Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26702 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 26702 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PATERNA Eugenio (PTR GNE 50C18 G273T), ACQUISTA Maria Calogera
(CQS MCL 56S50 B429B), LEO Antonella (LEO NNL

53E146 G723T),

PANDOLFO Caterina (PND CRN 55A69 A944W), BERTOLA Giuseppa (BRT
GPP 62E69 F3770), CATALANO Carlo (CTL CRL 56C20 G273X), PASCOLO Giacomo (PSC GM 32A20 L743X), ZAMPA Vinicio (ZMP VNC
390S09 L065F), COLLALTI Annunziata (CLL NNZ 71A63 D708T) e DE
LUCA Angelo (DLC NGL 64T31 F224P), elettivamente domiciliati
in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio
dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 28/11/2013

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587) , in persona del Mini-

pro

tempore;

stro

P1

- intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 841 del
2012, depositato il 14 giugno 2012 e notificato il 28 settembre 2012.

za del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Pasquale
IYAmeola:
sentito ( per i ricOk~ati,

l’Avvocato Rodai

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Velardi , che ha chiesto l’accoglimentó del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 aprile 2012 presso la Corte
d’appello di Perugia, Paterna Eugenio, Acquista Maria Calogera, Leo Antonella, Pandolfo Caterina, Bertola Giuseppa, Catalano Carlo, Pascolo Giacomo, Zampa Vinicio, Collalti Annunziata e De Luca Angelo hanno proposto, ai sensi della legge n. 89
del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi alla Corte
d’appello di Roma con ricorso depositato nel mese di maggio
2006, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato
nel mese di novembre 2007 e definito, a seguito di ricorso per
cassazione notificato nel mese di dicembre 2008, con sentenza
depositata nel mese di settembre 2010.

3

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

L’adita Corte d’appello cm n decreto 14 6 2012, notificato
il 28.9 2012 ha dichiarato la domanda inammissibile ritenendo
non esperibile il rimedio di cui alla legge n. 89 del 2001 in
relazione a procedimenti relativi alla denunciata violazione

dendo tale proponibilità dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella definizione dei
procedimenti ex lege n. 89 del 2001 compensabile dal giudice
del procedimento.
Per la cassazione di questo decreto Paterna Eugenio, Acquista Maria Calogera, Leo Antonella, Pandolfo Caterina, Bertola
Giuseppa, Catalano Carlo, Pascolo Giacomo, Zampa Vinicio, Collalti Annunziata e De Luca Angelo hanno proposto tempestivo
ricorso sulla base di un unico motivo; l’intimata Amministrazione ha depositato memoria ai fini della partecipazione
all’udienza di discussione.

moTrvI

DELLA DECISIONE

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111
Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte
d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a proce-

4

della durata ragionevole di giudizi presupposti, non discen-

dimenti introdotti ai sensi di tale legge, è stata rigettata,
rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai
quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al

Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.
Il ricorso è fondato.
Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del
presente giudizio, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi
più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti
sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del
conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass.
n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale,
alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per

5

regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla

i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Né appare condivisibile
l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase
necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi

interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela
all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento
interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,
sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di
una ragionevole durata.
Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un
procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che
ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio
“Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la
durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la
decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, dagli atti depositati emerge
che il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di

6

dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento

Roma nel mese di maggio 2006; che l’unico grado di giudizio di
merito si è concluso con decreto depositato nel mese di novembre 2007; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con
ricorso notificato nel mese di dicembre 2008 ed è terminato

complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa quattro anni e quattro mesi. Detratto il termine
ragionevole, stimato in due anni, nonché il termine di undici
mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione
della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve legislativamente previsto per il ricorso per cassazione, la durata
non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e cinque
mesi.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
a ciascuno dei ricorrenti spetta un indennizzo che va liquidato sulla base di euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi
euro 1.062,50, oltre interessi legali dalla data della domanda
al saldo.
Ai ricorrenti compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del giudizio di merito devono essere distratte in
favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e
F.E. Abate, dichiaratisi antistatari, e quelle del giudizio
di legittimità in favore del solo Avvocato Abbate.

7

g

con sentenza depositata nel mese di settembre 2010. La durata

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma

manda al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle
spese dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in euro 1.140,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 600,00
per diritti e 490,00 per onorari, oltre alle spese generali e
agli accessori dà legge, e, per il giudizio di legittimità, in
euro 506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e
agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese
del giudizio di merito in favore dei difensori dei ricorrenti,
Avvocati G. Ferriolo e F.E .Abbate, dichiaratisi antistatari,
e quelle del giudizio di legittimità in favore del solo Avvocato Abbate, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 16

di euro 1.062,50, oltre interessi legali dalla data della do-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA