Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26704 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 956-2018 proposto da:

Z.M., C.R., rappresentati e difesi dall’avvocato

GUIDO SINATRA;

– ricorrenti –

contro

CA.CO., CA.LU., rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE AIELLO;

– controricorrenti –

e contro

CA.PA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1751/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.R. e Z.M. hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1751/2017 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 3 ottobre 2017.

Resistono con controricorso Ca.Co. e Ca.Lu., mentre l’altro intimato Ca.Pa. non ha svolto attività difensive.

La Corte d’appello di Palermo, nella contumacia di C.R. e Z.M., ha accolto l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avanzata da Ca.Co. e Ca.Lu. contro la sentenza pronunciata il 24 febbraio 2006 tra C.R., Z.M. e Ca.Pa., con la quale era stata disposta l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare del 15 settembre 1990 inerente alla vendita di un terreno in Lampedusa. La sentenza 3 ottobre 2017 della Corte di Palermo ha accertato che Ca.Co. e Ca.Lu. erano comproprietarie del fondo trasferito con la sentenza del 24 febbraio 2006, unitamente peraltro a G., G. e Ca.An., avendolo acquistato con atto del 10 ottobre 1992.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c.

Le controricorrenti hanno depositato memoria.

E’ tardiva la memoria depositata da C.R. e Z.M. in data 6 ottobre 2020, giacchè non ha osservato il termine “non libero” di dieci giorni anteriori alla data dell’adunanza ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Il primo motivo di ricorso di C.R. e Z.M. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1 e dell’art. 183 c.p.c., allegando l’irregolarità delle notificazioni della citazione per opposizione di terzo eseguite l’11 gennaio 2012, essendo risultati nelle relate C.R. trasferito dall’indirizzo indicato di (OMISSIS), e Z.M. irreperibile in contrada (OMISSIS). Parimenti inefficace era la notificazione eseguita l’11 gennaio 2012 a C.R. e Z.M. presso S.C., ovvero presso il domicilio eletto in Palermo dal loro difensore, avvocato Guido Sinatra nel giudizio di appello definito con la sentenza del 24 febbraio 2006, e dunque oltre un anno prima.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2643 c.c., n. 1 e art. 2644 c.c., evidenziando la mancata trascrizione dell’atto pubblico del 10 ottobre 1992 con cui si assume essere stato alienato il fondo oggetto di causa.

A proposito del primo motivo di ricorso, i controricorrenti sostengono la regolarità delle notifiche della citazione in opposizione, in quanto effettuate sia nei luoghi di residenza di C.R. e Z.M. risultanti dalla sentenza del 24 febbraio 2006, sia comunque presso l’avvocato Guido Sinatra nel domicilio eletto di (OMISSIS), presso S.C..

Il primo motivo di ricorso è fondato e l’accoglimento dello stesso assorbe il secondo motivo, il quale involge questione che andrà esaminata dal giudice di rinvio restitutorio.

L’opposizione di terzo a norma dell’art. 404 c.p.c., comma 1, costituisce un’impugnazione della decisione contro la quale è proposta, trovando perciò applicazione le disposizioni generali sul luogo di notifica previste dall’art. 330 c.p.c., ed in particolare quella contenuta nell’u.c. di tale articolo, secondo la quale, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 c.p.c. e segg.. Non può perciò considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l’opposizione sia stata notificata, come nella specie, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta presso il domicilio eletto per il precedente giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 29/10/2001, n. 13395; Cass. Sez. 3, 01/07/1998, n. 6416; Cass. Sez. 3, 23/09/1983, n. 5651).

Quanto alla notifica della citazione a C.R. tentata in (OMISSIS), essa rimane nulla, risultando dalla relata il destinatario trasferito altrove, dove il notificante era perciò tenuto ad effettuare la notificazione stessa, a norma dell’art. 139 c.p.c.

Parimenti nulla è la notifica dell’atto di opposizione tentata in favore di Z.M. in contrada (OMISSIS), ove la stessa era risultata irreperibile, atteso che tale mancato rinvenimento avrebbe al più legittimato la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Pronunciando sul ricorso, va altresì rilevato d’ufficio che il giudizio di opposizione di terzo instaurato da Ca.Co. e Ca.Lu., essendo volto ad accertare che costoro sono titolari di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata il 24 febbraio 2006 inter alios, in forza dell’atto di compravendita del 10 ottobre 1992, impone la partecipazione al processo, a norma dell’art. 102 c.p.c., altresì degli altri comproprietari acquirenti Ca.Gl., Ca.Gi. e Ca.An. (Cass. Sez. 2, 23/08/2019, n. 21641; Cass. Sez. 3, 13/06/1987, n. 5208).

La sentenza impugnata deve essere cassata perciò in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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