Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26704 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23314-2010 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28,

presso lo studio dell’avvocato LUCA MORANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato RICCARDO ZENA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 29/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCCHETTI per delega dell’Avvocato

ZENA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributarla Regionale di Milano, adita dall’Agenzia delle Entrate di Treviglio con sentenza in data 29.6.2010, ha così statuito: “in riforma della impugnata sentenza della CTP di Milano, dichiara l’incompetenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale di Milano a decidere del ricorso presentato da P.P. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviglio. Assegna allo stesso ricorrente il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. Condanna P.P. a rimborsare alla controparte Agenzia delle Entrate le spese dei due gradi del giudizio liquidate…”.

2. La Commissione Regionale ha affermato che il P., avendo impugnato la cartella era legittimato a sollevare la questione della non assoggettabilità ad Irap, e che, pertanto, il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate era in parte qua infondato.

3. Ha accolto la censura formulata dalla appellante Agenzia nei confronti della sentenza di primo grado che aveva affermato la competenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e non quella della Commissione Tributaria di Bergamo, ed ha ritenuto che quest’ultima era competente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, a conoscere della domanda proposta dal P.. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 5 citato D.Lgs. la competenza territoriale è inderogabile.

4. Avverso detta sentenza P.P. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, corredati di motivi di diritto (non necessari in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29.6.2010), al quale resiste l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, per avere la commissione Regionale rimesso la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo e per essersi pronunciata nel merito del giudizio solo in relazione alla questione della impugnabilità della cartella e non anche sulla eccepita formazione di giudicato in relazione all’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Irap e della conseguente insussistenza dell’interesse ad agire dell’Agenzia.

6. Deduce che la rimessione al giudice di primo grado viola il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1 in quanto il giudice di primo grado non aveva declinato la propria competenza e sostiene che, ove pure il capo della sentenza della sentenza affermativo della competenza fosse stato censurabile, tanto non consentiva il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. Lamenta che la Commissione Regionale, pur avendo, peraltro erroneamente ritenuto, di dovere emettere una sentenza rescindente sulla sola incompetenza, si era, poi, contraddittoriamente, pronunciata sul merito della causa, seppure parzialmente.

7. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e degli artt. 329, 346, 100 e 112 c.p.c..

8. Sostiene che I’ Agenzia aveva proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado solo in relazione alla impugnabilità della cartella e in relazione alla competenza territoriale, e non anche sulla insussistenza dei presupposti impositivi IRAP, accertata dalla Commissione Tributaria Provinciale, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di primo grado.

Esame dei motivi.

9. Il primo motivo è fondato.

10. La disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), è chiara nello stabilire che “la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (…): a) quando dichiara la competenza declinata (…) dal primo giudice”; e che “al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito (…)” (comma 2); essa individua tassativamente le ipotesi di rimessione della causa al Commissione di primo grado (15829/2016, 3334/2011, 17127/2007).

11. Ebbene, a fronte della sentenza di primo grado che, lungi da declinare la propria competenza, aveva deciso nel merito la controversia, la Commissione Regionale non poteva rimettere le parti innanzi al giudice da essa individuato come competente, ma doveva esaminare nel merito la controversia. La competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 2, si era radicata, infatti, incontestabilmente innanzi al giudice adito (Cass. 8648/2009, 9392/2007).

12. Il primo motivo va, pertanto accolto, e, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata, va cassata, limitatamente alla rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, naturalmente senza rinvio, non ricorrendo la necessità di un nuovo giudizio di merito in quanto la Commissione Regionale ha respinto l’ulteriore motivo di gravame relativo alla dedotta inammissibilità della impugnazione della cartella di pagamento appello (cfr. punto 2 di questa sentenza).

PQM

LA CORTE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 600,00 e del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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