Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26705 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27182-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PICCIAREDDA che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da T.G. volto all’annullamento della cartella di pagamento notificata il 26.5.2008 recante l’iscrizione a ruolo dell’importo di Euro 75.872,52 relativa agli anni di imposta 2003 e 2004.

2. La Commissione Regionale, respingendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso di opposizione alla cartella, formulata dalla appellante Agenzia, ha rilevato che le contestazioni del contribuente non riguardavano l’anno 2003 ma erano riferibili all’anno 2004; che costituiva mero refuso l’indicazione, contenuta nella prima pagina del ricorso introduttivo del giudizio, dell’anno 2003, in relazione al quale era già stato disposto lo sgravio.

3. La Commissione regionale ha, inoltre, ritenuto che la sentenza di primo grado non presentava alcun difetto motivazionale, perchè il giudice di primo grado aveva evidenziato che dalla “dichiarazione regolare” (unico 2003) rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il 27.7.2004 era emerso che l’eccedenza di Euro 50.472,00 era riportata sub quadro rigo 35 e che il credito da utilizzare in compensazione era di Euro 50.472,00.

4. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi al quale ha resistito con controricorso T.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi di ricorso.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, sostenendo che la questione relativa alla effettiva sussistenza del credito di imposta che il T. aveva indicato nella propria dichiarazione dei redditi anno 2004, non aveva mai costituito oggetto di doglianza del T., il quale sì era limitato a dedurre il difetto motivazionale della cartella opposta e la deducibilità dei versamenti effettuati per il riscatto degli di studi universitari D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 10. Assume, poi, che la contestazione relativa alla legittimità del credito di imposta di cui alla dichiarazione relativa all’anno 2004 non era stata proposta nel ricorso di primo grado ma solo in sede di memoria depositata nel giudizio di gravame.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nella parte in cui la Commissione Regionale ha affermato che dalla documentazione allegata emergeva che il credito di imposta da utilizzare in compensazione era pari ad Euro 50.472,00. Sostiene che dall’Unico 2003 emergeva che il credito di Euro 50.472,00 non costituiva eccedenza di imposta da richiedere in compensazione ma credito richiesto a rimborso relativamente all’anno 2002.

7. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del vecchio testo TUIR n. 917 del 1986, art. 94 (oggi art. 80) e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 nella parte in cui la Commissione Regionale ha ammesso a compensazione una supposta eccedenza di imposta previamente richiesta a rimborso dal contribuente e comunque dedotta in una dichiarazione relativa ad anno di imposta di due anni antecedente a quello per il quale l’ha poi pretesa.

Esame dei motivi.

8. Il primo motivo è infondato in quanto la ricorrente non coglie nel segno la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato (cfr. punto 2 di questa sentenza) che le contestazioni formulate dal T. con il ricorso di primo grado erano chiaramente riferibili all’anno 2004, al di là dell’erronea – frutto di chiaro refuso – indicazione dell’anno 2003.

9. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente sono infondati.

10. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui è emendabile, in via generale, qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa (Cass. 6665/2015).

11. La dichiarazione, infatti, non si configura quale atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria (Cass. 2229/2015, 4049/2015, 5852/2012, 14932/2011; Ord. 21740/2015).

12. E’ stato, altresì, precisato che il termine annuale di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa e finalizzata all’utilizzo in compensazione del credito eventualmente risultante, così come non interferisce sul termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (Cass. 4049/2015, 19537/2014, 6253/2012; Ord. 21740/2015) non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria – quand’anche fondata su elementi o dichiarazioni forniti dal contribuente medesimo. Il diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e riscossione, rispetto a quelle che governano il processo tributario, nonchè il rispetto dei principi della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., comportano, infatti, l’inapplicabilità in tale sede, di decadenze relative alla sola fase amministrativa.

13. Oggetto del contenzioso giurisdizionale instaurato è l’assoggettamento del contribuente ad oneri contributivi che il medesimo assume diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Di talchè in tale sede, laddove ci si opponga ad un atto impositivo emesso sulla base di dati forniti dal contribuente, non si verte in tema di “dichiarazione integrativa” ex art. 2 cit., bensì in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi addotti dalle parti, nel rispetto dei relativi oneri probatori.

14. In tal senso, quindi, è stata riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all’art. 2 cit. (Cass. 10775/2015; 2226/2015; Ordinanza n. 3754/2014).

15. Alle considerazioni innanzi esposte, deve aggiungersi, quanto al secondo motivo, che la ricorrente, attraverso la denuncia di vizi motivazionali, mira ad un consentito riesame in sede di legittimità, dell’esame del merito della vicenda ed alla, altrettanto inammissibile, rilettura della documentazione, che è stata esaminata dalla Commissione Regionale, la quale ha spiegato in maniera esaustiva e lineare le ragioni poste a fondamento del decisum (ex plurimis, Cass. SSU 24148/ 2013, Cass. n.1541/2016, 15208/2014).

16. Infine, quanto al terzo motivo, va anche rilevato che dal testo della sentenza non risultano le affermazioni che la ricorrente assume contrarie alle disposizioni invocate nelle disposizioni richiamate nella rubrica; nè la ricorrente deduce che la questione di diritto della compensabilità dell’eccedenza già oggetto di richiesta di rimborso, involgente anche nuovi accertamenti di fatto, sia stata sottoposta all’attenzione della Commissione Regionale (Cass. 25896/2009, 12571/2002).

17. Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

18. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.800,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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