Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26704 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 21/10/2019), n.26704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29347-2017 proposto da:

IMMOBILIARE CRESCENTINO SRL, in persona dell’amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE CIOLINO;

– ricorrente –

contro

UNIQA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA RINAURO che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

GENERAL SISTEM SAS DI B.E. & C., F.A., UNIQA

PROTEZIONE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1984/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/9/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Immobiliare Crescentino s.r.l. – già EDIL CV di S.G. & V. s.n.c. – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1984/2017 (pubblicata il 15 settembre 2017), con la quale – decidendo sull’appello formulato dalla citata EDIL VG contro la sentenza del Tribunale di Padova n. 2343/2914 e nei confronti della s.a.s. General Sistem, F.A. e Uniqa Protezione s.p.a. – rigettava il gravame e regolava le spese del grado in virtù del criterio della soccombenza.

Con detta pronuncia la Corte veneta confermava, perciò, l’impugnata sentenza con la quale il Tribunale padovano – decidendo sull’opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei riguardi della Edil G.V. (nonchè ai soci S.G. e V. e alla Edil GAT) su ricorso della General Sistem s.a.s., con riferimento al pagamento del corrispettivo di Euro 33.900,00 per forniture di calcestruzzo avvenute nel 2008, nel cui giudizio erano chiamati in causa anche F.A. (direttore dei lavori) e la s.p.a. Uniqa Protezione (a titolo di manleva del F.) – rigettava integralmente l’opposizione.

Con il primo motivo di ricorso la Immobiliare Crescentino s.r.l. (quale società subentrata alla Edil GV) ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti avuto riguardo agli obblighi della direzione lavori e la violazione (asseritamente) consistente nell’omessa pronuncia sulla domanda svolta dall’appellante con riferimento ai doveri spettanti al direttore dei lavori in ordine al procedimento di accertamento della qualità del calcestruzzo.

Con il secondo motivo la società ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nella parte in cui con l’impugnata sentenza si era ritenuto che la Edil VG non avesse dato prova del danno in ordine alla condotta (asseritamente) illecita del direttore dei lavori consistita nel mancato assolvimento dell’obbligo di sovrintendere e dirigere le operazioni di prelievo dei provini e schiacciamento del calcestruzzo.

Si sono costituiti con distinti controricorsi gli intimati F.A. e Uniqa Assicurazioni, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede la s.a.s. General Sistem.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che entrambi i motivi del ricorso potessero essere ritenuti inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380 – bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Rileva il collegio che effettivamente ricorrono le condizioni per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità di ambedue le censure. Innanzitutto, con riferimento al primo motivo, non si è venuto a configurare alcun omesso esame della dedotta circostanza – tale da poter rilevare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – posto che la Corte territoriale ha comunque motivato sul ruolo avuto dall’ing. F., escludendo la sua responsabilità che era stata prospettata anche con l’appello, avendo ritenuto che, al di là dell’esecuzione dei controlli preventivi sulla qualità del calcestruzzo, detto materiale poteva, in ogni caso, non resistere nella fase di posa, costipazione e stagionatura, la cui verifica, tuttavia, ricadeva nell’ambito della responsabilità dell’appaltatore. La stessa Corte di appello veneta ha, altresì, motivato sull’ulteriore circostanza che al suddetto direttore dei lavori non avrebbe potuto muoversi alcun addebito avuto riguardo all’ordine di demolizione, essendo rimasto accertato che i manufatti demoliti erano difettosi.

Con la formulata censura la ricorrente lamenta, in effetti, un’asserita insufficiente motivazione dell’impugnata sentenza, che non è più ammissibile a seguito dell’intervenuta novellazione – ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012) del cit. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “ratione temporis” applicabile nel caso in esame poichè la sentenza di secondo grado risulta pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012.

E naturalmente non può nemmeno ritenersi ammissibile il motivo in esame con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., dal momento che, con essa, si tende a confutare il ragionamento logico-giuridico – dedotto come insufficiente – posto a fondamento della sentenza impugnata, e non, quindi, propriamente il vizio di omessa pronuncia su uno o più motivi dedotti in appello.

In sostanza, dunque, la doglianza in questione si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di appello e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, pacificamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

Allo stesso esito di inammissibilità va incontro anche la seconda censura perchè la ricorrente tende a confutare la valutazione di merito operata dalla Corte di appello sul tipo di responsabilità configurabile nella vicenda in esame nonchè in ordine alla sua esclusione.

Sul punto – diversamente da quanto ha sostenuto la ricorrente – la Corte territoriale non ha affatto escluso che, nella fattispecie, potesse in ipotesi ricorrere una responsabilità riconducibile all’art. 2043 c.c., ma ha ritenuto che, sulla base delle emergenze istruttorie (sulle quali ha adeguatamente motivato), non era rimasto in concreto provato il danno (il cui onere ricadeva sull’appellante quale committente) assunto come conseguente alla prospettata condotta illecita.

Alla stregua delle argomentazioni svolte consegue, quindi, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la derivante condanna della ricorrente al pagamento – in favore di ciascuna delle parti controricorrenti – delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna – invocata dal controricorrente F. – della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, non versandosi in una ipotesi univocamente riferibile all’esercizio di un’iniziativa processuale in sede di legittimità con malafede o colpa grave.

Sussistono, invece, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 1 e 17, che ha aggiunto il comma 1- quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento – in favore di ciascuna delle parti controricorrenti – delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15%, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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