Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26702 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 13/12/2011), n.26702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato CASTALDI ITALO,

rappresentati e difesi dagli avvocati PIERANTONI ORSOLA, LUCARELLI

STANISLAO ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE – MINISTERO ECONOMIA FINANZE

(OMISSIS), MINISTERO SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’

RICERCA – MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici

dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2063/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/05/2009; R.G.N.6260/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato LUCARELLI STANISLAO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con citazione notificata il 28 giugno 2001, il dottore C.V. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, adducendo di essere medici specializzati e di avere frequentato i relativi corsi di specializzazione in periodi precedenti l’anno accademico 1991/92, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute (all’epoca, della sanità), il Ministero dell’economia e delle finanze (all’epoca, del tesoro) ed il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (all’epoca, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica) e chiedevano la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della adeguata remunerazione per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione post- laurea; nonchè la condanna al risarcimento dei danni subiti per l’omesso recepimento nei loro confronti delle Direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi, da determinarsi nella somma di L. 40.000.000 per ciascuno degli attori, anche per la c.d. perdita di chance, ovvero nella maggiore o minore somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; il tutto con rivalutazione ed interessi legali.

1.1.- Si costituivano in primo grado le Amministrazioni convenute ed eccepivano, oltre al difetto di giurisdizione, la prescrizione dei diritti vantati dagli attori; contestavano inoltre nel merito la fondatezza della domanda.

2.- Con sentenza del 16 giugno 2004 il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione di prescrizione e respingeva le domande, con compensazione delle spese di lite.

3.- La sentenza veniva appellata davanti alla Corte d’Appello di Roma dagli attori soccombenti, che ribadivano le domande già proposte in primo grado, nonchè dall’Avvocatura di Stato che, in via incidentale, riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione.

3.1.- La Corte d’Appello, con sentenza del 18 maggio 2009, ha rigettato sia l’appello principale, confermando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione; sia l’appello incidentale; ha compensato le spese di lite.

4.- Contro questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, assistiti da quesiti di diritto; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminare è l’esame del quarto motivo di ricorso, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Vi si deduce l’erroneità della pronuncia della Corte territoriale, che, dopo aver qualificato l’azione proposta dagli appellanti come volta ad ottenere il risarcimento del danno in conseguenza dell’affermazione di responsabilità dello Stato italiano per mancata attuazione di direttiva comunitaria non autoesecutiva, ha applicato la prescrizione quinquennale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991.

Sostengono i ricorrenti che avrebbe invece dovuto trovare applicazione il termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civ. e che, operando la prescrizione ordinaria decennale, anche a voler individuare il dies a quo nella data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (settembre 1991), la loro azione si dovrebbe considerare tempestiva, poichè introdotta con citazione notificata il 28 giugno 2001. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

1.2.- Va, in premessa, richiamata la ricostruzione operata dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 9147 del 17 aprile 2009 e va pertanto ribadito il seguente principio di diritto: In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione “ex lege” riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.”.

1.3.- I Ministeri controricorrenti hanno addotto una serie di argomenti onde provocare un “ripensamento” circa la costruzione della figura di obbligazione ex lege operata dalle Sezioni Unite.

Le argomentazioni addotte dai controricorrenti non appaiono idonee a supportare alcun mutamente di tale, recente, condivisa giurisprudenza.

1.4.- Giova precisare che è consentito a questo Collegio ricostruire la fattispecie come fatto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9147/2009, senza che nè in primo grado nè con l’atto di appello le parti attrici, poi appellanti, abbiano formulato la domanda in termini congruenti con tale ricostruzione; e malgrado la Corte d’Appello di Roma abbia qualificato la fattispecie in termini di illecito aquiliano.

Non è contestato che gli attori, poi appellanti, abbiano svolto una domanda subordinata di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità dello Stato per la mancata o tardiva trasposizione interna di direttiva comunitaria, tanto è vero che il giudice di secondo grado confermò il rigetto già disposto in primo grado, ritenendo la prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 2947 cod. civ. Pertanto, la domanda risarcitoria venne qualificata seguendo l’indirizzo interpretativo che riconduceva la fattispecie alla norma dell’art. 2043 cod. civ., seguito pure dalle sezioni semplici di questa Corte prima dell’intervento delle Sezioni Unite.

Orbene, la qualificazione dell’azione alla stregua dell’insegnamento di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 di contro alla qualificazione, seguita dal giudice del merito, alla stregua dell’art. 2043 c.c., non comporta pronuncia su una domanda mai proposta, bensì diversa qualificazione dell’unica immutata domanda.

Pertanto, la sostituzione della corretta qualificazione in iure a quella postulata dalla parte è possibile anche da parte di questa Corte, ove non compiuta dal giudice di merito – come già osservato, tra le altre, in fattispecie analoga alla presente, da Cass. n. 10813/11, che, a sua volta, richiama Cass. S.U. n. 9147/09 cit. – perchè i fatti storici posti a base della domanda ed il petitum di essa e, dunque, il bisogno di tutela giurisdizionale che ha determinato la controversia, non mutano in alcun modo, ma sono soltanto ricondotti al loro corretto referente normativo astratto, nell’esercizio della mera attività di qualificazione in diritto della vicenda e segnatamente della domanda da parte di questa Corte, peraltro sollecitata dal motivo”.

2.- Sebbene, l’individuazione, da parte del giudice del merito, del dies a quo della prescrizione nel 1 settembre 1991 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991) consentirebbe già, come rilevato dai ricorrenti, di superare l’eccezione di prescrizione sollevata nella presente controversia (introdotta con atto di citazione notificato il 28 giugno 2001), va, in proposito, ribadito l’orientamento espresso da questa Corte, con le recenti sentenze nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 (per le quali: A seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/16/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 251 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 310, art. 11 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 21 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11).

Si intende qui ribadire, non soltanto il principio di diritto appena riportato, ma anche gli argomenti che lo sorreggono, tali che consentono di superare gli argomenti addotti dai Ministeri controricorrenti per sostenere che il termine di prescrizione sarebbe cominciato a decorrere dal primo momento in cui si sono manifestati i primi effetti lesivi, vale a dire dalla data di completamento di ciascuno degli anni di corso di specializzazione (cfr. pagg. 9-11 del controricorso).

3.- Il quarto motivo di ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto di cui sopra.

4.- L’affermazione dei principi di diritto su riportati consegue al rigetto dell’interpretazione per la quale l’inadempimento dello Stato italiano sarebbe ancora permanente e la situazione sarebbe ancora tale che, determinando uno stato di assoluta incertezza giuridica, si dovrebbe ritenere tuttora non esigibile il diritto e quindi non ancora iniziato a decorrere il termine di prescrizione. Si tratta di quanto sostenuto dai ricorrenti con i primi tre motivi di ricorso;

gli argomenti addotti a sostegno di tali motivi non consentono, a parere del Collegio, di superare la richiamata recente giurisprudenza.

I primi tre motivi vanno perciò rigettati.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso, rigettati i primi tre; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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