Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26703 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26703 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS Antonella (DNG NNL 52M61 I959R), DE PAOLIS Egle
(DPL GLE 31S45 L483I), COLLE Ornella (CLL RLL 57M57 L483R),
DEL FABBRO Adriana (DLF DRN 47E66 A491P), NERI Bruno (NRE BRN
48E28 C034A), LAURO Maria (LRA MRA 49P51 L509), PIGA Bartolomeo (PGI BTL 51B18 D637W), VALERI Matilde OMR M1D 55H53
B354N), CABRAS Luisanna (CBR LNN 56C60 I452M), TOMASI Valeria
(TMS VLR 46L52 G203X), PORCEDDA Maria Franca (PRC MFR 60D49
B354G), CORRADO Aurelio (CRR RLA 48L16 H892Y), PAZZOLA Giuliana (PZZ GLN 51B58 I452J), RASSU Maria Serafina (RSS MSR 57R59
L235J), SATTA Maddalena Grazia (STT MDL 49D70 I452P), FRESI
Erminia Gravina Pia (FRS RNG 50E68 G9240), DENURRA Antonio

C6.98

Data pubblicazione: 28/11/2013

(I1WR NTN 50P12 1452N), FORGILLO Luigi (FRG LGU 34L20 I262D),
eXenTTT Oriana (=T BNQ 54$$1 L483M), D’ANZUL Claudia (DNZ ab
63T46 Z1331), FRITZ Anna Maria (FRT NMR 46B64 A210N),

eletti-

vamente domiciliati in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9,

li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GiovaMbattista Ferriolo, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro

pro

tempore;

presso lo studio dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che

- intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 766 del
2012, depositato il 29 maggio 2012 e notificato il 28 settembre 2012.

za del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Pasquale
D’Ascola;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.Velardi , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 maggio 2011 presso la Corte
d’appello di Perugia, De Angelis Antonella, De Paolis Egle,
Colle Ornella, Del Fabbro Adriana, Neri Bruno, Lauro Maria,
Piga Bartolomeo, Valeri Matilde, Cabras Luisanna, Tomasi Valeria, Porcedda Maria Franca, Corrado Aurelio, Pazzola Giuliana,
Rassu Maria Serafina, Satta Maddalena Grazia, Fresi Erminia
Gravina Pia, Denurra Antonio, Forgillo Luigi, Cecotti Oriana,
D’Anzul Claudia e Fritz Anna Maria hanno proposto, ai sensi
della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del
danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole
durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi
alla Corte d’appello di Roma con ricorsi depositati nel mese
di marzo/luglio 2006, conclusi con decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di febbraio 2008 e definiti, a

3

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

seguito di ricorso per cassazione notificato nel mese di aprile 2009, con sentenza depositata nel mese di dicembre 2010.
L’adita Corte d’appello con decreto depositato il 29 maggio
2012 e notificato il 28 settembre 2012 ha dichiarato la do-

cui alla legge n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata ragionevole di
giudizi presupposti, non discendendo tale proponibilità dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed essendo
l’eventuale ritardo nella definizione dei procedimenti

ex lege

n. 89 del 2001 compensabile dal giudice del procedimento.
Per la cassazione di questo decreto De Angelis Antonella,
De Paolis Egle, Colle Ornella, Del Fabbro Adriana, Neri Bruno,
Lauro Maria, Piga Bartolomeo, Valeri Matilde, Cabras Luisanna,
Tomasi Valeria, Porcedda Maria Franca, Corrado Aurelio, Pazzola Giuliana, Rassu Maria Serafina, Satta Maddalena Grazia,
Fresi Erminia Gravina Pia, Denurra Antonio, Forgillo Luigi,
Cecotti Oriana, D’Anzul Claudia e Fritz Anna Maria hanno proposto tempestivo ricorso sulla base di un unico motivo;
l’intimata Amministrazione ha depositato memoria ai fini della
partecipazione all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

4

manda inammissibile, ritenendo non esperibile il rimedio di

Con l’unico motivo del ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111
Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte

lità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge, è stata rigettata,
rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai
quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al
regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla
Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.
Il ricorso è fondato.
Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del
presente giudizio, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi
più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti
sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del
conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass.
n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale,

5

d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibi-

alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui

tema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per
i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Né appare condivisibile
l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase
necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi
dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento
interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela
all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento
interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,
sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di
una ragionevole durata.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che
ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio
“Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la
durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la
decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole dura-

6

Pit(

lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un pa-

ta di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Nel caso di specie,

dallo stesso ricorso emerge che

l’istanza è stata depositata presso la Corte d’appello di Roma

di merito si è concluso con decreto depositato nel mese di
febbraio 2008; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di aprile 2009 ed è terminato con sentenza depositata nel mese di dicembre 2010. La durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata
dunque di oltre quattro anni. Detratto il termine ragionevole,
stimato in due anni, nonché il termine di dodici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve legislativamente previsto per il ricorso per cassazione, la durata non
ragionevole risulta essere stata superiore ad un anno in ciascuna ipotesi.
Il giudice di rinvio procederà al calcolo di quanto singolarmente dovuto.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
a ciascuno dei ricorrenti spetta infatti un indennizzo che va
liquidato sulla base di euro 750,00 per anno, oltre interessi
legali dalla data della domanda al saldo.

7

nel mese di marzo/luglio 2006; che l’unico grado di giudizio

Ai ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, da liquidare in sede di rinvio tenendo
conto delle istanze di distrazione.
PER QUESTI MOTIVI

rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 16

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA