Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26703 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 04/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20112-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 55,

presso lo studio dell’avvocato CAMILLO GRILLO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 129/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

uditi per la resistente gli Avvocati GRILLO CAMILLO e GRILLO CORRADO

che hanno chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza in data 10.6.2009, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto i ricorsi proposti da S.L. avverso cartella di pagamento n. (OMISSIS) e avverso la correlata iscrizione ipotecaria.

La Commissione Regionale ha ritenuto che l’istanza per la richiesta delle agevolazioni era precedente rispetto alla data di notifica dell’avviso di accertamento dal quale aveva avuto origine la cartella esattoriale; che la L. n. 289 del 2002, art. 10 preclude accertamenti in rettifica di ufficio, limitatamente alle annualità ed ai tributi oggetto del condono e che l’Agenzia avrebbe potuto procedere “per liquidazione dell’istanza ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter; che l’istanza di definizione “per gli anni pregressi” doveva essere considerata valida fino a prova contraria perchè non risultava alcun atto dell’Amministrazione di revoca o esclusione della definizione; che la validità della domanda di condono impedisce l’attività di accertamento dell’Ufficio.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi corredati di motivi di diritto.

La contribuente si è costituita in giudizio ai sensi dell’art. 370, comma 1, ultima parte, ed il suo difensore ha svolto attività difensiva alla odierna udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9.

Assume che la mera presentazione dell’istanza di definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9 non è sufficiente a precludere l’esercizio della potestà accertatrice dell’Ufficio, avuto riguardo alla formulazione letterale dell’art. 9, comma 2, lett. a) e all’art. 10, disposizioni che, nella prospettiva difensiva, della ricorrente farebbero riferimento al perfezionamento della procedura di definizione automatica della lite fiscale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, per non avere la Commissione Regionale considerato che l’avviso di accertamento, ritualmente notificato, non era stato impugnato dalla S.. Entrambi i motivi sono corredati da idonei quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10.6.2009).

Esame dei motivi.

In applicazione del principio della ragione più liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata – cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.SSUU 20932/2011, 24883/2008, 29523/2008, Cass. 11356/2006 -), il ricorso deve essere accolto sulla base dello scrutinio delle questioni, poste con il secondo motivo, assorbenti per quanto si dirà nel prosieguo, senza che sia necessario esaminare previamente le censure formulate nel primo motivo.

Tanto precisato il secondo motivo è fondato.

E’ circostanza incontestata che l’avviso di accertamento, sulla scorta del quale è stata emessa la cartella di pagamento impugnata dalla S., notificato alla contribuente il 30.8.2008 non è stato opposto.

La cartella esattoriale, che aveva titolo in detto avviso avrebbe potuto essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’ avviso di accertamento presupposto (Cass. 8704/2013, 6363/2014).

La circostanza che la contribuente intese avvalersi della agevolazione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 non esonerava la medesima dal contestare i poteri accertativi della Agenzia delle Entrate (Cass. 16347/2013) nel termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1.

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, va rigettato l’appello proposto da S.L. nei confronti della sentenza n. 247/56/2008 della Commissione Provinciale di Roma.

Le spese del giudizio di appello vanno compensate e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della soccombente S..

PQM

LA CORTE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello.

Dichiara compensate le spese del giudizio di appello, condanna S.L. alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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