass. n. 11287/2018).

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., art. 331 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello ha negato la concessione di un termine ulteriore per eseguire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.D. e S.D., e ciò in base alla considerazione che l’istanza per la concessione del nuovo termine non fu fatta tempestivamente, ma solo all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Si sostiene che “nessun limite temporale è fissato dalla legge in ordine all’esercizio della facoltà riconosciuta alla parte di chiedere la concessione di un termine ulteriore” (pag. 32 del ricorso).

Il motivo è infondato.

L’affermazione della corte d’appello costituisce corretta applicazione del principio, riconosciuto da questa Corte, secondo cui “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall’art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa” (Cass. n. 6102/2019; n. 23561/2011).

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 533 c.p.c.

Male ha fatto la corte d’appello a ravvisare una ipotesi di litisconsorzio necessario. A sostegno della censura si richiamano i principi di giurisprudenza secondo cui l’azione di petizione di eredità non esige l’integrale contraddittorio di tutti i coeredi (Cass. n. 14182/2011; n. 8440/2008); si sostiene che i medesimi principi siano applicabili anche se l’attore in petizione abbia indicato la misura della quota. “Nella fattispecie V.L. ha legittimamente agito nei confronti dell’altra erede Vi.Lo. e del coniuge T.G. per la quota di 1/4, senza che ciò pregiudichi eventuali diritti degli altri due eredi legittimi di V.G.. Per la Suprema Corte la relativa pronuncia, utilmente data e perfettamente eseguibile tra i legittimi contraddittori, non modifica lo stato dei terzi rimasti estranei al giudizio, nei cui confronti essa resta res inter alios acta (pag. 36 del ricorso).

Il motivo è infondato.

L’azione di petizione ereditaria non è soggetta, di per sè, alla regola del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri eredi (Cass. n. 8440/2008; n. 14182/2011), ma ciò non toglie che la necessità del litisconsorzio possa discendere da altre domande cui la prima si presenti congiunta. Così è soggetta alla regola del litisconsorzio necessaria la domanda di petizione di eredità, proposta dagli eredi legittimi sul presupposto della radicale falsità o nullità di un testamento, che deve essere proposta nei confronti di tutti gli eventuali eredi legittimi (Cass. n. 2328/1969). In questa prospettiva, è stato chiarito che “ove sia proposta una domanda di simulazione di alcuni contratti, al fine di far rientrare nell’asse ereditario i beni fittiziamente compravenduti, e di ottenere la successiva divisione dell’asse ereditario, nella consistenza che ad esso sarà riconosciuta in esito al giudizio di simulazione, si verifica, rispetto all’intero giudizio, un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti gli aventi diritto alla successione e alla conseguente divisione dell’asse ereditario” (Cass. n. 3525/1976). In questo caso, infatti, oggetto della domanda è quello della divisione, previa acquisizione alla massa, con l’uso dei mezzi appropriati, del bene in questione (Cass. n. 3468/1971). E’ soggetta alla regola del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i coeredi, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., anche la controversia relativa all’accertamento della proprietà di un immobile facente parte della comunione ereditaria (Cass. n. 24751/2013).

Ebbene, in basi a tali principi, si deve riconoscere nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario, tenuto conto che le domande dell’attrice avevano un contenuto che andava oltre la semplice petizione, in quanto la restituzione dei beni non era fine a sè stessa, diretta cioè a ottenere il possesso pro indiviso dei beni stessi, ma era volta a ottenerne la divisione, anche sotto forma di ripartizione pro quota del valore, una volta ottenuto l’accertamento della simulazione della intestazione in nome del T.; in aggiunta a ciò, sempre nella prospettiva della necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi (Cass. n. 24751/2013 cit.), deve rimarcarsi, sulla scia di quanto posto in luce nella sentenza impugnata, che l’attrice ha chiesto che la ripartizione fosse operata secondo quote di concorso confliggenti con quelle in linea di principio operanti nella vicenda, che vedeva il concorso di quattro figli nella successione intestata di V.G..

3. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per mancata valutazione della documentazione prodotta.

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello di Messina ha ritenuto che non fosse stata data prova della identità dei beni ereditari venduti e del loro valore.

Si sostiene che V.L. sebbene non avesse espressamente indicato il “prezzo delle tre vendite o il valore dei tre beni ha specificato e documentalmente che tale importo è pari al valore del compendio immobiliare realizzato sul terreno fittiziamente acquistato il nome di T.G.” (pag. 39 del ricorso).

Il motivo è infondato.

Il possessore di buona fede che ha alienato i beni ereditari è esonerato dall’obbligo della loro restituzione. A suo carico sorge l’obbligo di restituire il corrispettivo ricevuto (art. 535 c.c., comma 2). In caso di mala fede, il possessore sarebbe tenuto a corrisponderne il valore.

E’ stato chiarito che il coerede, il quale abbia anticipatamente alienato un bene ereditario comune, è debitore verso i coeredi quanto meno della quota a costoro spettante sul bene stesso nei limiti del ricavato della vendita (Cass. n. 3520/1969).

Ecco allora, così correttamente identificato l’oggetto della possibile pretesa del coerede verso l’altro coerede che abbia alienato il bene ereditario, che la prova doveva riguardare esattamente l’identità dei beni ereditari originari, il prezzo delle tre vendite e “comunque il valore dei tre beni”, come ha correttamente ritenuto la corte d’appello (pag. 11 della sentenza impugnata).

4. Il quarto motivo denuncia omissione di pronuncia sulle seguenti domande:

-ritenere e dichiarare che V.L. è coerede di Vi.Lo., aperta la successione dopo la morte del padre V.G. deceduto nel (OMISSIS); -ritenere dichiarare che metà del relictum spetta alla coerede V.L. e che il relictum è costituito da beni (originariamente una collezione di francobolli e da due immobili) o da loro realizzo;

-ritenere e dichiarare che la intestazione formale a T.G. è assolutamente simulata.

Il motivo è infondato.

La prima omissione non sussiste. perchè la qualità di erede era incontroversa ed è stata riconosciuta dalla corte d’appello (pag. 10 della sentenza).

Non sussiste neanche la seconda omissione, perchè la domanda, volta ad ottenere l’accertamento della misura del concorso sui beni relitti o sul loro realizzo, era soggetta alla regola del litisconsorzio necessario: quindi, in difetto di contraddittorio, la corte non poteva pronunciare su di essa. Lo stesso rilievo vale per la domanda di simulazione, la quale, in quanto strumentale a domande dirette a far valere diritti di comunione sui beni oggetto del supposto acquisto simulato, implicava anch’essa la presenza in causa di tutti i coeredi, secondo quanto sopra chiarito nell’esame del secondo motivo.

Occorre poi considerare che “nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata” (Cass. n. 16102/2016). Tale requisito di decisività non sussiste in rapporto alla domanda di simulazione così come a suo tempo proposta dall’attuale ricorrente. Infatti, già dalle deduzioni di parte non emerge alcuna figura di simulazione intesa nel senso tecnico di una intestazione diversa da quella effettiva. Non solo non si accenna minimamente a una intesa simulatoria fra tutte le parti del contratto, compresa la parte venditrice dei beni oggetto del supposto riacquisto (Cass. n. 25578/2018), ma neanche a una intesa ristretta fra le coeredi, supposte titolare dei beni, e il T.. In verità, la simulazione è fatta discendere dalla ricorrente da quanto affermato nel giudizio di separazione personale intercorso fra la coerede Vi.Lo. e il coniuge di lei. In tale giudizio Lo. aveva ammesso che, per l’acquisto e la costruzione dei beni intestati al T., erano stati utilizzati denari proveniente dalla vendita dei beni ereditari di V.G.: i due immobili e la collezione di francobolli. Si trascura però che le ammissioni riguardavano il rapporto fra i due coniugi soltanto. In tali scritti, riportati nel ricorso, non si accenna minimamente a una intesa che coinvolgesse anche L..

5. Il quinto motivo denuncia l’errata statuizione sulle spese.

Il motivo è inammissibile.

Non si censura la sentenza per un errore incorso nella liquidazione, ma si richiede una diversa regolamentazione delle spese in ragione della fondatezza del ricorso, che è invece complessivamente infondato.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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