Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26705 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 13/12/2011), n.26705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 901/2007 proposto da:

Z.S. (OMISSIS), Z.D.

(OMISSIS), A.F. elettivamente domiciliati in ROMA

PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avocato ANGELINI MASSIMO che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MINGRINO FRANCESCO

PAOLO, FONTANAZZA SANTO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

COM. TORINO;

– intimato –

sul ricorso 4792/2007 proposto da:

COMUNE DI TORINO, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio

dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentato e difeso dagli

avvocati PIOVANO MARIALAURA, GIGLIOTTI PIER FRANCO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

e contro

Z.D., A.F., Z.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1784/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/11/2005; R.G.N.2127/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato MASSIMO ANGELINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 12 febbraio 2002 con sentenza non definitiva il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda risarcitoria per danni subiti da incidente stradale proposta da Za.Da., che era andato ad urtare con il suo motociclo un guard rail installato in (OMISSIS), dichiarava la legittimazione passiva del Comune di Torino e la sua esclusiva responsabilità in ordine alla erronea collocazione del guard rail contro cui si era abbattuto l’attore.

Con sentenza definitiva del 20 novembre 2002 il Tribunale condannava il Comune di Torino al risarcimento dei danni che determinava in Euro 38.0042,92 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e spese di lite, poste a metà tra le parti e ponendo a carico del Comune le spese di CTU. Su gravame principale degli eredi dello Za., deceduto per altra causa, e incidentale del Comune la Corte di appello di Torino il 10 novembre 2005 dichiarava inammissibile l’appello incidentale del Comune in ordine alla sentenza non definitiva e accoglieva parzialmente quello degli eredi dello Za., condannando il Comune al pagamento di Euro 81.621,33, oltre interessi, spese di lite e spese di CTU espletata in primo grado. Avverso siffatta decisione propongono ricorso per cassazione Z.S., A.F. in proprio e quali rappresentanti legali del figlio minore Za.

D. e D., tutti eredi di Za.Da., affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale il Comune affidandosi anch’esso a quattro motivi. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. e non necessitano dei quesiti di diritto perchè la sentenza impugnata è del 10 novembre 2005.

1. – Con il primo motivo, in sostanza, i ricorrenti lamentano che il giudice dell’appello avrebbe valutato il concorso di colpa del danneggiato nonostante che la questione non fosse stata dedotta entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5 e, comunque, non dibattuta nel precedente grado di giudizio.

A loro avviso, sarebbe tardiva la difesa del Comune sul punto.

Osserva il Collegio che non trattandosi di eccezione in senso proprio, la censura va disattesa, anche perchè, come nel caso in esame, il Comune si è limitato a contestare in toto la propria responsabilità e il giudice dell’appello ha applicato il principio di cui all’art. 2055 c.c., comma 3.

2. – Con il secondo motivo, proposto e svolto in via subordinata al primo, i ricorrenti lamentano che il giudice dell’appello abbia errato nel riconoscere una presunzione di colpa del danneggiato, mentre al contrario incombeva sul danneggiante (il Comune) l’onere di provare la condotta colposa di Za.Da., rilevante ex art. 1227 c.c.. Al riguardo, in punto di fatto è emerso che il guard-rail era montato al contrario, con la parte concava e i margini taglienti rivolti alla carreggiata e il Da. ebbe ad urtare quella parte, dopo aver perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, riportando gravi lesioni del tendine rotuleo dex con invalidità al 5% (lesioni di prima categoria); frattura esposta della porzione inferiore del femore dex, associata a lesione dei nervi sciatico, popliteo esterno e interno, trombosi dell’arteria femorale superficiale, concretante una invalidità in misura del 45% (lesioni di seconda categoria);

residue lesioni rispetto alle quali la particolare conformazione del manufatto risultava irrilevante (lesioni di terza categoria) (v.

sentenza impugnata p. 31).

Posto che nel caso in esame, come afferma il giudice dell’appello, si discuteva di condotta commissiva, ad avviso dei ricorrenti, è la parte autrice del fatto dannoso che assume l’onere di dimostrare il fatto impeditivo.

In realtà, il giudice dell’appello, a ben leggere la sentenza impugnata, ha potuto affermare che, essendo i termini del problema chiari ed indiscutibili, se il Da. non fosse caduto non vi sarebbe stato alcun urto e solo la sua condotta circolatoria colposa ha costituito, quindi, una condicio sine qua non dell’evento.

Quindi, altresì correttamente, il giudice dell’appello ha applicato il principio di equivalenza almeno presuntiva degli apporti causali di cui all’art. 2055 c.c., comma 3.

3. – Di qui il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale che si incentra sul quadro di incertezza emergente, ad avviso del ricorrente incidentale, dalle risultanze probatorie (v. p. 24 ricorso Comune), con l’effetto che il Comune non dovrebbe, a suo dire, rispondere affatto dell’evento dannoso.

Di vero, sulla base della CTU le cui conclusioni ha condiviso, il giudice dell’appello, ha ritenuto con riferimento al caso concreto che l’azione del guard-rail in termini di elevata probabilità avesse condizionato non tanto la gravità intrinseca della frattura femorale dex, quanto piuttosto una lesione dell’arto inferiore destro, globalmente più severa rispetto a quello diversamente prospettabile in ipotesi di regolare collocazione della barriera, anche eventualmente favorendo l’esposizione del focolaio scheletrico (v. p. 32 sentenza impugnata). Peraltro, la censura si muove sul binario di una critica alla CTU, accusata di contraddizione, e di critica alla diversa valutazione di essa operata dal giudice dell’appello rispetto al convincimento del Tribunale, senza considerare che in tema di valutazione del nesso eziologico si controverte su questioni di fatto e la ritenuta “elevata probabilità” è di per sè più che sufficiente a dichiarare la responsabilità, concorsuale o esclusiva che sia.

4. – Così come va respinto il secondo motivo del ricorso incidentale, in quanto contrariamente all’assunto del Comune, il giudice dell’appello non ha addossato al Comune alcun onere probatorio ma si è limitato a verificare se l’attore, ovvero lo Z., avesse assolto all’onere di provare la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e l’evento incerto verificatosi sulla base del giudizio di elevata probabilità evidenziato dal CTU. 5. – In ordine al terzo motivo (insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale accertato e dichiarato con ogni relativa consequenzialità un fatto – ritenuto concorso di colpa del danneggiato – senza sufficientemente motivare in ordine alle ragioni per cui quel fatto dovesse ritenersi provato) e al quarto (violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 in relazione con l’art. 32 Cost. e/o con l’art. 2697 c.c. e 2055 c.c., per avere la Corte territoriale diminuito del 50% il risarcimento del danno alla salute patito dal Da. senza avere accertato l’entità della colpa del danneggiante e la gravità delle conseguenze derivate) il Collegio, che ritiene trattarli congiuntamente anche al quarto motivo del ricorso incidentale (di cui a p. 37 del controricorso), osserva.

In realtà, in tutte e tre le doglianze si discute del giudizio di ripartizione della responsabilità, precisandosi, peraltro, che il Comune – ricorrente incidentale – si lamenta delle conseguenze di questa ripartizione non solo in ordine al danno biologico, ma anche per quello morale, quello patrimoniale e sulla statuizione circa le spese di lite.

Il Collegio osserva che, contrariamente all’assunto dei ricorrenti principali, non si rinviene alcun vizio di motivazione circa il fatto controverso e decisivo, nè una falsa applicazione delle norme di diritto invocato.

Infatti, una volta accertata e dichiarata la efficacia delle due concause concorrenti, l’entità del risarcimento spettante all’attore e per lui ai suoi eredi non poteva, dovendosi applicare l’art. 2056 c.c. e art. 1227 c.c., comma 1, che essere ridotta con un giudizio di merito che si sottrae a censura in questa sede.

Così come per il risarcimento del danno biologico è stata, e correttamente, tenuta in considerazione la durata effettiva e non già la durata presunta della vita e, quindi, il periodo di tempo in cui il soggetto ha dovuto subire in concreto l’handicap infertogli dalla lesione subita alla sua integrità psicofisica.

Questa motivazione è in linea con i principi interpretativi di questa Corte, peraltro abbondantemente richiamati nella sentenza impugnata, solo che si consideri che Za.Da. è deceduto l'(OMISSIS) per altra causa, mentre l’incidente è avvenuto il (OMISSIS) e la valutazione è stata operata, come doveva esserlo, secondo un criterio equitativo.

Di qui, il corretto giudizio e la corretta determinazione del danno morale nonchè del danno patrimoniale, il quale è stato liquidato, avendo, peraltro, il giudice dell’appello preso in considerazione la attività di artigiano elettricista dello Za., il difetto di prova di percezione da parte sua di un vero e proprio reddito non documentato, la perdita della capacità concorrenziale sul mercato del lavoro conseguente alla perdita o alla gravissima compromissione della capacità lavorativa specifica, quale accertata dalla CTU. Peraltro, ad abundantiam, va rilevato che dal rigetto del terzo motivo del ricorso principale deriva l’assorbimento del quarto motivo di esso, che è pure infondato in quanto la colpa dello Za.

non è stata ritenuta presunta perchè è risultato accertato che lo Za. era caduto prima di urtare contro il guard rail, mentre procedeva a bordo del suo veicolo così come per le considerazioni su esposte va respinto il quarto motivo del ricorso incidentale.

Conclusivamente, i ricorsi vanno respinti, ma l’esito alterno delle fasi di merito inducono a disporre una intergale compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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