Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26701 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 26701 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOLINI Cinzia Maria (MZZ CZM 57E42 Z326I), elettivamente
domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo
studio dell’Avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GiovaMbattista Ferriolo, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del Ministro

pro

tempore;

Data pubblicazione: 28/11/2013

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 961 del
2012, depositato il 3 luglio 2012 e notificato il 28 settembre
2012.

za del 16 luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Pasquale
D’Ascola;
sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Roda;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. dr Velardi , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 maggio 2011 presso la Corte
d’appello di Perugia, Mazzolini Carla Maria ha proposto, ai
sensi della legge n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione
del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione introdotto dinnanzi alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato nel
mese di luglio 2006, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato nel mese di marzo 2008 e definito, a seguito
di ricorso per cassazione notificato nel mese di aprile 2009,
con sentenza depositata nel mese di novembre 2010.
L’adita Corte d’appello con decreto 3 luglio 2012 notificato il 28 settembre 2012 ha dichiarato la domanda inammissibile
ritenendo non esperibile il rimedio di cui alla legge n. 89

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

del 2001 in relazione a procedimenti relativi alla denunciata
violazione della durata ragionevole di giudizi presupposti,
non discendendo tale proponibilità dalla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella de-

dal giudice del procedimento.
Per la cassazione di questo decreto Mazzolini Carla Maria
ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo; l’intimata
Amministrazione ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111
Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte
d’appello di Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex lege n. 89 del 2011 in relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge, è stata rigettata,
rilevandosi che la citata legge non consente in alcun modo di
distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai
quali la medesima legge si applica e di sottrarli quindi al
regime di ragionevole durata, che discende direttamente dalla
Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.

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finizione dei procedimenti ex lege n. 89 del 2001 compensabile

Il ricorso è fondato.
Successivamente al deposito del ricorso introduttivo del
presente giudizio, questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi
più volte in ordine alla applicabilità del procedimento disci-

sulla base della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine ragionevole di durata e del
conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente (Cass. n. 17686 del 2012; Cass.
n. 5924 del 2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale,
alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi,
in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per
i procedimenti ex lege n. 89 del 2001. Né appare condivisibile
l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase
necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi
dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento
interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela

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plinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti

all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento
interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,
sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di
una ragionevole durata.

procedimento di equa riparazione, questa Corte ha ritenuto che
ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio
“Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la
durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Il ricorso deve quindi essere accolto, essendo erronea la
decisione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra natura.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa può essere decisa nel merito.
Nel caso di specie, infatti, dagli atti depositati emerge
che il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di
Roma nel mese di luglio 2006; che l’unico grado di giudizio di
merito si è concluso con decreto depositato nel mese di marzo
2008; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato nel mese di aprile 2009 ed è terminato con
sentenza depositata nel mese di novembre 2010. La durata complessiva del procedimento di equa riparazione è stata dunque

Quanto alla determinazione della ragionevole durata di un

di circa quattro anni e quattro mesi. Detratto il termine ragionevole, stimato in due anni, nonché il termine di undici
mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione
della impugnazione, ulteriore rispetto al termine breve legi-

non ragionevole risulta essere stata di circa un anno e cinque
mesi.
Alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio,
alla ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato sulla
base di euro 750,00 per anno, e quindi in complessivi euro
1.062,50, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo.
Alla ricorrente compete altresì il rimborso delle spese
dell’intero giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del giudizio di merito devono essere distratte in
favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati G. Ferriolo e
F.E. Abbate, dichiaratisi antistatari.
PER QUESTI moTrvI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento, in favore di Mazzolini Cinzia Maria, della somma di
euro 1.062,50, oltre interessi legali dalla data della domanda
al saldo; condanna il Ministero alla rifusione delle spese
dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito,

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slativamente previsto per il ricorso per cassazione, la durata

in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi, 280,00 per diritti e 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli
accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro
506,25 per compensi, oltre a euro 100,00 per esborsi e agli

giudizio in favore dei difensori dei ricorrenti, Avvocati G.
Ferriolo e F.E Abbate, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 16

accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del

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